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Este documento é um excerto do sítio EUR-Lex

Documento 62016CC0472

    Conclusioni dell’avvocato generale E. Tanchev, presentate il 6 dicembre 2017.
    Jorge Luís Colino Sigüenza contro Ayuntamiento de Valladolid e a.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
    Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23/CE – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 1 – Trasferimenti di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Appalto di servizi avente ad oggetto la gestione di una scuola comunale di musica – Cessazione dell’attività del primo aggiudicatario prima della fine dell’anno scolastico in corso e designazione di un nuovo aggiudicatario all’inizio dell’anno scolastico successivo – Articolo 4, paragrafo 1 – Divieto di licenziamenti motivati da un trasferimento – Eccezione – Licenziamenti che avvengono per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47.
    Causa C-472/16.

    Coletânea da Jurisprudência — Coletânea Geral

    Identificador Europeu da Jurisprudência (ECLI): ECLI:EU:C:2017:943

    CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    EVGENI TANCHEV

    presentate il 6 dicembre 2017 ( 1 )

    Causa C‑472/16

    Jorge Luís Colino Sigüenza

    contro

    Ayuntamiento de Valladolid

    IN-PULSO MUSICAL Sociedad Cooperativa

    Administrador Concursal de Músicos y Escuela S.L.

    Músicos y Escuela S.L.

    FOGASA

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Corte superiore di giustizia di Castiglia e León, Spagna)]

    «Rinvio pregiudiziale – Trasferimento di un’impresa – Divieto di licenziamento in conseguenza di trasferimento – Licenziamento per motivi economici – Direttiva 2001/23/CE – Concessione scaduta avente ad oggetto la gestione di una scuola di musica – Perdita di un contratto di servizi a vantaggio di un concorrente – Entità economica – Entità economica che conserva la propria identità – Licenziamento collettivo – Diritto a un rimedio effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE»

    1. 

    Il rinvio pregiudiziale in esame è proposto dalla Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León in Valladolid (Sezione per le cause in materia di lavoro e sicurezza sociale della Corte superiore di giustizia di Castiglia e León, Valladolid, Spagna; in prosieguo: il «Tribunal Superior») e riguarda una richiesta di reintegro da parte di un professore di musica già dipendente di una società che gestiva una scuola di musica comunale. Poco prima che l’amministrazione comunale selezionasse un’altra società per la gestione della scuola, il ricorrente nel procedimento principale è stato licenziato.

    2. 

    Dopo una lunga serie di casi di cui si è occupata la Corte, con la domanda in esame si solleva ancora una volta la questione delle circostanze in cui la perdita di un contratto di appalto a vantaggio di un concorrente debba essere qualificata come trasferimento di un’entità economica ai sensi della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (in prosieguo: la «direttiva»), tale da imporre al nuovo appaltatore la riassunzione del personale del precedente appaltatore. Le circostanze specifiche della causa di cui trattasi sono le seguenti: una concessione scaduta prima che il concorrente subentrasse nell’attività in questione, un lasso di tempo intercorso di cinque mesi prima che il concorrente riprendesse l’attività e il fatto che nessuna delle persone assunte dal datore di lavoro del ricorrente fosse stata riassunta.

    3. 

    Il giudice del rinvio pone altresì una questione procedurale: poiché la prima scuola di musica stava licenziando tutto il proprio personale, è stata avviata una procedura di licenziamento collettivo, nel corso della quale i rappresentanti delegati collettivi hanno impugnato senza successo la decisione del datore di lavoro. Il Tribunal Superior (Corte superiore) chiede se violi l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), il fatto che il singolo lavoratore sia vincolato da una decisione emessa in tale procedimento collettivo cui egli non abbia potuto partecipare a difesa dei propri diritti previsti dalla direttiva.

    I. Contesto giuridico

    A.   Diritto dell’Unione europea

    4.

    L’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta stabilisce quanto segue:

    «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

    Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare».

    5.

    L’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva prevede quanto segue:

    «a)

    La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.

    b)

    Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria».

    6.

    L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva è del seguente tenore:

    «I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario».

    7.

    L’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della direttiva dispone quanto segue:

    «Il trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione».

    B.   Disposizioni applicabili del diritto nazionale

    8.

    L’articolo 124 della Ley reguladora de la Juridicción Social (legge recante disciplina della giurisdizione in materia di lavoro e di sicurezza sociale; in prosieguo: la «LJS»), ai paragrafi 1 e 13, sancisce:

    «1.   La decisione del datore di lavoro può essere impugnata dai rappresentanti delegati dei lavoratori tramite la procedura prevista nei seguenti paragrafi.

    (…)

    13.   Quando il procedimento ha ad oggetto un ricorso individuale presentato dinanzi allo Juzgado de lo Social [(tribunale del lavoro, Spagna)] avverso la risoluzione del contratto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 120 a 123 della presente legge, con le seguenti particolarità: … b) se, successivamente all’avvio del procedimento individuale, i rappresentanti dei lavoratori interpongono ricorso avverso la decisione del datore di lavoro ai sensi delle disposizioni dei precedenti paragrafi, il suddetto procedimento è sospeso fino a quando il ricorso presentato dai rappresentanti dei lavoratori sia deciso con una sentenza, la quale, una volta divenuta definitiva, acquisirà l’autorità della cosa giudicata nei confronti dei procedimenti individuali, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 160, paragrafo 5, della presente legge».

    9.

    L’articolo 160, paragrafo 5, della LJS così dispone:

    «La sentenza definitiva ha l’autorità della cosa giudicata nei confronti dei procedimenti individuali pendenti o che si intendono avviare con identico oggetto o direttamente connessi con tale sentenza, che siano di competenza dei giudici del lavoro o della previdenza sociale o dei giudici amministrativi. Tali procedimenti sono pertanto sospesi in pendenza del ricorso collettivo. La sospensione è disposta anche se la sentenza è stata pronunciata in primo grado e se è pendente un ricorso in appello o per cassazione. Il giudice adito è vincolato dalla sentenza definitiva emessa nell’ambito del ricorso collettivo, anche qualora la contraddittorietà di tale sentenza definitiva non sia stata dedotta nel ricorso proposto dinanzi al Tribunal Supremo [(Corte suprema, Spagna)] ai fini della coerenza della giurisprudenza».

    II. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

    10.

    Il sig. Jorge Luis Colino Sigüenza (in prosieguo: il «ricorrente») ha iniziato a lavorare presso la Scuola comunale di musica di Valladolid (in prosieguo: la «Scuola») come professore di musica l’11 novembre 1996.

    11.

    Inizialmente, la Scuola era gestita dall’Ayuntamiento de Valladolid (Comune di Valladolid; in prosieguo: l’«Ayuntamiento»).

    12.

    Nel 1997, l’Ayuntamiento cessava di gestire direttamente la Scuola e indiceva una gara d’appalto per la prestazione di tale servizio. Di conseguenza, il contratto è stato aggiudicato alla Músicos y Escuela, S.L. (in prosieguo: la «Músicos»), società costituita il 7 luglio 1997 con un capitale sociale di ESP 500000 (circa EUR 3000), il cui oggetto sociale era l’insegnamento della musica, l’organizzazione di esibizioni e la vendita di strumenti musicali; sostanzialmente, l’unico scopo della società era partecipare alle gare d’appalto organizzate dall’Ayuntamiento de Valladolid ( 2 ). La Músicos ha preso in carico le attrezzature, i locali e i mezzi per la prestazione dei servizi, ha assunto parte del personale dell’Ayuntamiento, compreso il ricorrente, e ha proseguito l’attività della scuola di musica sotto il nome della Scuola di musica comunale, che ha continuato ad essere considerata quale servizio prestato alla cittadinanza dall’Ayuntamiento.

    13.

    Negli anni successivi, l’amministrazione comunale, per conto dell’Ayuntamiento, ha indetto gare d’appalto con cadenza regolare, segnatamente nei mesi di settembre 2000, settembre 2004, luglio 2008 e settembre 2012 ( 3 ). La Músicos ha continuato ad aggiudicarsi gli appalti ( 4 ). L’ultima aggiudicazione comprendeva il periodo fino al 31 agosto 2013, e prevedeva la possibilità di proroga espressa per un ulteriore anno scolastico.

    14.

    A causa di una netta diminuzione del numero di alunni all’inizio dell’anno scolastico 2012‑2013 ( 5 ), si è generata una differenza tra le quote pagate dagli alunni e il prezzo del servizio pattuito fra l’Ayuntamiento e la Músicos. Quando, nel dicembre 2012, la Músicos ha chiesto il pagamento di tale differenza, pari a una somma di oltre EUR 100000 ( 6 ), l’amministrazione comunale ha respinto tale richiesta.

    15.

    Di fronte a questa situazione, il 19 febbraio 2013 la Músicos ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento da parte dell’Ayuntamiento e il conseguente risarcimento dei danni. L’amministrazione comunale a sua volta ha respinto tali richieste, ha dedotto l’inadempimento della controparte, intimandole di proseguire la prestazione del servizio fino al termine dell’anno scolastico 2012‑13 ed ha altresì rifiutato di restituire la cauzione di EUR 15000 che la Músicos aveva versato per l’utilizzo delle attrezzature e dei locali.

    16.

    In conseguenza della situazione economica causata dalla controversia con l’amministrazione comunale, il 4 marzo 2013 la Músicos avviava la procedura di licenziamento collettivo. Dopo il periodo obbligatorio di negoziazione e consultazione, che non conduceva ad un accordo con i rappresentanti dei dipendenti, la Músicos, il 27 marzo 2013, decideva di licenziare l’intero personale. Il 31 marzo 2013 la Músicos cessava la propria attività e il 1o aprile seguente restituiva il possesso dei locali, degli strumenti e dei mezzi assegnati alla Scuola dall’amministrazione comunale. Il 4 aprile 2013 detta società ha consegnato le lettere di licenziamento a tutti i dipendenti della Scuola, compreso il ricorrente, con effetto dall’8 aprile 2013. La Músicos ha così licenziato 26 dipendenti, di cui 23 docenti e 3 impiegati amministrativi ( 7 ).

