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Document 62016FN0030

Causa F-30/16: Ricorso proposto il 17 giugno 2016 — ZZ e altri/BEI

GU C 296 del 16.8.2016, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 296/46


Ricorso proposto il 17 giugno 2016 — ZZ e altri/BEI

(Causa F-30/16)

(2016/C 296/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e altri (rappresentante: L.-Y. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni contenute nelle buste paga del mese di aprile 2016, che stabiliscono l’adeguamento annuale delle retribuzioni nel limite dello 0,6 % per l’anno 2016 e annullamento delle buste paga successive nonché, se del caso, della nota informativa che la convenuta ha inviato ai ricorrenti l’8 marzo 2016, e condanna della convenuta al risarcimento del danno materiale e del danno morale che i ricorrenti asseriscono di aver subito.

Conclusioni dei ricorrenti

annullare la decisione contenuta nelle buste paga dei ricorrenti del mese di aprile 2016, che stabilisce l’adeguamento annuale delle retribuzioni nel limite dello 0,6 % per il 2016, e, di conseguenza, annullare le decisioni analoghe contenute nelle buste paga successive e, se del caso, annullare la nota informativa che la convenuta ha inviato ai ricorrenti l’8 marzo 2016;

condannare la convenuta a versare, a titolo di risarcimento del danno materiale: i) il saldo della retribuzione corrispondente all’applicazione dell’adeguamento annuale per il 2016, ossia un aumento del 2,3 % per il periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; ii) il saldo della retribuzione corrispondente alle conseguenze dell’applicazione dell’adeguamento annuale del 2,9 % per il 2016 sull’importo delle retribuzioni da corrispondere a partire dal gennaio 2016; iii) gli interessi di mora sui saldi delle retribuzioni dovuti sino al completo pagamento degli importi dovuti, considerando che il tasso degli interessi moratori da applicare dovrà essere calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile nel periodo interessato, maggiorato di tre punti, e iv) un importo per i danni derivanti dalla perdita di potere d’acquisto;

condannare la convenuta al pagamento a ciascun ricorrente di EUR 1 000 a titolo di risarcimento del danno morale;

condannare la convenuta alle spese.


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