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Documento 61996CJ0173

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 dicembre 1998.
Francisca Sánchez Hidalgo e a. contro Asociación de Servicios Aser e Sociedad Cooperativa Minerva (C-173/96), e Horst Ziemann contro Ziemann Sicherheit GmbH e Horst Bohn Sicherheitsdienst (C-247/96).
Domande di pronuncia pregiudiziale: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha - Spagna e Arbeitsgericht Lörrach - Germania.
Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di impresa.
Cause riunite C-173/96 e C-247/96.

Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-08237

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1998:595

61996J0173

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 dicembre 1998. - Francisca Sánchez Hidalgo e a. contro Asociación de Servicios Aser e Sociedad Cooperativa Minerva (C-173/96), e Horst Ziemann contro Ziemann Sicherheit GmbH e Horst Bohn Sicherheitsdienst (C-247/96). - Domande di pronuncia pregiudiziale: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha - Spagna e Arbeitsgericht Lörrach - Germania. - Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di impresa. - Cause riunite C-173/96 e C-247/96.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-08237


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Politica sociale - Ravvicinamento delle legislazioni - Trasferimenti di imprese - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Direttiva 77/187 - Ambito di applicazione - Ente pubblico che dà in concessione un servizio o assegna un appalto, sino ad allora affidati ad un'impresa, ad un'altra impresa - Inclusione - Presupposti

(Direttiva del Consiglio 77/187/CEE, art. 1, n. 1)

Massima


L'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, dev'essere interpretato nel senso che quest'ultima si applica ad una situazione nella quale un ente pubblico, che aveva dato in concessione il proprio servizio di assistenza a domicilio delle persone disabili o aggiudicato l'appalto per la sorveglianza di alcuni suoi locali ad una prima impresa, decide, alla scadenza o in seguito a recesso dal contratto che la vincolava a quest'ultima, di dare in concessione tale servizio o assegnare tale appalto a una seconda impresa, purché l'operazione si accompagni al trasferimento di un'entità economica tra le due imprese. La nozione di entità economica si richiama ad un complesso organizzato di persone e di elementi che consentono l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo. La mera circostanza che i servizi di volta in volta prestati dal precedente e dal nuovo concessionario o appaltatore siano analoghi non consente di concludere nel senso che sussista il trasferimento di un'entità del genere.

Parti


Nei procedimenti riuniti C-173/96 e C-247/96,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal Superior de Justicia della Castiglia-La Mancia (Spagna) (procedimento C-173/96) e dall'Arbeitsgericht di Lörrach (Germania) (procedimento C-247/96), nelle cause dinanzi ad essi pendenti tra

Francisca Sánchez Hidalgo e altri

e

Asociación de Servicios Aser,

Sociedad Cooperativa Minerva (procedimento C-173/96),

e tra

Horst Ziemann

e

Ziemann Sicherheit GmbH, Horst Bohn Sicherheitsdienst (procedimento C-247/96),

domande vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26)

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai signori J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann e D.A.O. Edward, giudici,

avvocato generale: G. Cosmas

cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Asociación de Servicios Aser, dall'avv. Aquilino Conde Barbero, del foro di Madrid;

- per la Ziemann Sicherheit GmbH, dall'avv. Detlef Heyder, del foro di Friburgo in Brisgovia;

- per il governo tedesco, dal signor Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e dalla signora Sabine Maass, Regierungsrätin z.A. presso lo stesso ministero, in qualità di agenti (procedimento C-247/96);

- per il governo francese, dal signor Jean-François Dobelle, vicedirettore presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Anne de Bourgoing, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti (procedimento C-173/96);

- per il governo del Regno Unito, dal signor John E. Collins, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, e dal signor C. Lewis, barrister (procedimento C-173/96);

- per la Commissione delle Comunità europee, dalle signore Maria Patakia e Isabel Martínez del Peral, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti (procedimento C-173/96), nonché dalla signora Maria Patakia e dal signor Peter Hillenkamp, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistiti dagli avv.ti Gerrit Schohe e Mark Hoenike, del foro di Bruxelles (procedimento C-247/96),