    17.

    I delegati dei lavoratori (rappresentanti eletti dai dipendenti dell’impresa) hanno impugnato il provvedimento della Músicos che disponeva il licenziamento collettivo dinanzi al Tribunal Superior (Corte superiore di giustizia), dinanzi al quale è stata celebrata un’udienza il 22 maggio 2013. La domanda è stata respinta il 19 giugno 2013. Il Tribunal Superior (Corte superiore di giustizia) ha dichiarato, fra l’altro, che l’Ayuntamiento non era obbligato a mantenere l’attività della Scuola e che la Músicos aveva proceduto alle negoziazioni nel periodo di consultazione in buona fede e con l’intento di raggiungere un accordo, entro i limiti che le imponeva la situazione economica nella quale versava. La sentenza ha accolto i motivi economici del licenziamento fatti valere dalla Músicos, considerando che la riduzione delle entrate generate dall’iscrizione degli alunni non era stata compensata economicamente dall’Ayuntamiento, che aveva così provocato uno squilibrio economico tale da giustificare la chiusura e la cessazione dell’attività. I delegati dei lavoratori proponevano ricorso in cassazione avverso tale sentenza dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema), che lo respingeva il 17 novembre 2014.

    18.

    Frattanto, il 30 luglio 2013, la Músicos veniva dichiarata fallita e, in seguito al procedimento di liquidazione, era sciolta con provvedimento del Juzgado de lo Mercantil (Tribunale di commercio) del settembre 2013.

    19.

    Nell’agosto 2013 l’amministrazione comunale, per conto dell’Ayuntamiento, ha deciso di risolvere il contratto amministrativo con la Músicos perché quest’ultima aveva interrotto prematuramente il servizio di gestione della Scuola in data 1o aprile 2013, ha incamerato la cauzione della Músicos e ha chiesto il risarcimento dei danni per inadempimento.

    20.

    L’amministrazione comunale ha poi indetto una nuova gara d’appalto per la prestazione dei servizi di gestione della Scuola. Hanno presentato offerta sette candidati, quattro dei quali sono stati invitati a fornire informazioni su di sé e sui servizi che potevano offrire, facendo riferimento a un insieme di criteri. Infine, il contratto per la gestione della Scuola per l’anno scolastico 2013-14 è stato aggiudicato alla società In-pulso Musical Sociedad Cooperativa (in prosieguo: la «In-pulso»), costituita il 19 luglio 2013, il cui unico oggetto sociale era la prestazione del servizio indicato nel bando di gara ( 8 ). L’amministrazione comunale assegnava alla In-pulso l’uso dei locali, degli strumenti e dei mezzi per la gestione della Scuola, la quale ha ripreso l’attività nel settembre 2013, con un personale del tutto diverso ( 9 ). Nel giugno 2014, la In-pulso vinceva anche la successiva gara d’appalto aggiudicandosi così un contratto per proseguire nella gestione della Scuola per gli anni scolastici 2014‑15 e 2015‑16.

    21.

    Per quanto riguarda la controversia tra l’amministrazione comunale e la Músicos, vertente sulla risoluzione del contratto, la Sala de lo Contencioso‑Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sezione per il contenzioso amministrativo di Valladolid della Corte superiore di giustizia di Castiglia e León) si è pronunciata con sentenze dell’ottobre 2014 e dell’aprile 2015, divenute definitive. È stato dichiarato che l’amministrazione comunale aveva interpretato erroneamente il contratto di servizi e ne aveva violato le clausole che prevedevano una garanzia di reddito indipendente dal numero di alunni iscritti. Di conseguenza, il Tribunal Superior (Corte superiore di giustizia) ha accolto la domanda della Músicos diretta alla risoluzione del contratto, ha respinto le richieste economiche avanzate dal l’Ayuntamiento e ha riconosciuto il diritto della Músicos alla restituzione della cauzione. Tuttavia, la domanda di risarcimento della Músicos è stata respinta, perché detto giudice ha ritenuto che la Músicos fosse incorsa in inadempimento interrompendo unilateralmente la prestazione del servizio senza attendere l’esito del procedimento giudiziario.

    22.

    In seguito alla ripresa dell’attività della Scuola da parte della In-pulso, il ricorrente, ed alcuni suoi ex colleghi, hanno agito in giudizio individualmente contro la Músicos, l’Ayuntamiento e la In-pulso, contestando i rispettivi licenziamenti. Una volta divenuta definitiva la sentenza collettiva sopra menzionata, i procedimenti individuali dinanzi ai Juzgados de lo Social (Tribunali del lavoro) sono proseguiti. Sono state, tuttavia, respinte.

    23.

    Nel rigettare il ricorso del ricorrente, il 30 settembre 2015, il Juzgado de lo Social n. 4 de Valladolid (Tribunale del lavoro n. 4 di Valladolid) si è ritenuto vincolato dalla sentenza del Tribunal Superior (Corte superiore di giustizia) del 19 giugno 2013, che aveva respinto il ricorso collettivo proposto dai delegati dei lavoratori ed era stata confermata dal Tribunal Supremo (Corte suprema). La sentenza del Juzgado de lo Social (Tribunale del lavoro), che fa riferimento all’articolo 124, paragrafo 13, lettera b), della LJS, ha dichiarato che, a causa dell’efficacia di res judicata, il licenziamento collettivo risultava sufficientemente motivato ed era stato inoltre effettuato correttamente, e che ciò aveva consentito alla Músicos di procedere al conseguente licenziamento individuale del ricorrente. Il Juzgado de lo Social (Tribunale del lavoro) ha inoltre dichiarato l’insussistenza di un trasferimento d’impresa perché le attività sono state riprese soltanto 5 mesi dopo il licenziamento.

    24.

    Il ricorrente ha impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

    25.

    Il ricorrente sostiene che l’autorità di giudicato non può coprire tali fatti successivi, argomentando che questi non avrebbero potuto essere presi in considerazione dal giudice adito con azione collettiva, in quanto verificatisi soltanto in un momento successivo, cioè con la ripresa delle attività della Scuola con la In‑pulso nel settembre 2013 e con la pronuncia delle sentenze favorevoli alla Músicos dell’ottobre 2014 e dell’aprile 2015, che hanno condannato l’Ayuntamiento a pagare la differenza fra le quote d’iscrizione e l’importo pattuito nel contratto di servizio. Il ricorrente sostiene inoltre che l’autorità di cosa giudicata della sentenza non può riguardarlo, in quanto egli non ha partecipato al procedimento collettivo in cui la sentenza pertinente è stata pronunciata.

    26.

    È in tale contesto che il Tribunal Superior (Corte superiore di giustizia) sottopone alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se debba ritenersi che configuri un “trasferimento” ai sensi della direttiva 2001/23/CE una fattispecie nella quale il titolare di una concessione di gestione di una Scuola di musica di un Comune, che riceve da questo tutti i mezzi materiali (locali, strumenti, aule, mobilio), che dispone di personale proprio e che presta i propri servizi per anno scolastico, cessi l’attività il 1o aprile 2013, due mesi prima della conclusione dell’anno scolastico, restituendo tutti i mezzi materiali all’amministrazione comunale, e quest’ultimo non riprenda l’attività per portare a termine il corso 2012-2013, bensì proceda a una nuova aggiudicazione ad un nuovo appaltatore, il quale riprenda l’attività nel settembre 2013, all’inizio del nuovo anno scolastico 2013-2014, e gli trasferisca a tal fine i mezzi materiali necessari di cui disponeva il precedente appaltatore (locali, strumenti, aule, mobilio).

    2)

    In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se, in una situazione come quella sopra descritta – in cui l’inadempimento dei propri obblighi da parte dell’impresa principale (l’amministrazione comunale) costringe il primo appaltatore a cessare l’attività e a licenziare tutti i propri dipendenti, e in cui subito dopo detta impresa principale trasferisce i mezzi materiali a un altro appaltatore, che prosegue la medesima attività – debba ritenersi, ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, che il licenziamento dei dipendenti del primo appaltatore abbia avuto luogo per “motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione”, oppure che la causa di detto licenziamento sia stata il “trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento”, vietata dalla succitata disposizione.

    3)

    Qualora la precedente questione venisse risolta nel senso che la causa del licenziamento è stata il trasferimento e che dunque tale causa era in contrasto con la direttiva 2001/23/CE (...), se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la normativa nazionale vieti a un giudice di pronunciarsi sul merito degli argomenti addotti da un lavoratore, il quale abbia impugnato in un procedimento individuale il proprio licenziamento, intervenuto nell’ambito di un licenziamento collettivo, per far valere i diritti risultanti dall’applicazione delle direttive 2001/23 e 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU 1998, L 225, pag. 16), in quanto detto divieto derivi dal fatto che sia intervenuta una precedente sentenza passata in giudicato in ordine al licenziamento collettivo, emessa nell’ambito di un procedimento cui il lavoratore non ha potuto partecipare, sebbene vi abbiano partecipato o abbiano potuto parteciparvi i sindacati presenti nell’impresa e/o i rappresentanti legali collettivi dei lavoratori».

    27.

    Hanno depositato osservazioni scritte la In-Pulso, il Regno di Spagna e la Commissione europea. La Corte ha posto quesiti scritti ai quali hanno risposto per iscritto sia il ricorrente sia la In-pulso, il governo spagnolo e la Commissione. All’udienza del 27 settembre 2017, sono state esposte osservazioni orali dai rappresentanti del Regno di Spagna e dalla Commissione.

