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Document 62016TN0272

Causa T-272/16: Ricorso proposto il 25 maggio 2016 — Grecia/Commissione

GU C 270 del 25.7.2016, p. 53–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 270/53


Ricorso proposto il 25 maggio 2016 — Grecia/Commissione

(Causa T-272/16)

(2016/C 270/61)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, O. Tsirkinidou, Α. Vasilopoulou e D. Ntourntoureka)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’impugnata decisione di esecuzione della Commissione, del 17 marzo 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), notificata con il numero C(2016) 1509 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 marzo 2016, L 75, pag. 16:

a)

nella parte in cui essa esclude dal finanziamento dell'Unione europea spese per un importo totale di EUR 166 797 866,22, sostenute per la voce Aiuti diretti disaccoppiati negli anni di esercizio 2012 e 2013, e dispone, in particolare, (1) una rettifica finanziaria forfettaria del 25 % per l’anno 2012 e (2) una rettifica finanziaria forfettaria e una rettifica finanziaria una tantum per l’anno 2013;

b)

nella parte in cui essa esclude dal finanziamento dell’Unione europea spese per un importo totale di EUR 3 880 460,50, sostenute per la voce Sviluppo rurale FEASR, Assi 1 + 3 — Misure orientate all’investimento (2007-2013), e dispone, in particolare, (1) una rettifica finanziaria forfettaria del 5 % per gli esercizi finanziari 2010-2013 riguardo alla Misura 125 e (2) una rettifica una tantum per gli esercizi finanziari 2011-2013;

c)

nei limiti in cui essa non dà esecuzione integrale alla sentenza definitiva del Tribunale dell’Unione europea, del 19 novembre 2015, nella causa T-107/14 e, perciò, alla Repubblica ellenica non viene immediatamente restituito l’importo di EUR 29 366 975,06; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente solleva otto motivi di annullamento.

In particolare, quanto alla rettifica finanziaria di importo totale pari a EUR 166 797 866,22 relativa alle spese sostenute per gli aiuti diretti disaccoppiati negli anni di esercizio 2012 e 2013, la Repubblica ellenica solleva tre motivi di annullamento.

Il primo motivo di annullamento, dedotto per la rettifica imposta per l’anno di esercizio 2012, verte sull’errata interpretazione e applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 796/2004 (1) [e al susseguente articolo 2, lettera c), del regolamento n. 1120/2009 (2)].

Il secondo motivo di annullamento, dedotto anch’esso per la rettifica imposta per l’anno di esercizio 2012, verte sull’errata interpretazione e applicazione degli orientamenti contenuti nel documento VI/5530/1997 e riguarda la sussistenza delle condizioni di applicazione di una rettifica finanziaria del 25 % per l’anno 2012; vengono evocati, d’altro lato, un eccesso di discrezionalità della Commissione, con contestuale violazione del principio di proporzionalità (parte A), nonché un calcolo errato della rettifica finanziaria (parte B).

Con il terzo motivo di annullamento, dedotto per la rettifica imposta per l’anno di esercizio 2013, viene sostenuto che quest’ultima è illegittima, abusiva e contraddittoria, che si fonda su un’errata interpretazione e applicazione degli orientamenti contenuti nel documento VI/5530/1997 e che viola i principi di buona amministrazione, di proporzionalità e del ne bis in idem nonché i diritti della difesa.

Quanto, poi, alla rettifica finanziaria relativa alla voce Sviluppo rurale FEASR, Assi 1 + 3 — Misure orientate all’investimento (2007-2013), sono sollevati quattro motivi di annullamento.

Con il quarto e il quinto motivo di annullamento, dedotti per la rettifica imposta riguardo alla Misura 125, vengono fatti valere un’assenza di fondamento giuridico e di giustificazione nonché un errore di fatto, in quanto l’Autorità di gestione ha esercitato legittimamente e appieno le sue competenze (quarto motivo) e l’imposizione di una rettifica finanziaria forfettaria del 5 % per le spese sostenute nel corso dell’esercizio finanziario 2010, pari a EUR 506 480,19, ha violato l’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005 (3), trattandosi di spese che risalivano a oltre ventiquattro (24) mesi prima che la Commissione comunicasse per iscritto il risultato delle verifiche.

Con il sesto motivo di annullamento, dedotto per la rettifica imposta riguardo alla Misura 121, viene sostenuto che la decisione è illegittima giacché la rettifica imposta, ovvero il metodo impiegato per il suo calcolo con applicazione analogica dell’articolo 63 del regolamento n. 809/2014 (4), disattende l’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005 e gli orientamenti contenuti nel documento VI/5530/1997 della Commissione; la sua applicazione produce, d’altro lato, effetti sproporzionati rispetto alle carenze constatate. In subordine, riguardo alla stessa misura, vengono dedotte, nel settimo motivo del ricorso, un’assenza di fondamento giuridico e di giustificazione della decisione impugnata e una violazione degli orientamenti contenuti nel documento VI/5530/1997 dell’Unione.

L’ottavo motivo di annullamento verte sulla violazione dell’articolo 266 TFUE, con riferimento all’obbligo della Commissione di prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta, non avendo essa restituito l’importo di EUR 29 366 975,06 alla Repubblica ellenica dopo la sentenza del Tribunale nella causa T-107/14, nonché sulla violazione dei principi di buona amministrazione, di certezza del diritto e di leale cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri.


(1)  Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU 2004, L 141, pag. 18).

(2)  Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU 2009, L 316, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU 2014, L 227, pag. 69).


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