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Horst Ziemann, con il signor Rudolf Buschmann, membro dell'ufficio legale federale del Deutscher Gewerkschaftsbund, in qualità di agente, del governo spagnolo, rappresentato dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, avvocato dello Stato, in qualità di agente, del governo francese, rappresentato dal signor Jean-François Dobelle e dalla signora Anne de Bourgoing, e della Commissione, rappresentata dai signori Peter Hillenkamp e Manuel Desantes, funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agente, all'udienza del 11 giugno 1998,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 settembre 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanze 25 aprile 1996 (procedimento C-173/96) e 28 novembre 1995 (procedimento C-247/96), pervenute in cancelleria il 20 maggio 1996 e il 19 luglio 1996, il Tribunal Superior de Justicia della Castiglia-La Mancia e l'Arbeitsgericht di Lörrach hanno sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, alcune questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di controversie sorte, nel primo procedimento, tra la signora Sánchez Hidalgo e a. e l'Asociación de Servicios Aser (in prosieguo: l'«Aser») nonché la Sociedad Cooperativa Minerva (in prosieguo: la «Minerva») e, nell'altro procedimento, tra il signor Ziemann e la Ziemann Sicherheit GmbH (in prosieguo: la «Ziemann GmbH») nonché la Horst Bohn Sicherheitsdienst (in prosieguo: la «Horst Bohn»).

3 In seguito alla pronuncia della sentenza 11 marzo 1997, causa C-13/95, Süzen (Racc. pag. I-1259), i presenti procedimenti sono stati sospesi con decisioni del presidente dalla Corte 18 marzo 1997 e la Corte ha invitato i giudici nazionali a comunicarle se, alla luce di questa sentenza nonché della sentenza 14 aprile 1994, causa C-392/92, Schmidt (Racc. pag. I-1311), essi intendevano mantenere le loro questioni. Con lettere 20 maggio 1997 (procedimento C-173/96) e 5 giugno 1997 (procedimento C-247/96), i suddetti giudici hanno comunicato alla Corte che essi intendevano mantenere le loro questioni pregiudiziali. Con decisioni del presidente della Corte 2 giugno 1997 (procedimento C-173/96) e 18 giugno 1997 (procedimento C-247/96), i presenti procedimenti sono stati riaperti.

4 Con ordinanza del presidente della Quinta Sezione 27 marzo 1998, i due procedimenti sono stati riuniti ai fini della fase orale e della sentenza.

Il procedimento C-173/96

5 Il Comune di Guadalajara aveva dato in concessione il proprio servizio di assistenza a domicilio a favore dei disabili alla Minerva, che all'uopo impiegava da vari anni la signora Sánchez Hidalgo e altri quattro dipendenti come assistenti a domicilio ausiliari.

6 Allo scadere della concessione, il Comune di Guadalajara dava in concessione il servizio in questione, a decorrere dal 1_ settembre 1994, all'Aser. Quest'ultima procedeva quindi all'assunzione della signora Sánchez Hidalgo e dei suoi quattro colleghi, in base a contratti di lavoro ad orario ridotto, ma senza riconoscere loro l'anzianità pregressa che essi avevano maturato presso il loro precedente datore di lavoro.

7 Ritenendo che la mancata presa in considerazione della loro anzianità pregressa contravvenisse all'art. 44 dell'Estatuto de los Trabajadores, che attua nel diritto spagnolo le disposizioni della direttiva 77/187, i cinque dipendenti intentavano dinanzi al Juzgado de lo Social di Guadalajara un'azione diretta a far accertare l'esistenza di una surrogazione di impresa tra la Minerva e l'Aser.

8 Quest'ultimo giudice, considerando non soddisfatti i presupposti per un trasferimento di impresa ai sensi della normativa nazionale, rigettava il loro ricorso con sentenza 6 luglio 1995.

9 La signora Sánchez Hidalgo e i suoi quattro colleghi proponevano appello avverso questa sentenza dinanzi al Tribunal Superior de Justicia della Castiglia-La Mancia.

10 Nella sua ordinanza di rinvio, quest'ultimo giudice segnala che, conformemente alla giurisprudenza del Tribunal Supremo, la tutela conferita ai lavoratori subordinati dall'art. 44 dell'Estatuto de los Trabajadores si applica solo in caso di trasferimento di elementi patrimoniali tra le due imprese che si sono succedute, oppure nel caso in cui lo preveda il contratto collettivo di settore o la convenzione che disciplina la concessione. Orbene, il caso di specie non rientra in nessuna queste ipotesi. Il giudice nazionale osserva tuttavia che la norma interna di cui trattasi dev'essere interpretata conformemente alla direttiva 77/187 che mira ad attuare. Orbene, la Corte sembra ammettere l'applicazione di questa direttiva in caso di semplice successione nell'esercizio di un'attività, indipendentemente da qualsiasi trasferimento di elementi patrimoniali (v., in particolare, sentenze 19 maggio 1992, causa C-29/91, Redmond Stichting, Racc. pag. I-3189, e Schimidt, citata).