    III. Valutazione

    A.   Sintesi

    28.

    Sembra che, al momento della ripresa della Scuola, la Músicos in quanto soggetto giuridico avesse già cessato di esistere, sicché non esisteva un’entità che potesse essere stata trasferita alla In-pulso all’epoca dei fatti. Pur ammettendo che il precedente soggetto giuridico potesse comunque essere considerato un’entità esistente, sembra tuttavia che la maggior parte degli elementi indicativi dell’eventuale identità tra la vecchia e la nuova entità si opponga, nella presente causa, alla configurazione di un «trasferimento» ai sensi della direttiva. Fornirò in ogni caso la mia interpretazione degli indici rilevanti nella presente causa, ma la ponderazione finale degli elementi rilevanti deve essere lasciata al giudice del rinvio.

    29.

    La seconda questione, vertente sull’eventualità che il licenziamento del ricorrente sia stato causato da un trasferimento, deve essere risolta nel presupposto che la Corte risponda alla prima questione in senso affermativo o ritenga che il giudice nazionale possa rispondere affermativamente. A mio parere, anche in tal caso, la seconda questione deve essere risolta negativamente.

    30.

    La risposta alla terza questione occorre soltanto nel caso in cui a entrambe le precedenti questioni sia data risposta affermativa. Affronterò comunque la terza questione, qualora la Corte non condivida il mio parere sulle prime due questioni. Approfondendo in dettaglio le norme nazionali spagnole sull’autorità di cosa giudicata nel presente contesto di licenziamento collettivo, come esposto dalle parti, sembra che la possibilità del ricorrente di tutelare i diritti che gli derivano dalla direttiva non sia in realtà limitata e il suo diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta non sembra a mio parere compromesso.

    B.   Sulla prima questione

    31.

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se la situazione di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione della direttiva. Il governo spagnolo e la In-pulso propongono di rispondere alla prima questione in senso negativo, sostenendo che nella presente causa non ha avuto luogo alcun trasferimento, mentre la Commissione è del parere opposto.

    32.

    Ai fini della mia analisi della nozione di «trasferimento» ai sensi della direttiva, dovrò determinare cosa s’intenda con «entità economica» e valutare in seguito i particolari elementi che caratterizzano tale entità, secondo la giurisprudenza della Corte, per accertare infine se l’entità abbia «conserva[to] la propria identità» dopo che l’attività era stata ripresa dalla In-pulso.

    1. «Trasferimento»

    33.

    Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, lettera a), la direttiva «si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione».

    34.

    Perché un trasferimento rientri nell’ambito di applicazione della direttiva, devono essere soddisfatte tre condizioni: 1) il trasferimento deve comportare un cambiamento di datore di lavoro, 2) deve riguardare un’impresa, uno stabilimento o una parte di stabilimento e 3) deve risultare da un contratto ( 10 ).

    35.

    Nella presente causa la prima condizione è chiaramente soddisfatta: ci sono due datori lavoro, cioè la Músicos e la In-pulso.

    36.

    Nemmeno la terza condizione pone alcun problema: il possibile cambiamento di datore di lavoro è dovuto a una situazione contrattuale, segnatamente al fatto che l’Ayuntamiento, in seguito a una gara d’appalto, ha stipulato un nuovo contratto di servizi con un diverso prestatore di servizi, quando il contratto con il precedente prestatore era cessato. Secondo una giurisprudenza consolidata, non è necessario che il contratto sottostante sia concluso direttamente fra i due datori di lavoro. La situazione in esame, in cui l’Ayuntamiento aveva assegnato il contratto del suo precedente prestatore di servizio a un concorrente, rientra pertanto nell’ambito della direttiva ( 11 ).

    37.

    Inoltre, gli elementi di diritto pubblico presenti nella causa in oggetto non escludono l’applicabilità della direttiva ( 12 ). Il coinvolgimento, nel trasferimento, del Comune, quale persona di diritto pubblico e del consiglio comunale, quale pubblica autorità, nonché la natura di diritto pubblico dei contratti amministrativi sulla base dei quali è stato prestato il servizio non sono pertanto di ostacolo alla configurazione di un trasferimento.

    38.

    L’unica condizione rispetto alla quale può sorgere qualche dubbio nella presente causa è la seconda, cioè il requisito che vi sia il trasferimento di «imprese, di stabilimenti o di [loro] parti».

    39.

    La Corte ha già stabilito in varie occasioni che il mero trasferimento di un’attività non costituisce un trasferimento ai sensi della direttiva: la perdita di un appalto di servizi a vantaggio di un concorrente non può rivelare, di per sé, l’esistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva ( 13 ).

    40.

    Ciò che invece deve essere trasferito è lo stabilimento nella sua forma e sostanza concrete.

    41.

    All’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), la direttiva specifica che ciò che si richiede è il trasferimento «di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica».

    2. «Entità economica»

    (a) Definizione

    42.

    La formulazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva rappresenta la codificazione della precedente giurisprudenza, che ne forniva una descrizione più esplicita e secondo la quale «[l]a nozione di entità si richiama (…) ad un complesso organizzato di persone e di elementi che consentono l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo» ( 14 ).

    (b) Attività

    43.

    Il concetto sottostante a tale nozione utilizza evidentemente come punto di riferimento la particolare attività svolta dall’entità ( 15 ). L’entità è composta da determinate persone e beni, organizzati allo scopo di esercitare l’attività economica pertinente.

    44.

    Per stabilire se le persone e i beni riuniti dalla Músicos formassero un’entità ai sensi della direttiva che poteva essere trasferita, è pertanto necessario individuare la particolare attività.

    45.

    Come descritto nel proprio atto costitutivo, l’attività della Músicos consisteva nella gestione della Scuola con l’insegnamento della musica, l’organizzazione di esibizioni e la vendita di strumenti musicali; in definitiva, l’unico scopo della società era partecipare alle gare d’appalto organizzate dall’Ayuntamiento de Valladolid ( 16 ).

    (c) Organizzazione

    46.

    L’attività in esame è stata organizzata tramite la costituzione di una società con un capitale sociale alquanto basso, di circa EUR 3000, segnatamente una società che poteva operare con 26 dipendenti soltanto perché, in virtù del contratto con l’Ayuntamiento, quest’ultimo sosteneva tutto il rischio economico ( 17 ). Pertanto, dipendendo la sua esistenza integralmente dalle gare indette regolarmente dal l’Ayuntamiento per periodi determinati di tempo, la Músicos doveva organizzare le proprie attività di conseguenza.

    47.

    Ogni volta che il contratto con l’Ayuntamiento cessava, cessava necessariamente anche l’attività della Músicos. Ciò avveniva perché le procedure di gara venivano in effetti indette a intervalli regolari (1997, 2000, 2004, 2008, 2012, 2013), il che comportava la possibilità di perdere il contratto a vantaggio di un concorrente. Incorporata nel suo atto costitutivo, la necessità di aggiudicarsi l’appalto era una caratteristica organizzativa intrinseca, quasi genetica della Músicos, che, diversamente da altre imprese più stabili, non cercava altri clienti ( 18 ).

    48.

    Quando è l’organizzazione di un’attività ciò che lega gli elementi materiali, immateriali e personali per costituire un’entità a sé stante, quest’ultima si dissolverà qualora si concretizzi il rischio prevedibile e intrinseco di non vincere la gara d’appalto. La struttura complessiva dell’impresa dipendeva dalla collaborazione con l’Ayuntamiento, che forniva tutte le risorse materiali e i mezzi finanziari nel caso in cui il numero di studenti fosse inferiore alle aspettative, e tale collaborazione durava soltanto per il periodo dell’ultimo appalto, che nella maggior parte dei casi era di quattro anni, ma nel periodo pertinente è stato di un solo anno.

    49.

    Poiché l’ultimo contratto amministrativo della Músicos è scaduto il 31 agosto 2013, questa è stata la data in cui – indipendentemente dalle difficoltà economiche, dalla dichiarazione di fallimento e dallo scioglimento che ne seguì o dalla restituzione materiale dei locali e degli strumenti musicali, che aveva già avuto luogo il 31 marzo 2013 – un’entità ai sensi della direttiva ha cessato comunque di esistere.

    (d) Stabilità

    50.

    La Corte ha già affrontato casi che presentavano analoghe peculiarità organizzative.

    51.

    Il precedente giurisprudenziale di riferimento è la sentenza Rygaard, in cui la Corte ha dichiarato che un’impresa la cui attività sia limitata a un determinato progetto non presenta elementi sufficienti affinché si producano gli effetti di un trasferimento, una volta che tale progetto si conclude, ma occorre che tale entità sia strutturata per una durata più stabile, ( 19 ). In detta causa, l’entità era composta da due apprendisti e un dipendente nonché dal materiale assegnato per realizzare l’opera in questione, cioè l’esecuzione di un progetto per la costruzione di una mensa ( 20 ). L’entità era stata costituita per completare le opere di costruzione oggetto di un contratto con un altro imprenditore, che le aveva iniziate e poi lasciato il materiale sul cantiere ( 21 ). Tutti gli elementi dell’entità appartenevano a tale altro imprenditore e furono trasferiti al fine del completamento dell’opera.

    52.

    Citando la precedente giurisprudenza, la Corte ha dichiarato che, al fine di rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva, il trasferimento doveva avere ad oggetto un’entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non fosse limitata all’esecuzione di un’opera determinata ( 22 ).

    53.

