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Document 62016CN0627

    Causa C-627/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portogallo) il 5 dicembre 2016 — João Ventura Ramos/Fundo de Garantia Salarial

    GU C 70 del 6.3.2017, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.3.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 70/8


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portogallo) il 5 dicembre 2016 — João Ventura Ramos/Fundo de Garantia Salarial

    (Causa C-627/16)

    (2017/C 070/13)

    Lingua processuale: il portoghese

    Giudice del rinvio

    Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu

    Parti

    Ricorrente: João Ventura Ramos

    Resistente: Fundo de Garantia Salarial

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se un termine di decadenza per presentare dinanzi all’organismo di garanzia una domanda di pagamento di crediti salariali scaduti risulti più favorevole per i lavoratori subordinati ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2008/94/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, qualora la riscossione di tali crediti salariali sia garantita solo nel caso in cui la richiesta di pagamento sia inoltrata all’organismo di garanzia entro il termine di un anno a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione del contratto di lavoro, oppure qualora la decorrenza di detto termine abbia inizio dalla data di avvio della procedura d’insolvenza, considerato che l’organismo di garanzia assicura soltanto il pagamento dei crediti del lavoratore che siano scaduti entro i sei mesi precedenti l’apertura di detta procedura.

    2)

    Nel caso in cui un lavoratore abbia lasciato scadere il termine per ragioni che esulano dalla sua responsabilità, se, in forza dell’articolo 11 della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, le legislazioni degli Stati membri debbano prevedere un termine supplementare per la presentazione della domanda di pagamento all’organismo di garanzia, sempreché il lavoratore dimostri di non essere responsabile dell’inosservanza del termine di decadenza».


    (1)  GU 2008, L 283, pag. 36.


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