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Document 62016CN0033
Case C-33/16: Request for a preliminary ruling from the Korkein hallinto-oikeus (Finland) lodged on 20 January 2016 — A Oy
Causa C-33/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 20 gennaio 2016 — A Oy
Causa C-33/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 20 gennaio 2016 — A Oy
GU C 111 del 29.3.2016, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 111/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 20 gennaio 2016 — A Oy
(Causa C-33/16)
(2016/C 111/16)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrente: A Oy
Parte interveniente: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 148, lettera d), della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che il carico e lo scarico di una nave costituiscono prestazioni di servizi ai sensi di tale articolo, destinati a sopperire ai bisogni immediati di carico delle navi di cui all’articolo 148, lettera a), della direttiva in parola. |
2) |
Se l’articolo 148, lettera d), della direttiva IVA 2006/112/CE — tenuto conto del punto 24 della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa Elmeka, cause riunite da C-181/04 a C-183/04, in base al quale l’esenzione prevista nella disposizione in parola non può essere estesa a prestazioni effettuate in uno stadio commerciale anteriore — debba essere interpretato nel senso che ciò vale anche per la prestazione di servizi qui controversa, nell’ambito della quale il servizio erogato al primo stadio di fatturazione da un subappaltatore della A Oy comprende un servizio sostanzialmente destinato in via diretta al carico, che la società A Oy riaddebita all’impresa di spedizioni o di trasporto. |
3) |
Se l’articolo 148, lettera d), della direttiva IVA 2006/112/CE — tenuto conto del punto 24 della succitata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui l’esenzione prevista nella disposizione in parola si applica unicamente alle prestazioni di servizi direttamente fornite all’armatore — debba essere interpretato nel senso che l’esenzione ivi prevista non può trovare applicazione quando la prestazione è resa al soggetto legittimato a disporre del carico, ad esempio all’esportatore o all’importatore della merce. |