    Ebbene, era esattamente questo il caso della Músicos e della In-pulso, laddove l’attività dell’entità, basata sull’utilizzo temporaneo dei locali e delle attrezzature della Scuola, da un lato, e sui servizi dei vari insegnanti dall’altro, era limitata all’esecuzione del solo contratto vigente in un determinato momento. Prima che il trasferimento avesse luogo, alla Músicos era stato aggiudicato un contratto di un anno (da settembre 2012 ad agosto 2013) e dopo il trasferimento è stato aggiudicato alla In-pulso un contratto per un periodo ancor più breve (da settembre 2013 a giugno 2014). Nessuna delle due imprese, stando ai loro statuti, utilizzava i propri beni o il proprio personale per svolgere altre attività.

    54.

    A mio parere, il fatto che i singoli contratti aggiudicati dal l’Ayuntamiento possano essere considerati nel contesto di una serie complessiva di contratti consecutivi non giustifica un esito differente.

    55.

    Il datore di lavoro e il suo personale non potevano fare affidamento sulla continuità dei contratti. Ogni volta che scadeva un contratto, i relativi beni materiali e immateriali – fra cui la concessione di gestire la Scuola – non erano più a disposizione dell’impresa. L’entità pertanto presentava la permanenza e la stabilità richieste soltanto per il periodo coperto dal contratto amministrativo in vigore in un determinato momento. La totale dipendenza dall’aggiudicazione da parte dell’Ayuntamiento di un nuovo contratto escludeva un’operatività generale che andasse oltre una singola prestazione. Sebbene risulti che nel 2012 nessun altro concorrente abbia partecipato alla gara d’appalto, la Músicos non poteva dare per scontato che l’avrebbe vinta. Ciò è dimostrato dal bando di gara del 2013, cui hanno risposto sette candidati, il che prova che le gare d’appalto erano considerate seriamente e non come una mera formalità.

    56.

    Così, a ogni scadenza di contratto, la connessione fra gli elementi dell’entità diventava troppo labile affinché questa si potesse ancora considerare un’entità in quanto tale. Con l’aggiudicazione di un nuovo contratto, si doveva costituire una nuova entità, sebbene gli elementi di base di quest’ultima potessero essere quelli precedenti, quali l’utilizzo (allora oggetto di nuova concessione) dei locali della scuola e degli strumenti musicali, nonché il personale dell’impresa precedente.

    57.

    Infine, occorre rilevare che, nella giurisprudenza relativa ai singoli elementi costitutivi di un’entità, la Corte dichiara che essi devono formare un complesso stabile ( 23 ).

    (e) Impianto sistematico e finalità della direttiva

    58.

    La mia concezione di entità in quanto potenzialmente limitata da un elemento temporale è inoltre conforme all’impianto sistematico e al contesto nonché alla finalità della direttiva.

    59.

    Un argomento basato sull’impianto sistematico della direttiva è quello secondo cui la direttiva segue l’idea che gli sviluppi intervenuti prima del trasferimento devono essere rispettati, e che l’evoluzione di un’entità destinata al trasferimento o di un determinato dipendente della stessa non si devono «riportare indietro»: l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva non lascia dubbi sul fatto che soltanto i rapporti di lavoro «esistent[i] alla data del trasferimento» devono essere trasferiti ( 24 ). Di conseguenza, se coloro che hanno lasciato l’entità prima che si verifichi il trasferimento non sono tutelati, neppure può essere oggetto di un trasferimento un’entità o attività che in quanto tale è concepita per cessare prima che avvenga il trasferimento.

    60.

    Questa tesi secondo cui il punto di riferimento è la situazione dell’entità, anche per quanto riguarda il personale, precedente al trasferimento è confermata dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, che sancisce che i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione non sono pregiudicati dalla direttiva e non comportano una diversa valutazione solo perché sono seguiti da un trasferimento ( 25 ).

    61.

    Per quanto riguarda la ratio della direttiva, si dovrebbe tenere presente che, nonostante la sua chiara focalizzazione sui lavoratori e la loro protezione ( 26 ), detta protezione non è illimitata; piuttosto, la direttiva ha uno scopo ben definito. La Corte ha dichiarato che lo scopo della direttiva era quello di garantire, per quanto possibile, la continuazione dei contratti o dei rapporti di lavoro, senza modifiche, col cessionario, onde impedire che i lavoratori si trovino in una situazione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento ( 27 ). Nel caso in esame, affermando la sussistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva si porrebbero i lavoratori in una situazione più favorevole rispetto a quella in cui si sarebbero trovati con il loro stesso datore di lavoro, la cui attività, conformemente alla definizione da questi data della sua impresa, è cessata il 31 agosto 2013.

    62.

    Inoltre, la direttiva non è sorda agli interessi delle imprese. Come esposto al considerando 5, essa si pone nel contesto della realizzazione del mercato interno, il che implica che gli interessi delle imprese non possono essere del tutto ignorati. In definitiva, è nell’interesse dei lavoratori che un’impresa sia mantenuta sostenibile, dato che non c’è occupazione senza un datore di lavoro che abbia i mezzi per assumere dipendenti ( 28 ). Il diritto del cedente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, di licenziare i lavoratori per motivi economici, tecnici o d’organizzazione è un esempio di considerazioni di questo genere presenti nella direttiva. Come ha rilevato l’avvocato generale Lenz nelle sue conclusioni nella causa Dethier Équipement, concedere al datore questa possibilità ha un effetto indiretto positivo che aumenta la tutela dei lavoratori, nella misura in cui i restanti posti di lavoro sono in tal modo salvaguardati ( 29 ).

    63.

    Ogniqualvolta il cambiamento di un prestatore di servizi è considerato un trasferimento ai sensi della direttiva, ciò limiterà significativamente l’autonomia contrattuale dell’impresa coinvolta. Il nuovo prestatore del servizio deve procedere alla riassunzione del personale del precedente e, inoltre, poiché non tutte le aziende possono sostenere un tale onere, i soggetti che intendono stipulare contratti di servizi avranno meno concorrenti fra cui scegliere ( 30 ).

    64.

    Quando, in un caso come quello di specie, una pubblica autorità, quale l’Ayuntamiento, si è tutelata da tale limitazione indicendo gare d’appalto per contratti con periodi limitati di uno, tre o quattro anni, e ha inoltre trovato appaltatori pronti a organizzare le proprie imprese in modo corrispondente, costituendole soltanto al momento della loro prima gara d’appalto e dichiarando nel proprio atto costitutivo la totale dipendenza della società dall’aggiudicazione di un contratto, non sembra giustificato, in considerazione del bilanciamento degli interessi in gioco operato dalla direttiva, imporre una limitazione come quella summenzionata. In tali casi, i dipendenti del primo prestatore di servizi non possono far valere alcuna ragionevole aspettativa circa la prosecuzione del loro rapporto di lavoro, perché il loro datore di lavoro ha, sin dall’inizio, scelto il modello di una società con capitale limitato che dipende dalla discrezionalità di un’unica controparte contrattuale che aggiudica contratti soltanto per periodi limitati e indice regolarmente gare d’appalto ( 31 ). In casi come questo, sembra eccessivo limitare l’autonomia contrattuale di quella controparte, laddove essa, come ha fatto l’Ayuntamiento, fa uso del suo diritto di passare a un altro prestatore di servizi, avendo il primo prestatore di servizi accettato tale stato di cose nel proprio atto costitutivo.

    65.

    Dopotutto, la direttiva considera le imprese o le entità per come le trova: la posizione dei lavoratori rispetto al loro precedente datore di lavoro deve essere mantenuta, non migliorata. La direttiva riguarda i trasferimenti ma non prevede ipotesi di resurrezione ( 32 ).

    (f) Conclusione

    66.

    Un esame più approfondito del caso di specie dimostra che (indipendentemente da altre circostanze come l’insolvenza della Músicos), in ogni caso, con la scadenza del contratto di gestione della Scuola in data 31 agosto 2013, l’entità aveva cessato di esistere, e tale cessazione era di tipo strutturale, corrispondente all’oggetto sociale della Músicos e alla sua organizzazione, che collegava lo svolgimento dell’attività all’aggiudicazione di un contratto che sarebbe stato valido soltanto per un certo periodo prevedendo pertanto una limitazione temporale. Dunque, il 1o settembre 2013, quando sarebbe stato possibile il trasferimento, non esisteva più un’entità ai sensi della direttiva.

    67.

    Il presente caso, in cui l’attività era concepita sin dall’inizio solo per determinati periodi, deve essere distinto da casi in cui la nuova aggiudicazione di un contratto di servizi riguarda un prestatore di servizi che segue una pluralità di contratti e di progetti, in cui lo stesso prestatore, come parte dell’ordinario corso della sua attività, riceve costantemente richieste di nuovi contratti e cerca nuovi clienti ( 33 ).

    68.

    Qualora la Corte dovesse essere di diverso avviso riguardo all’inesistenza di un’entità al momento rilevante, vorrei trattare gli aspetti discussi dalle parti. Questi riguardano la questione se, ammettendo l’esistenza di un’entità al momento del trasferimento, l’identità di tale entità sia stata mantenuta anche dopo il trasferimento. È questo il motivo per cui a questo punto intendo proseguire la mia analisi.

    3. Un’entità che «conserva la propria identità»

    69.

    Quando un’entità esiste al momento del trasferimento, ma non è stata trasferita nella sua totalità, cioè la successione non è avvenuta per intero in tutti gli elementi della prima entità, oppure quando nel contesto del trasferimento è intervenuto qualche cambiamento, come un’interruzione dell’attività, sorge la questione se il trasferimento dell’entità con i soli elementi residui sia sufficiente per integrare un trasferimento ai sensi della direttiva.

    70.

