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Dokumentum 62016CN0516

Causa C-516/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 3 ottobre 2016 — Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse e. Gen./Agrarmarkt Austria

GU C 462 del 12.12.2016., 10–12. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 462/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 3 ottobre 2016 — Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse e. Gen./Agrarmarkt Austria

(Causa C-516/16)

(2016/C 462/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse e. Gen.

Autorità convenuta: Agrarmarkt Austria

Questioni pregiudiziali

I.1.

Se gli articoli 65, 66 e 69 del regolamento (CE) n. 1580/2007 (1) della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli, nonché (dal 23 giugno 2011) gli articoli 64, 65 e 68 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 (2) della Commissione del Consiglio, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati richiedano che la decisione sull’approvazione del programma operativo e degli importi dei fondi, o una sua modifica, e la decisione sull’«importo approvato dell’aiuto» siano emanate non come semplici comunicazioni, bensì in maniera formale come decisioni (almeno provvisoriamente) vincolanti che possono essere impugnate dal richiedente già prima — ossia indipendentemente — da un’impugnazione della decisione definitiva (a norma dell’articolo 70 del regolamento n. 1580/2007 o dell’articolo 69 del regolamento n. 543/2011) sulla domanda di erogazione dell’aiuto (come quantificato in via definitiva).

I.2.

Se le disposizioni di diritto dell’Unione citate nella questione pregiudiziale I.1 debbano essere interpretate nel senso che, in sede di emanazione delle decisioni di cui trattasi (nella parte normativa della decisione), deve essere fissato in modo vincolante anche il valore della produzione commercializzata.

I.3.

Se il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 69 e 70 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, debba essere interpretato nel senso che la presenza di una preesistente decisione definitiva sull’approvazione del programma operativo e degli importi dei fondi o una decisione sull’«importo approvato dell’aiuto» preclude un esame della legittimità del calcolo del valore della produzione commercializzata, quale base del massimale di aiuto, da parte di un giudice chiamato a pronunciarsi su un’impugnazione proposta avverso una decisione dell’autorità amministrativa con cui è stata adottata in via definitiva, rispetto a un determinato periodo annuale del programma operativo, una decisione sulla domanda di erogazione dell’aiuto finanziario nell’ambito di un programma operativo a norma dell’articolo 103 octies, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), quale modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM»).

I.4.

In caso di risposta negativa alla questione pregiudiziale I.1., I.2. o I.3.: se il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), segnatamente, il suo allegato I, parte IX [«Ortofrutticoli freschi», di cui, in particolare, al «Codice NC ex 0709 (…) Altri ortaggi, freschi o refrigerati (…)») e X («Ortofrutticoli trasformati», di cui al «Codice NC ex 0710 Ortaggi o legumi (…) congelati»] debba essere interpretato nel senso che i prodotti orticoli che nascono dalla somma dei processi attuati dopo la raccolta, composti da pulitura, taglio, scottatura e congelamento, devono essere classificati, non come prodotti di cui all’allegato I, parte IX, bensì come prodotti di cui all’allegato I, parte X.

I.5.

In caso di risposta affermativa alla questione pregiudiziale I.4.: se la nozione di «valore della produzione commercializzata» di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), quale modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM»), debba essere interpretata nel senso che tale valore deve essere definito in modo da fissare solo il valore della produzione decurtato però del valore riferibile al passaggio della trasformazione, deducendo il valore del processo consistente nella trasformazione della verdura raccolta, pulita, tagliata e scottata in verdura surgelata.

I.6.

Se l’articolo 51, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati debba essere interpretato nel senso che un’organizzazione di produttori che ha presentato un programma operativo per gli anni dal 2010 al 2014, approvato prima del 20 gennaio 2010 ma per il quale è intervenuta successivamente (13 dicembre 2013) un’approvazione modificata — nel senso che per il programma è stata introdotta una diversa modalità di calcolo del valore della produzione commercializzata — può richiamarsi ancora, anche dopo la modifica di cui trattasi del programma operativo (vale a dire per l’aiuto da erogare nel 2014), alle «disposizioni vigenti nel 2008» ai fini delle modalità di calcolo del valore della produzione commercializzata.

I.7.

In caso di risposta affermativa alle questioni pregiudiziali I.5. e I.6.: se gli articoli 52, paragrafo 6, lettera a), e 21, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli siano invalidi nei limiti in cui includono nel calcolo del valore della produzione commercializzata taluni passaggi della trasformazione della verdura raccolta attraverso i quali tale verdura è trasformata in «uno dei prodotti elencati nell’allegato I del trattato CE».

I.8.

In caso di risposta negativa alla questione pregiudiziale I.6 (e a prescindere dalla risposta che sarà data alle altre questioni): se l’articolo 50, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati sia invalido.

II.1.

Se l’articolo 103 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) quale modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») debba essere interpretato nel senso che nell’ambito di un «programma operativo per il settore degli ortofrutticoli» è ammessa soltanto la promozione della produzione di prodotti che possono essere classificati come prodotti di cui all’allegato I, parte IX, ma non la promozione di investimenti nella trasformazione dei suddetti prodotti.

II.2.

In caso di risposta negativa alla questione pregiudiziale II.1: a quali condizioni e in che misura l’articolo 103 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), quale modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM»), ammetta una siffatta promozione degli investimenti nella trasformazione.

II.3.

Se l’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati sia invalido.

III.1.

Se l’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati debba essere interpretato nel senso che l’esclusione dall’incentivo interviene meramente in ragione della collocazione su fondo altrui.

III.2.

In caso di risposta affermativa alla questione III.1.: se l’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati sia invalido.

III.3.

In caso di risposta affermativa alla questione III.1. e di risposta negativa alla questione III.2.: se la disciplina di cui all’allegato IX, punto 23, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione costituisca una disposizione chiara e univoca nei limiti in cui non è tutelato nel suo legittimo affidamento un operatore economico cui sono [negati] gli incentivi per attività realizzate sì su un fondo altrui, ma che rientrano nella sua azienda e ciò nonostante l’avvenuta conferma o approvazione dell’incentivo da parte di autorità nazionali a conoscenza delle circostanze.

IV.

Se il fatto che la Corte non provveda, a favore dell’interessato, ad alcuna limitazione degli effetti (ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE) di una sentenza avente un impatto giuridico negativo sull’interessato a causa di una nuova interpretazione del diritto dell’Unione o di una dichiarazione di invalidità di un atto giuridico dell’Unione considerato — sino a quel momento — valido, precluda al suddetto interessato la possibilità di invocare nel singolo caso, dinanzi al giudice nazionale, il principio della certezza del diritto qualora sia comprovata la sua buona fede.


(1)  GU L 350, pag. 1.

(2)  GU L 157, pag. 1.


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