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Document 62016CN0047

Causa C-47/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 27 gennaio 2016 — Valsts ieņēmumu dienests/SIA «Veloserviss»

GU C 111 del 29.3.2016, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 111/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 27 gennaio 2016 — Valsts ieņēmumu dienests/SIA «Veloserviss»

(Causa C-47/16)

(2016/C 111/18)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: Valsts ieņēmumu dienests

Resistente: SIA «Veloserviss»

Questioni pregiudiziali

Se l’obbligo dell’importatore di agire in buona fede, stabilito dall’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92 (1) del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, debba venire specificato nel senso che

a)

comprende l’obbligo dell’importatore di verificare le circostanze in cui è stato rilasciato all’esportatore il certificato «A» (certificati delle parti che compongono le merci, ruolo dell’esportatore nella produzione delle merci ecc.);

b)

l’importatore ha agito in mala fede per il mero fatto che l’esportatore ha agito in mala fede (per esempio, qualora l’esportatore non riveli l’effettiva origine dei costi, il valore delle parti che compongono la merce, ecc., alle autorità doganali del paese di esportazione);

c)

l’obbligo di agire in buona fede è stato disatteso per il mero fatto che l’esportatore ha presentato informazioni inesatte alle autorità doganali del paese di esportazione, e ciò anche se le stesse autorità doganali sono incorse in errore nell’emissione del certificato.

Se l’obbligo dell’importatore di agire in buona fede di cui all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, possa considerarsi sufficientemente provato attraverso la descrizione generale della situazione riportata nella comunicazione dell’OLAF e le conclusioni di quest’ultimo o se, invece, anche le autorità doganali nazionali debbano ottenere prove supplementari sulla condotta dell’esportatore.


(1)  GU L 302, pag. 1.


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