    Come ha dichiarato la Corte nelle sue sentenze Spijkers e Redmond Stichting, il criterio decisivo è se l’entità di cui trattasi conservi la propria identità, il che si desume in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa ( 34 ).

    71.

    La verifica del mantenimento dell’identità dell’entità si effettua confrontando l’entità precedente al trasferimento con l’entità successiva al trasferimento ( 35 ). L’identità è determinata da molteplici fattori, il cui peso ai fini della valutazione dipende dalla loro rilevanza per la particolare attività e scopo dell’impresa.

    (a) Indici

    72.

    Per determinare se tale verifica abbia esito positivo, si deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano (1) il tipo di impresa o di stabilimento in questione, (2) la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, (3) il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, (4) la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, (5) il trasferimento o meno della clientela, (6) il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e (7) la durata di un’eventuale sospensione di tali attività ( 36 ). Va tuttavia precisato che tutti questi elementi sono soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente ( 37 ). Infine, le valutazioni di fatto necessarie rientrano nella competenza del giudice nazionale ( 38 ).

    73.

    Spetta, tuttavia, alla Corte precisare i criteri alla luce dei quali si devono compiere tali valutazioni ( 39 ).

    74.

    Nel caso di specie, sembra che, fra gli elementi enucleati dalla giurisprudenza della Corte, alcuni siano stati evidentemente mantenuti quando la In-pulso è subentrata nella gestione della Scuola, in particolare il tipo di impresa, gli elementi materiali nonché i clienti e le attività svolte. Tuttavia, a mio parere, gli altri elementi mancano.

    (b) Elementi materiali

    75.

    Per quanto riguarda gli elementi materiali, occorre dire che la Músicos non deteneva alcun elemento materiale di rilievo, ma utilizzava l’edificio e le attrezzature dell’Ayuntamiento. La gamma degli elementi da considerare ai fini della direttiva non si limita tuttavia ai beni di proprietà del datore di lavoro. Non è necessario che l’impresa vanti la proprietà dei beni ( 40 ).

    76.

    Per consolidata giurisprudenza, nel definire l’entità economica, la Corte può guardare oltre la personalità giuridica e il patrimonio dell’impresa o stabilimento. Al posto di un approccio formale, incentrato sulla persona giuridica e sui beni da questa posseduti, la Corte ha invece adottato un approccio economico. Essa ha inserito nella propria valutazione tutti i beni che il datore di lavoro utilizza affinché i lavoratori svolgano l’attività, senza nemmeno affrontare la questione se tali beni siano in proprietà, o presi a nolo dal datore di lavoro o se la controparte contrattuale interessata consenta semplicemente al datore di lavoro di utilizzarli ( 41 ). È altresì irrilevante se un datore di lavoro svolga una gestione economica autonoma dei beni lasciati a sua disposizione o se possa utilizzarli solo per la controparte contrattuale che ne è proprietaria ( 42 ).

    77.

    Pertanto, nella presente causa, i locali, gli strumenti musicali, le aule e il mobilio della Scuola, sebbene non fossero di proprietà della Músicos né siano stati trasferiti direttamente dalla Músicos alla In-pulso, devono comunque essere considerati elementi materiali del cedente trasferiti al cessionario.

    (c) Elementi immateriali

    78.

    L’elemento immateriale decisivo nella presente operazione è il contratto con l’Ayuntamiento, che il giudice del rinvio nella sua prima questione ha anche chiamato «concessione». Si può infatti considerare che esso integri una concessione di gestione della Scuola. In questo contratto non è però subentrata la In-pulso, che ha invece partecipato alla successiva procedura di gara e ottenuto l’aggiudicazione di un contratto proprio. La Músicos non ha ceduto la sua concessione, né avrebbe potuto farlo, dato che la sua concessione era scaduta il 31 agosto 2013, prima che la In-pulso, il 1o settembre 2013, riassumesse l’attività. Inoltre, l’Ayuntamiento non ha trasferito la concessione della Músicos alla In-pulso, ma ne ha aggiudicata un’altra per un periodo diverso (2013-14 invece di 2012-13) e per una diversa durata (10 mesi invece di 12), non coperti dalla concessione della Músicos. Poiché, pertanto, la concessione della In-pulso era una concessione diversa da quella della Músicos, le due concessioni potevano essere equivalenti, ma non erano identiche.

    (d) Personale

    79.

    Per quanto riguarda il personale, la Corte non chiede se vi siano state «eventuali» riassunzioni del personale del cedente, ma se «la maggior parte» del personale sia stata riassunta dal nuovo datore di lavoro ( 43 ). Laddove nessun lavoratore sia stato riassunto, come nella causa Süzen ( 44 ), la Corte ha dichiarato che non sussisteva il trasferimento. Nella maggior parte delle cause in cui la Corte ha dichiarato la sussistenza di un trasferimento, la maggioranza dei lavoratori, a volte tutti tranne uno o due ( 45 ), era stata riassunta.

    80.

    Nel caso di specie, la Músicos aveva 26 dipendenti, nessuno dei quali è stato riassunto dalla In-pulso.

    81.

    Sebbene, secondo la summenzionata ( 46 ) giurisprudenza che stabilisce i sette indici di identità, il personale sia chiaramente uno degli elementi qualificanti dell’entità, la sua rilevanza al fine della conservazione dell’identità dell’entità varia caso per caso.

    82.

    La ragione di ciò è che, in quanto elemento caratteristico o tratto dell’entità, la forza lavoro può avere vari gradi d’incidenza sulle particolari attività di tale entità. Quest’incidenza non solo è maggiore quando la qualifica e la formazione o la competenza e l’esperienza del personale è più elevata, ma dipende anche dai relativi importanza e valore degli elementi materiali e immateriali, da un lato, e del personale, dall’altro. Quando, ad esempio, si gestiscono autobus per il trasporto pubblico ( 47 ) o una cucina di ospedale ben attrezzata ( 48 ), il personale non costituisce un tratto qualificante del lavoro interessato e le singole persone sono più intercambiabili. Tanto più è personalizzato il rapporto con il cliente, tanto meno è praticabile il trasferimento di un’attività a un altro datore di lavoro senza riassumere il personale o la maggior parte di esso. Si deve quindi verificare se cambiare il personale con altro personale modificherebbe la particolarità del servizio. Per tale motivo, deve essere eseguita una valutazione oggettiva, ponendosi dalla prospettiva, nel caso di specie, degli studenti e dei loro genitori.

    83.

    Per i tre impiegati amministrativi licenziati dalla Músicos, un rapporto personale fra l’agente e il cliente potrebbe essere stato meno rilevante. I 23 professori di musica, invece, dovevano svolgere mansioni basate in una certa misura su un rapporto personale consolidato fra insegnante e allievo. Detto ciò, l’impresa è una scuola, e non un’università, dove stili e tecniche musicali particolari svolgerebbero un ruolo più importante per i musicisti esperti. Inoltre, la Scuola nella presente causa impartisce lezioni di musica, quindi di un’unica materia, di solito appena una volta a settimana, mentre in una scuola ordinaria il bambino trascorre molto più tempo e riceve una formazione generale.

    84.

    Quindi, sebbene l’incidenza della singola personalità dell’insegnante non debba essere sopravvalutata, il servizio fornito della Músicos comporta certamente più caratteristiche personali rispetto ai tipi di servizio che la Corte ha dovuto considerare in casi riguardanti cuochi e aiutanti di cucina in una mensa di ospedale, conducenti di autobus, personale di pulizia e di sicurezza ( 49 ). Tuttavia, anche in quei casi, non è stata omessa la considerazione dell’elemento «personale» al fine di valutare se l’entità avesse conservato la sua identità.

    (e) Inattività temporanea

    85.

    Poiché la Músicos aveva cessato le proprie attività d’insegnamento il 31 marzo 2013 e la In-pulso ha iniziato le proprie attività d’insegnamento soltanto il 1o settembre 2013, la In-pulso ritiene che una siffatta interruzione del servizio, di cinque mesi, escluda il trasferimento dell’entità ( 50 ).

    86.

    Come per tutti i fattori, la rilevanza di uno di essi dipende dalla sua importanza per la specifica attività. Interruzioni di diversa durata possono pertanto avere effetti molto diversi. In particolare nel caso di attività stagionali, una fase di inattività fra le fasi attive non preclude un trasferimento ( 51 ). Nel caso di specie, tuttavia, il periodo di inattività si è prolungato oltre le vacanze estive, che sono iniziate solo verso il mese di giugno. Nel terzo trimestre, iniziato ad aprile 2013, la Scuola non era operativa. Anche tale irregolarità, tuttavia, a mio parere, non equivale necessariamente a un’interruzione del servizio che impedisce di accertare la prosecuzione di un interesse ( 52 ).

    87.

    Per compiere la verifica in questi casi, si dovrebbe tenere conto della prospettiva dei clienti, cioè determinare se costoro si aspettino comunque la ripresa dell’attività. Se le irregolarità raggiungono un livello che distruggerebbe la fiducia dei clienti nel fatto che il servizio sarà comunque erogato, una tale pausa si dovrebbe ritenere troppo lunga. A tal proposito, è di rilievo il fatto che la Scuola si sia presentata agli studenti come «Scuola comunale di musica», e non come «Scuola di musica Músicos» o «Scuola di musica In-pulso». Quindi, il rifiuto della Músicos di proseguire l’insegnamento resterebbe alquanto sullo sfondo. In definitiva, dovrà essere lasciato al giudice nazionale, che è responsabile dell’accertamento dei fatti, stabilire se l’inattività temporanea prima delle vacanze estive possa essere considerata una soluzione di continuità troppo forte. Se gli studenti e i loro genitori, in quanto clientela di riferimento nell’Ayuntamiento, hanno percepito l’interruzione come una mera fase di riorganizzazione, ciò non preclude un trasferimento. Infatti, in quel periodo l’Ayuntamiento era coinvolto in frequenti discussioni con la Músicos e ha poi indetto la gara d’appalto per trovare un altro prestatore, sicché la presenza dell’Ayuntamiento sullo sfondo potrebbe aver contribuito a ingenerare l’impressione che la Scuola costituisse un interesse persistente.