11 Conseguentemente, reputando che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione della direttiva 77/187, il Tribunal Superior de Justicia della Castiglia-La Mancia ha disposto la sospensione del procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se debba considerarsi riferibile alla sfera d'applicazione dell'art. 1, n. 1, della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, l'ipotesi di un'impresa che cessi di fornire, per conto di un'amministrazione comunale concedente, un servizio di assistenza a domicilio a favore di persone disabili, in seguito ad una nuova concessione dello stesso servizio ad un'altra impresa, senza che ricorra trasferimento di elementi patrimoniali e senza che il contratto collettivo o la convenzione forniscano indicazioni in merito all'obbligo di subentrare nel rapporto lavorativo con i dipendenti della precedente impresa concessionaria da parte della nuova impresa concessionaria del servizio».

Procedimento C-247/96

12 Il signor Ziemann aveva lavorato ininterrottamente dal 1979 al 1995 come custode di un deposito sanitario della Bundeswehr (esercito federale) situato in Efringen-Kirchen. Durante questo periodo egli era stato di volta in volta assunto dalla cinque società che, in ordine successivo, avevano ottenuto l'appalto per la sorveglianza di questo deposito, e in ultimo, dal 1990 al 1995, dalla Ziemann GmbH.

13 Il 30 settembre 1995 la Bundeswehr poneva fine al contratto di sorveglianza stipulato con quest'ultima società e, in seguito a gara d'appalto, attribuiva l'incarico in questione alla Horst Bohn. Quest'ultima rilevava i contratti di lavoro degli agenti di sorveglianza della Ziemann GmbH, ad eccezione di tre di loro tra cui il signor Ziemann. La Ziemann GmbH, che occupa 160 dipendenti in numerosi altri siti, alcuni dei quali sono però lontani da Efringen-Kirchen, scioglieva quindi, con effetto dal 30 settembre 1995, il contratto di lavoro del signor Ziemann.

14 Il 9 ottobre 1995 il signor Ziemann proponeva un ricorso dinanzi all'Arbeitsgericht di Lörrach, per far dichiarare l'illegittimità del suo licenziamento. Egli faceva valere che la perdita dell'appalto per la sorveglianza del deposito di Efringen-Kirchen da parte della Ziemann GmbH e l'assegnazione del medesimo alla Horst Bohn equivaleva ad un trasferimento di una parte di stabilimento ai sensi della direttiva 77/187 e dell'art. 613 a) del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco), che attua questa direttiva nel diritto tedesco. La Ziemann GmbH avrebbe quindi proceduto al suo licenziamento per motivi connessi a tale trasferimento contravvenendo alla normativa tedesca.

15 La Ziemann GmbH e la Horst Bohn sostenevano a loro volta che non può sussistere trasferimento di stabilimento nel caso di specie, in mancanza di rapporti giuridici tra di loro.

16 Secondo il giudice nazionale, emerge dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalla citata sentenza Schmidt, che la direttiva 77/187 si applica ogniqualvolta un'impresa prosegua o subentri, come nel caso di specie, nell'attività fino a quel momento esercitata da un'altra impresa. Lo stesso giudice sottolinea al riguardo la perfetta identità dell'attività esercitata dalle varie società che si sono succedute per la sorveglianza del deposito sanitario di Efringen-Kirchen. Infatti, l'organizzazione e l'esecuzione dell'attività di sorveglianza sono in larga parte determinate dalla Bundeswehr, che interviene nella scelta dei custodi e che prescrive in dettaglio i loro obblighi, la natura dei loro incarichi, la portata dei loro interventi, il loro numero, la loro qualifica, il loro addestramento all'uso delle armi o il loro equipaggiamento.

17 Inoltre, i compiti di sorveglianza devono essere svolti in conformità delle disposizioni del Gesetz über die Anwendung unmittelbaren Zwanges und die Ausübung besonderer Befugnisse durch Soldaten und zivile Wachpersonen (legge sull'esercizio di poteri particolari da parte di militari e agenti civili di sorveglianza). Infine, i contratti di lavoro stipulati dalle varie società di sorveglianza con i loro dipendenti sono praticamente identici, in quanto essenzialmente disciplinati dal contratto collettivo del settore.

18 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione della direttiva 77/187, l'Arbeitsgericht di Lörrach ha deciso di sospendere il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 1, n. 1 (e di conseguenza anche l'art. 4, n. 1), della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE (GU L 61, pag. 26), trovi altresì applicazione in caso di trasferimento di parti di stabilimento, come la sorveglianza di un'installazione militare, qualora non sussista una cessione contrattuale diretta tra le imprese (di sorveglianza) che si succedono nell'incarico.

2) Se ciò valga, in ogni caso, nell'ipotesi in cui la parte di stabilimento, al termine dell'incarico, torni di competenza del committente e poi, in diretta successione temporale, venga nuovamente trasferita in appalto di servizi, e in base a condizioni di contenuto sostanzialmente analogo, ad una nuova impresa incaricata.

