EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TB0784

Causa T-784/16: Ordinanza del Tribunale del 15 novembre 2017 — Pilla / Commissione e EACEA [«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni — Provvedimenti provvisori — Domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata successivamente alla presentazione di un ricorso — Programma “Europa creativa (2014-2020)” — Invito a presentare proposte per il sostegno ad un’azione preparatoria — Decisione di rigetto della candidatura per inosservanza di un requisito di ammissibilità — Sovvenzioni accessibili unicamente alle persone giuridiche — Inosservanza dei requisiti di forma — Non imputabilità degli atti all’EACEA — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»]

GU C 13 del 15.1.2018, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 13/18


Ordinanza del Tribunale del 15 novembre 2017 — Pilla / Commissione e EACEA

(Causa T-784/16) (1)

([«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Provvedimenti provvisori - Domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata successivamente alla presentazione di un ricorso - Programma “Europa creativa (2014-2020)” - Invito a presentare proposte per il sostegno ad un’azione preparatoria - Decisione di rigetto della candidatura per inosservanza di un requisito di ammissibilità - Sovvenzioni accessibili unicamente alle persone giuridiche - Inosservanza dei requisiti di forma - Non imputabilità degli atti all’EACEA - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»])

(2018/C 013/30)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Rinaldo Pilla (Venafro, Italia) (rappresentante: A. Silvestri, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e C. Gheorghiu, agenti) e Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) (rappresentanti: H. Monet e V. Sansonetti, agenti)

Oggetto

In primo luogo, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 2 settembre 2016, recante rigetto della candidatura presentata dal ricorrente nell’ambito dell’invito a presentare proposte «EAC/S05/2016 — Sostegno a un’azione preparatoria per istituire un premio del Festival dell’Unione europea e un marchio del Festival dell’Unione europea nel settore della cultura — EFFE (Europe for Festivals — Festivals for Europe)», del 26 aprile 2016; in secondo luogo, una domanda diretta a che il Tribunale accerti e dichiari, in via principale, l’ammissibilità della candidatura del ricorrente o, in subordine, annulli la «selezione medesima»; in terzo luogo, una domanda diretta ad ottenere la sospensione della procedura di selezione; e, in quarto luogo, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa del rigetto della sua candidatura.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile nella misura in cui è diretto contro l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA).

2)

Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto, nella misura in cui è diretto contro la Commissione europea.

3)

La domanda di gratuito patrocinio è respinta.

4)

Il sig. Rinaldo Pilla è condannato alle spese.


(1)  GU C 6 del 9.1.2017.


Top