    88.

    Con questo elemento di continuità sullo sfondo, dal punto di vista del cliente, la Scuola non era cessata con la perdita del prestatore del servizio. Si può dire che la verifica riguardi l’eventuale sopravvivenza di un’entità dopo tale fase senza perdere un numero significativo di clienti, essendo la stessa clientela fra i sette indici d’identità ( 53 ) fissati dalla Corte.

    (f) Ponderazione dell’insieme degli elementi

    89.

    La ponderazione degli elementi, a mio parere, ci conduce a un risultato alquanto evidente: ammettendo, a fini argomentativi, l’esistenza di un’entità prima dell’operazione, tale entità non ha conservato la propria identità quando la In-pulso è subentrata nell’attività.

    90.

    Mentre gli elementi materiali sono stati trasferiti, nessun membro del personale è stato riassunto, sebbene nel caso di una scuola di musica il personale non possa essere del tutto trascurato. Inoltre, la concessione, quale elemento immateriale centrale senza il quale l’attività dell’entità, cioè la gestione della Scuola, non sarebbe stata possibile, non è stata trasferita: la In-pulso detiene una concessione, ma essa non proviene dal cedente, né direttamente né indirettamente con l’Ayuntamiento quale intermediario. Il fatto che la Scuola sia rimasta inattiva per cinque mesi, tuttavia, non sembra che abbia prodotto una frattura atta ad ostacolare un trasferimento.

    91.

    Poiché la questione è se l’identità sia stata conservata, possono essere esclusi solo elementi irrilevanti quando in un’attività subentra un altro soggetto: non vi può essere trasferimento quando soltanto una parte o solo una certa percentuale dell’entità è oggetto di subentro. Piuttosto, occorre che sia trasferita l’entità, nella sua sostanza, come un unico complesso. Nel caso in oggetto, né il personale né la concessione sono stati trasferiti, ma il subentro è avvenuto solo per gli elementi materiali, previa separazione dal resto. Pertanto, l’entità esistente prima dell’aggiudicazione del nuovo contratto non può essere ritenuta identica a quella esistente successivamente.

    92.

    Concludo dunque che non sussiste alcun trasferimento nella presente causa.

    C.   Sulla seconda questione

    93.

    Con la seconda questione si chiede se il licenziamento del ricorrente sia stato causato dal trasferimento. Tale questione è subordinata alla risposta alla questione precedente, quindi non è necessario rispondervi. Fornirò comunque una breve risposta, qualora la Corte non condivida la mia opinione sulla prima questione e la risolva in senso affermativo.

    94.

    Per quanto riguarda la seconda questione, il governo spagnolo suggerisce che, anche ammettendo che sia avvenuto un trasferimento, questo non sarebbe la ragione del licenziamento, in quanto sussistevano motivi economici. La Commissione concorda, ma afferma che si dovrebbe anche esaminare se i motivi potessero essere artefatti e avere lo scopo ultimo di privare i lavoratori dei loro diritti.

    95.

    Valutando le circostanze del caso, è lampante che l’Ayuntamiento non si aspettava e non era in alcun modo preparato alla cessazione delle attività da parte della Músicos e che non è stato in grado di fornire alcuna lezione sostitutiva di musica per il terzo trimestre, sebbene l’anno di corso non fosse terminato e le lezioni dovessero proseguire per altri due mesi prima della pausa estiva. Al contrario, quando la Músicos ha consegnato i locali e gli strumenti, l’Ayuntamiento ha cercato di spingerla a riprendere la gestione della Scuola. È stato soltanto dopo l’improvvisa interruzione delle lezioni da parte della Músicos che l’Ayuntamiento ha iniziato a cercare un’altra soluzione. La società concorrente che ha proseguito la gestione della Scuola non era stata nemmeno ancora costituita al momento del licenziamento dei dipendenti della Músicos, essendo la sua costituzione avvenuta soltanto nel luglio 2013.

    96.

    Quindi, anche ammettendo che sia avvenuto un trasferimento dopo il licenziamento, non c’è alcun nesso causale fra tale trasferimento e il licenziamento, e il cambio di gestione della Scuola avvenuto nel settembre 2013 non può mettere in dubbio la legittimità dei licenziamenti effettuati nell’aprile 2013. Non c’è alcuna relazione evidente fra il mancato pagamento da parte dell’Ayuntamiento delle somme richieste dalla Músicos e il successivo appalto aggiudicato alla In-pulso. Infatti, nessuna delle parti, nemmeno il ricorrente, dubita del fatto che la situazione economica della Músicos, che alla fine è stata sciolta per fallimento, sia stata la ragione del licenziamento collettivo.

    97.

    Come ha rilevato la Corte nella sua sentenza Dethier Équipement ( 54 ), un trasferimento successivo non inficia i licenziamenti effettuati per ragioni economiche, tecniche o di organizzazione.

    D.   Sulla terza questione

    98.

    Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede di accertare se una norma di diritto spagnolo violi l’articolo 47 della Carta nel vincolare, il giudice del rinvio, che deve decidere sul licenziamento individuale, all’autorità di cosa giudicata di una precedente sentenza di conferma del provvedimento di licenziamento collettivo del datore di lavoro,

    99.

    Il giudice del rinvio solleva questa terza questione in via subordinata, in caso di risposte affermative alle prime due questioni. Poiché, a mio parere, nella situazione in oggetto, non si è verificato un trasferimento (prima questione) e, anche in caso contrario, siffatto trasferimento non avrebbe causato il licenziamento (seconda questione), risponderò alla questione soltanto brevemente, in quanto essa è irrilevante rispetto al caso di specie, qualora la Corte condivida il mio parere su almeno una delle precedenti questioni.

    100.

    Per quanto riguarda la terza questione, la In-pulso invoca il principio dell’autorità del giudicato e sostiene che era sufficiente avere a disposizione l’intero arsenale delle impugnazioni nel primo procedimento, mentre il governo spagnolo afferma che non è necessario rispondere a tale questione e che, in ogni caso, il diritto processuale spagnolo rilevante non violava l’articolo 47 della Carta. La Commissione sottolinea che il diritto spagnolo è conforme all’articolo 47 della Carta.

    101.

    Come dichiara correttamente il giudice del rinvio, poiché l’articolo 47 della Carta sancisce il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, esso è direttamente applicabile, allorché si tratta dell’attuazione dei diritti derivanti dalla direttiva ( 55 ). Il ricorrente fa valere il proprio diritto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva alla prosecuzione del proprio rapporto di lavoro con il cessionario, la In-Pulso, in caso di trasferimento di impresa.

    102.

    Le parti del procedimento, nelle risposte scritte e orali fornite alle domande poste dalla Corte, hanno tuttavia confermato che, ai sensi del diritto spagnolo, l’autorità di cosa giudicata della sentenza di licenziamento collettivo emessa in esito al procedimento intentato dai rappresentati collettivi dei lavoratori, derivante dall’articolo 124, paragrafo 13, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 160 della LJS, non impedisce al singolo di far valere i rimedi previsti dalla direttiva. Secondo il diritto spagnolo, la forza vincolante riguarda soltanto l’oggetto del procedimento. L’articolo 160, paragrafo 5, della LJS prevede che l’autorità del giudicato in tale contesto vale per le azioni individuali «che riguardano lo stesso oggetto o vi sono direttamente connesse». La questione dell’azione individuale di cui trattasi, segnatamente un trasferimento di un’entità dalla Músicos alla In-pulso, non era, tuttavia, l’oggetto principale del procedimento collettivo.

    103.

    La sentenza collettiva del giugno 2013 dichiara che il licenziamento era giustificato da motivi economici e che non sussisteva alcun trasferimento della Scuola all’Ayuntamiento. Nella parte introduttiva delle sue considerazioni ( 56 ), la sentenza di appello del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 17 novembre 2014, che conferma la sentenza del Tribunal Superior (Corte superiore di giustizia) del 19 giugno 2013, definisce chiaramente l’oggetto del procedimento collettivo, affermando che oltre ai motivi economici dedotti dalla Músicos la questione era se la cessazione dell’insegnamento da parte della Músicos avesse comportato un trasferimento della Scuola all’Ayuntamiento. La questione in oggetto, tuttavia, riguarda non un trasferimento all’Ayuntamiento, bensì alla In-Pulso. Questo insieme di fatti relativi al procedimento principale non è stato trattato nel procedimento collettivo. Il procedimento principale riguarda fatti avvenuti in seguito e con un altro eventuale cessionario. La convenuta In-Pulso, il cessionario in questione nel procedimento principale, non esisteva nemmeno al momento della pronuncia della sentenza collettiva del 19 giugno 2013. I fatti accaduti in data successiva non potevano essere discussi nel procedimento collettivo, che, in base a quanto illustrato dal giudice nel suo rinvio pregiudiziale, era limitato ai fatti quali si presentavano al momento della fase orale nel procedimento collettivo, che ebbe luogo il 22 maggio 2013; pertanto la ripresa della gestione della Scuola nel settembre 2013 da parte della In-pulso non era parte della materia oggetto del procedimento collettivo.

    104.

