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Document 62016TA0244
Joined Case T-244/16 and T-285/17: Judgment of the General Court of 11 July 2019 — Yanukovych v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures taken in view of the situation in Ukraine — Freezing of funds — List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources — Maintenance of the applicant’s name on the list — Council’s obligation to verify that the decision of an authority of a third State was taken in accordance with the rights of the defence and the right to effective judicial protection)
Cause riunite T-244/16 e T-285/17: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — Yanukovych/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei fondi — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco — Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva)
Cause riunite T-244/16 e T-285/17: Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — Yanukovych/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei fondi — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco — Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva)
GU C 328 del 30.9.2019, p. 38–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 328/38 |
Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — Yanukovych/Consiglio
(Cause riunite T-244/16 e T-285/17) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei fondi - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva)
(2019/C 328/41)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Viktor Fedorovych Yanukovych (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: T. Beazley, QC, E. Dean e J. Marjason Stamp, barristers)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: P. Mahnič e J-P. Hix, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1), e, dall’altro, della decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34), e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.
Dispositivo
1) |
La decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nonché la decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Viktor Fedorovych Yanukovych è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive. |
2) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Yanukovych. |