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Document 62016TN0056

Causa T-56/16: Ricorso proposto il 10 febbraio 2016 — Oil Pension Fund Investment Company/Consiglio

GU C 111 del 29.3.2016, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 111/35


Ricorso proposto il 10 febbraio 2016 — Oil Pension Fund Investment Company/Consiglio

(Causa T-56/16)

(2016/C 111/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Oil Pension Fund Investment Company (Teheran, Iran) (rappresentante: K. Kleinschmidt, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare con effetto immediato la decisione 2015/2216/PESC del Consiglio, del 30 novembre 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2204 del Consiglio, del 30 novembre 2015, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente;

adottare una misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale, che ordini al convenuto di produrre tutti i documenti relativi alla decisione impugnata, nella parte in cui riguardano la ricorrente;

disporre l’accesso agli atti di cui alla causa Oil Pension Fund Investment Company/Consiglio (T-121/13, ECLI:EU:T:2015:645);

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo: violazione dell’articolo 266 TFUE

Ad avviso della ricorrente, l’articolo 266 TFUE vieta al Consiglio di adottare atti giuridici che abbiano lo stesso contenuto di quelli del 21 dicembre 2012 che sono stati annullati dalla sentenza del Tribunale emessa nella causa Oil Pension Fund Investment Company/Consiglio (T-121/13, ECLI:EU:T:2015:645).

2.

Secondo motivo: violazione dei diritti della difesa della ricorrente, del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’obbligo di motivazione

Al riguardo, la ricorrente lamenta il fatto che non vi sarebbe stata un’audizione regolare e che non le sarebbe stato consentito l’accesso agli atti. A suo parere, la motivazione contenuta negli atti impugnati non è condivisibile. Per tali motivi, i suoi diritti della difesa e il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sarebbero stati violati. Si sarebbe verificata altresì una violazione del principio del contraddittorio. Inoltre, la ricorrente deduce che il Consiglio non avrebbe correttamente valutato le circostanze ad essa relative. Essa ritiene di essere stata privata della possibilità di un processo equo basato sui principi dello Stato di diritto, in quanto essa, in difetto di adeguata conoscenza, non sarebbe stata messa in condizione di presentare in concreto le proprie osservazioni in merito alle pertinenti contestazioni ed ai presunti elementi di prova presentati dal Consiglio e di dedurre prove contrarie nel procedimento.

3.

Terzo motivo: errori manifesti di valutazione, omesso od erroneo esercizio del potere discrezionale e violazione del principio di proporzionalità

A parere della ricorrente, il Consiglio ha commesso manifesti errori di valutazione nell’adottare gli atti impugnati. Il Consiglio avrebbe accertato in modo insufficiente e/o errato i fatti sottesi agli atti impugnati. In tale contesto, la ricorrente deduce, inter alia, che le motivazioni indicate negli atti impugnati per giustificare, in riferimento ad essa ricorrente, l’adozione delle misure restrittive, sono inesatte. Gli atti impugnati violerebbero altresì il principio di proporzionalità.

4.

Quarto motivo: violazione dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Con tale motivo la ricorrente sostiene che i suoi diritti fondamentali come garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») sono stati violati dagli atti impugnati. Essa deduce, a tal proposito, una violazione della sua libertà d’impresa nell’Unione europea (articolo 16 della Carta), nonché del suo diritto di godere, nell’Unione europea, della proprietà dei beni acquisiti legalmente e, in particolare, del diritto di disporne liberamente (articolo 17 della Carta). Inoltre, la ricorrente fa valere una violazione del principio della parità di trattamento (articolo 20 della Carta) e del principio di non discriminazione (articolo 21 della Carta).


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