    Così, l’accertamento successivo di un trasferimento nell’ambito di un procedimento individuale, ai sensi del diritto spagnolo, non sarebbe precluso dall’autorità del giudicato, dato che la sentenza collettiva anteriore non si è pronunciata sulla la questione di un trasferimento alla In-pulso. Ciò è stato confermato non solo dal governo spagnolo e dalla Commissione, ma, come la Commissione ha correttamente affermato, anche dal giudice di primo grado del procedimento principale [Juzgado de lo Social no. 4 de Valladolid (Tribunale del lavoro n. 4 di Valladolid)] che non ha fondato le proprie conclusioni riguardo a un trasferimento alla In-pulso su considerazioni relative all’autorità del giudicato, ma ha deciso tale questione nel merito dichiarando che, a suo parere, la fase di cinque mesi di inattività era stata troppo lunga per ritenere che avesse avuto luogo un trasferimento.

    105.

    Infine, vorrei menzionare la circostanza che il giudice del rinvio non ha chiesto alla Corte se il fatto che egli fosse vincolato, nella sua decisione sul licenziamento individuale, dall’accertamento dei motivi economici nella precedente sentenza collettiva del Tribunal Superior (Corte superiore di giustizia) del 19 giugno 2013, violasse l’articolo 47 della Carta, ma ha limitato la sua questione al problema del trasferimento ( 57 ).

    IV. Conclusioni

    106.

    Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sezione per le cause in materia di lavoro e sicurezza sociale della Corte superiore di giustizia di Castiglia e León, Spagna) dichiarando quanto segue:

    1)

    Occorre ritenere che non si configuri un trasferimento ai fini della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti in una fattispecie nella quale il titolare di una concessione di una Scuola di musica di un Comune, che riceve da questo tutti i mezzi materiali (locali, strumenti, aule, mobilio), che dispone di personale proprio e presta i propri servizi durante l’anno scolastico, cessa l’attività il 1o aprile 2013, due mesi prima della conclusione dell’anno scolastico, restituendo tutti i mezzi materiali al Comune, e quest’ultimo non riprende l’attività per portare a termine l’anno scolastico 2012/13, bensì procede a una nuova aggiudicazione ad un nuovo appaltatore, il quale riprende l’attività nel settembre 2013, all’inizio del nuovo anno scolastico 2013/14, e gli trasferisce a tal fine i mezzi materiali necessari messi dal Comune a disposizione del precedente appaltatore (locali, strumenti, aule, mobilio).

    2)

    In una situazione quale quella sopra descritta – in cui l’inadempimento dei propri obblighi da parte dell’impresa principale (il Comune) costringe il primo appaltatore a cessare l’attività e a licenziare tutti i propri dipendenti, e in cui subito dopo detta impresa principale trasferisce i mezzi materiali a un altro appaltatore, che prosegue la medesima attività – si deve ritenere, ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/23, che il licenziamento dei dipendenti del primo appaltatore abbia avuto luogo per «motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione» e che la causa di detto licenziamento non sia stata il «trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento», in quanto vietato dalla succitata disposizione.

    3)

    L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che vieti a un giudice di pronunciarsi sul merito degli argomenti addotti da un dipendente, il quale abbia impugnato in un procedimento individuale il proprio licenziamento, intervenuto nell’ambito di un licenziamento collettivo, per far valere i diritti risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/23 e della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, ove sia già stata pronunciata una sentenza definitiva in ordine al licenziamento collettivo, emessa nell’ambito di un procedimento cui il dipendente non ha potuto partecipare, sebbene vi abbiano partecipato o abbiano potuto parteciparvi i sindacati presenti nell’impresa e tutti i rappresentanti legali collettivi, quando, ai sensi del diritto nazionale, la forza vincolante di tale sentenza collettiva non oltrepassa i limiti dell’oggetto del procedimento e tale oggetto differisce da quello del procedimento individuale.


    ( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

    ( 2 ) V. quanto accertato dalla Sala de lo Social del Tribunal Supremo (Sezione per le cause in materia di lavoro e sicurezza sociale della Corte suprema; in prosieguo: il «Tribunal Supremo») nella sentenza del 17 novembre 2014, CASACION 79/2014, punto 4, copia della quale è stata trasmessa alla Corte dalla In-pulso Musical Sociedad Cooperativa (in prosieguo: la «In-pulso»). Detta sentenza è citata al successivo paragrafo 17, in fine, e al successivo paragrafo 102.

    ( 3 ) V. quanto accertato dal Tribunal Supremo (Corte suprema) nella sentenza del 17 novembre 2014, punto 4.

    ( 4 ) Nel settembre 2012, la Músicos era l’unica candidata. V. quanto accertato dal Juzgado de Instrucción (Giudice dell’indagine preliminare) No 6 de Valladolid (in prosieguo: il «Juzgado de Instrucción») nell’ordinanza del 7 aprile 2016, recante archiviazione temporanea del procedimento penale abbreviato 2186/2014, connesso con il procedimento principale, ordinanza trasmessa alla Corte dalla In-pulso.

    ( 5 ) La Músicos ha offerto 600 posti per gli studenti, ma alla fine si sono iscritti solo in 261, numero che alla fine si è ridotto a 240. Secondo quanto accertato dal Juzgado de Instrucción nella sua ordinanza del 7 aprile 2016, circa 250 studenti avevano preferito una nuova scuola di musica denominata «MUSICALIA», costituita all’inizio del settembre 2012 da un ex insegnante della Músicos, che propose a tutti i professori della Músicos l’assunzione in MUSICALIA, 15 dei quali accettarono, non tutti a titolo esclusivo.

    ( 6 ) Questa ammontava a EUR 58403,73 per il primo trimestre 2013 e, al 1o aprile 2013, a EUR 48952,74 per il secondo trimestre; v. quanto accertato dal Tribunal Supremo (Corte suprema) nella sentenza del 17 novembre 2014, punto 4.

    ( 7 ) V. quanto accertato dal Tribunal Supremo (Corte suprema) nella sentenza del 17 novembre 2014, punto 4.

    ( 8 ) V. atto costitutivo della In-pulso del 19 luglio 2013 nel fascicolo nazionale.

    ( 9 ) La In-pulso non ha assunto nessuno degli ex dipendenti della Músicos: v. le deduzioni della In-pulso, a pag. 10 delle sue osservazioni.

    ( 10 ) V. sentenza del 24 gennaio 2002, Temco, C‑51/00, EU:C:2002:48, punto 21; v. anche conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed nella causa Abler e a., C‑340/01, EU:C:2003:361, paragrafo 46.

    ( 11 ) V. sentenze dell’11 marzo 1997, Süzen, C‑13/95, EU:C:1997:141, punto 11, e del 25 gennaio 2001, Liikenne,C‑172/99, EU:C:2001:59, punto 28.

    ( 12 ) V. sentenze del 10 dicembre 1998, Hidalgo, C‑173/96 e C‑247/96, EU:C:1998:595, punto 24; del 25 gennaio 2001, Liikenne, C‑172/99, EU:C:2001:59, punto 19, e del 20 luglio 2017, Piscarreta Ricardo, C‑416/16, EU:C:2017:574, punto 31.

    ( 13 ) V. sentenza dell’11 marzo 1997, Süzen, C‑13/95, EU:C:1997:141, punto 16.

    ( 14 ) V. sentenza dell’11 marzo 1997, Süzen, C‑13/95, EU:C:1997:141, punto 13.

    ( 15 ) Sulla rilevanza primaria dell’attività per risolvere la questione di un eventuale trasferimento ai sensi della direttiva, v., fra le altre, sentenze del 18 marzo 1986, Spijkers, 24/85, EU:C:1986:127, punti 1112, e dell’11 marzo 1997, Süzen, C‑13/95, EU:C:1997:141, punto 10.

    ( 16 ) V. precedente paragrafo 12.

    ( 17 ) V. il contratto di servizi di diritto amministrativo che assicura alla Músicos un reddito garantito indipendentemente dal numero degli alunni iscritti.

    ( 18 ) La Músicos non aveva cercato altre attività; né aveva stipulato contratti con altre parti o trovato locali in cui dare lezioni di musica in quel gruppo (diversamente da singoli insegnanti privati di musica che impartiscono lezioni a domicilio).

    ( 19 ) V. Grau, T. e Hartmann, F., in Preis, U., e Sagan, A. (a cura di), Europäisches Arbeitsrecht, Köln 2015, § 11, punto 20, che fa riferimento alla sentenza Rygaard; e Kocher, E., Europäisches Arbeitsrecht, Baden-Baden 2016, § 5, punto 154: «auf Dauer angelegt».

    ( 20 ) V. sentenza del 19 settembre 1995, Rygaard, C‑48/94, EU:C:1995:290, punto 14.

    ( 21 ) V. sentenza del 19 settembre 1995, Rygaard, C‑48/94, EU:C:1995:290, punto 13.

    ( 22 ) V. sentenza del 19 settembre 1995, Rygaard, C‑48/94, EU:C:1995:290, punto 20.

    ( 23 ) V., ad esempio, sentenze dell’11 marzo 1997, Süzen, C‑13/95, EU:C:1997:141, punto 21 («in determinati settori in cui l’attività si fonda essenzialmente sulla mano d’opera, un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un’attività comune può corrispondere ad un’entità economica»); del 24 gennaio 2002, Temco, C‑51/00, EU:C:2002:48, punto 26, e del 21 ottobre 2010, Albron Catering, C‑242/09, EU:C:2010:625, punto 32, nonché le conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed nella causa Abler e a., C‑340/01, EU:C:2003:361, paragrafi 2470.

    ( 24 ) V. sentenze del 15 giugno 1988, Bork International, 101/87, EU:C:1988:308, punto 17; del 20 luglio 2017, Piscarreta Ricardo, C‑416/16, EU:C:2017:574, punto 49, e ordinanza del 15 settembre 2010, Briot, C‑386/09, EU:C:2010:526, punto 27.

    ( 25 ) V. articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della direttiva e la relativa giurisprudenza, ad esempio la sentenza del 12 marzo 1998, Dethier Equipement, C‑319/94, EU:C:1998:99, punti da 33 a 36.

    ( 26 ) V. considerando 3. V. anche sentenze del 17 dicembre 1987, Ny Mølle Kro, 287/86, EU:C:1987:573, punto 25, e del 26 maggio 2005, Celtec, C‑478/03, EU:C:2005:321, punto 26.

    ( 27 ) V. sentenze del 17 dicembre 1987, Ny Mølle Kro, 287/86, EU:C:1987:573, punto 25, e del 26 maggio 2005, Celtec, C‑478/03, EU:C:2005:321, punto 26.

    ( 28 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Lenz nella causa Dethier Équipement, C‑319/94, EU:C:1996:291, paragrafo 58, il quale utilizza un argomento economico di questo genere per interpretare l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva.

    ( 29 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Lenz nella causa Dethier Équipement, C‑319/94, EU:C:1996:291, paragrafo 58, sull’utilizzo di tale possibilità da parte di un liquidatore come misura di razionalizzazione prima della vendita della società.

    ( 30 ) Questo aspetto è rilevato, per esempio, da Bauer, J.-H., «Christel Schmidt lässt grüßen: Neue Hürden des EuGH für Auftragsvergabe», Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht (NZA), 2004, pag. 14, al punto 17.

    ( 31 ) Il presidente della Quinta Sezione, da Cruz Vilaça, ha fatto riferimento a tale questione in udienza utilizzando il termine «concessione».

    ( 32 ) Ciò non esclude altri strumenti di tutela dei lavoratori, che potrebbero essere previsti nel diritto del lavoro nazionale o dell’Unione, e che potrebbero tenere conto della posizione di forza dell’Ayuntamiento e di una certa responsabilità nei confronti dei lavoratori, i quali potrebbero pensare di essere tutelati ma che in definitiva sono lasciati senza tutela dalle loro deboli società datrici di lavoro. Nel contesto della tutela fornita dalla direttiva in esame, l’avvocato generale Lenz ha ricordato nelle sue conclusioni nella causa Dethier Équipement, C‑319/94, EU:C:1996:291, paragrafo 56, che anche la valutazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro in corso al momento del trasferimento dev’essere lasciata al diritto nazionale. Nel caso in esame si dovrebbe inoltre ricordare che il concorrente MUSICALIA aveva offerto l’assunzione a tutti i professori assunti dalla Músicos, v. la precedente nota 5.

    ( 33 ) Considerando cause come Süzen, C‑13/95, EU:C:1997:141; Abler e a., C‑340/01, EU:C:2003:629; e CLECE, C‑463/09, EU:C:2011:24, si può affermare che sia la situazione più diffusa.

    ( 34 ) V. sentenze del 18 marzo 1986, Spijkers, 24/85, EU:C:1986:127, punti 1112, e del 19 maggio 1992, Redmond Stichting, C‑29/91, EU:C:1992:220, punto 23. V. anche sentenze dell’11 marzo 1997, Süzen, C‑13/95, EU:C:1997:141, punto 10; del 20 novembre 2003, Abler e a., C‑340/01, EU:C:2003:629, punto 29, e del 13 settembre 2007, Jouini e a., C‑458/05, EU:C:2007:512, punto 23.

    ( 35 ) V. sentenza del 18 marzo 1986, Spijkers, 24/85, EU:C:1986:127, punto 13 («grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione»).

    ( 36 ) V. sentenze del 18 marzo 1986, Spijkers, 24/85, EU:C:1986:127, punto 13; del 19 maggio 1992, Redmond Stichting, C‑29/91, EU:C:1992:220, punto 24; dell’11 marzo 1997, Süzen, C‑13/95, EU:C:1997:141, punto 14, e del 20 novembre 2003, Abler e a., C‑340/01, EU:C:2003:629, punto 33.

    ( 37 ) V., ad esempio, sentenze del 18 marzo 1986, Spijkers, 24/85, EU:C:1986:127, punto 13; del 19 maggio 1992, Redmond Stichting, C‑29/91, EU:C:1992:220, punto 24; del 7 marzo 1996, Merckx e Neuhuys, C‑171/94, punto 17, e del 20 novembre 2003, Abler e a., C‑340/01, EU:C:2003:629, punto 34.

    ( 38 ) V. sentenze del 18 marzo 1986, Spijkers, 24/85, EU:C:1986:127, punto 14, e del 19 maggio 1992, Redmond Stichting, C‑29/91, EU:C:1992:220, punto 25.

    ( 39 ) V. sentenze del 18 marzo 1986, Spijkers, 24/85, EU:C:1986:127, punto 14, e del 19 maggio 1992, Redmond Stichting, C‑29/91, EU:C:1992:220, punto 25.

    ( 40 ) V. sentenze del 20 novembre 2003, Abler e a., C‑340/01, EU:C:2003:629, punto 41, e del 15 dicembre 2005, Güney-Görres e Demir, C‑232/04 e C‑233/04, EU:C:2005:778, punto 37.

    ( 41 ) V. sentenze del 19 settembre 1995, Rygaard, C‑48/94, EU:C:1995:290 punto 22; del 20 novembre 2003, Abler e a., C‑340/01, EU:C:2003:629, punto 41, e del 15 dicembre 2005, Güney-Görres e Demir, C‑232/04 e C‑233/04, EU:C:2005:778, punto 37.

    ( 42 ) V. sentenza del 15 dicembre 2005, Güney-Görres e Demir, C‑232/04 e C‑233/04, EU:C:2005:778, punti da 39 a 41.

    ( 43 ) V., fra le altre, sentenze del 19 settembre 1995, Rygaard, C‑48/94, EU:C:1995:290, punto 17; del 18 marzo 1986, Spijkers, 24/85, EU:C:1986:127, punto 13 («la maggior parte del personale»), e dell’11 marzo 1997, Süzen, C‑13/95, EU:C:1997:141, punti 1921.

    ( 44 ) V. sentenza dell’11 marzo 1997, Süzen, C‑13/95, EU:C:1997:141, punti 34.

    ( 45 ) V. sentenza del 18 marzo 1986, Spijkers, 24/85, EU:C:1986:127, punto 3.

    ( 46 ) V. paragrafo 72.

    ( 47 ) V. sentenza del 25 gennaio 2001, Liikenne, C‑172/99, EU:C:2001:59, punto 28.

    ( 48 ) V. sentenza del 20 novembre 2003, Abler e a., C‑340/01, EU:C:2003:629, punto 36.

    ( 49 ) V. sentenze dell’11 marzo 1997, Süzen, C‑13/95, EU:C:1997:141; del 25 gennaio 2001, Liikenne, C‑172/99, EU:C:2001:59; del 20 novembre 2003, Abler e a., C‑340/01, EU:C:2003:629, e del 15 dicembre 2005, Güney-Görres e Demir, C‑232/04 e C‑233/04, EU:C:2005:778.

    ( 50 ) Vorrei evidenziare che tale questione non è identica all’altra questione temporale trattata nelle presenti conclusioni, che riguarda l’esistenza dell’entità prima dell’operazione (v. i precedenti paragrafi 46 e segg.). Nel presente contesto, l’esistenza dell’entità è presupposta e la questione è – ammettendo che l’entità esistesse ancora con la Músicos – se fosse uguale a quella esistente in seguito sotto gli auspici della In-pulso.

    ( 51 ) V. sentenza del 17 dicembre 1987, Ny Mølle Kro, 287/86, EU:C:1987:573, punti da 18 a 21, riguardante la gestione di un ristorante aperto regolarmente soltanto in estate. Per quanto riguarda la temporanea inattività durante le festività, v. anche sentenza del 15 giugno 1988, Bork International, 101/87, EU:C:1988:308, punto 16.

    ( 52 ) V. sentenza del 18 marzo 1986, Spijkers, 24/85, EU:C:1986:127, punto 12.

    ( 53 ) V. paragrafo 72 supra.

    ( 54 ) V. sentenza del 12 marzo 1998, Dethier Equipement, C‑319/94, EU:C:1998:99, punti da 33 a 36.

    ( 55 ) Ciò è conforme all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, che prevede che le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione.

    ( 56 ) V. punto 6 della sezione intitolata «Fundamentos de derecho. Primero» della sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 17 novembre 2014, depositata dalla In-pulso in allegato alla propria risposta alle domande scritte.

    ( 57 ) Sebbene il giudice del rinvio citi il fatto che la Músicos abbia vinto la causa avviata per il pagamento, sulla base del contratto amministrativo, della differenza con le quote d’iscrizione pagate, esso non mette in dubbio che la situazione economica all’epoca dei fatti giustificasse il licenziamento. Questa sarebbe una questione che potrebbe aver toccato l’interazione fra la direttiva in esame e la direttiva 98/59/CE del Consiglio concernente i licenziamenti collettivi, che è stata citata varie volte dal giudice del rinvio. Nella sentenza del 16 luglio 2009, Mono Car Styling, C‑12/08, EU:C:2009:466, la Corte ha affrontato il tema se quest’ultima direttiva violi i diritti dei singoli lavoratori a un equo processo ai sensi dell’articolo 6 della CEDU perché i diritti di informazione e consultazione previsti dalla direttiva 98/59/CE del Consiglio erano lasciati ai rappresentanti collettivi. La Corte ha dichiarato che non sussisteva una violazione dei diritti fondamentali dei singoli lavoratori in quanto i diritti previsti dalla direttiva sono concepiti a favore dei lavoratori intesi come collettività e presentano quindi natura collettiva.

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