3) Se, in ogni caso, sussista un trasferimento di stabilimento ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187 nell'ipotesi in cui, sostanzialmente, gli stessi dipendenti continuino ad eseguire gli stessi compiti di sorveglianza, in base a condizioni sostanzialmente identiche, stabilite in larga misura dal committente».

Le questioni pregiudiziali

19 Con le loro questioni, che occorre esaminare congiuntamente, i giudici nazionali intendono accertare se, e a quali condizioni, la direttiva 77/187 si applichi ad una situazione nella quale un ente pubblico che aveva concesso il proprio servizio di assistenza a domicilio a favore delle persone disabili o attribuito l'appalto per la sorveglianza di alcuni suoi locali ad una prima impresa decida alla scadenza o in seguito al recesso dal contratto che lo vincolava a quest'ultima, di assegnare tale servizio o contratto di appalto ad una seconda impresa.

20 Ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187, quest'ultima si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.

21 La direttiva 77/187 mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare. Il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della direttiva consiste nella circostanza che l'entità in questione conservi la propria identità, che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (v. sentenze 18 marzo 1986, causa 24/85, Spijkers, Racc. pag. 1119, punti 11 e 12, e, in ultimo, Süzen, citata, punto 10).

22 L'assenza di un legame contrattuale tra il cedente e il cessionario ovvero, come nelle fattispecie, tra i due imprenditori ai quali siano stati in successione affidati il servizio di aiuto a domicilio o il compito di sorveglianza del deposito sanitario, ancorché possa costituire indizio quanto all'assenza di un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187, non può rivestire importanza determinante al riguardo (sentenza Süzen, citata, punto 11).

23 Infatti, la direttiva 77/187 trova applicazione in tutti i casi di cambiamento, nell'ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile dell'impresa, che assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'impresa stessa. Ai fini dell'applicazione della direttiva non è pertanto necessaria l'esistenza di rapporti contrattuali diretti tra il cedente e il cessionario, atteso che la cessione può essere effettuata anche in due fasi per effetto dell'intermediazione di un terzo, quale il proprietario o il locatore (v., in particolare, sentenze 7 marzo 1996, cause riunite C-171/94 e C-172/94, Merks e Neuhuys, Racc. pag. I-1253, punti 28-30, e Süzen, citata, punto 12).

24 Del pari, la circostanza che il servizio o l'appalto in questione sia stato concesso o assegnato ad un ente di diritto pubblico non è atta ad escludere l'applicazione della direttiva 77/187 in quanto né l'attività di assistenza a domicilio a favore delle persone disabili né quella di sorveglianza rientrano nell'esercizio dei pubblici poteri (v., in tal senso, sentenza 15 ottobre 1996, causa C-298/94, Henke, Racc. pag. I-1989). Inoltre, la direttiva 77/187 riguarda chiunque sia tutelato come lavoratore in forza della normativa nazionale in materia di diritto del lavoro (v. sentenze 11 luglio 1985, causa 105/84, Danmols Inventar, Racc. pag. 2639, punto 27, e Redmond Stichting, citata, punto 18) ed è pacifico che tale ipotesi ricorre nel caso dei lavoratori interessati nei presenti procedimenti.

25 Perché la direttiva 77/187 sia applicabile, occorre tuttavia che il trasferimento abbia ad oggetto un'entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti all'esecuzione di un'opera determinata (v. sentenza 19 settembre 1995, causa C-48/94, Rygaard, Racc. pag. I-2745, punto 20). La nozione di entità si richiama quindi ad un complesso organizzato di persone e di elementi che consentono l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo (sentenza Süzen, citata, punto 13).

26 Siffatta entità, pur dovendo essere sufficientemente strutturata ed autonoma, non implica necessariamente rilevanti elementi patrimoniali, materiali o immateriali. Invero, in alcuni settori economici come le pulizie e la sorveglianza, tali elementi sono spesso ridotti alla loro espressione più semplice e l'attività di basa essenzialmente sull'impiego di manodopera. Talché un complesso organizzato di lavoratori subordinati specificamente e stabilmente adibiti all'espletamento di un compito comune può, in mancanza di altri fattori della produzione, corrispondere ad un'entità economica.

27 Il ricorrere di un'entità sufficientemente strutturata ed autonoma nell'ambito dell'impresa a cui è stato affidato l'appalto non viene meno, in linea di principio, per via della circostanza, del resto frequente, che tale impresa sia assoggettata al rispetto di obblighi precisi che le vengono imposti dall'ente committente. Invero, pur potendosi verificare che l'influenza esercitata da quest'ultimo sul servizio fornito dal prestatore sia ampia, ciò non toglie che quest'ultimo conservi normalmente una certa libertà, pur se ridotta, nell'organizzare ed eseguire il servizio in questione, senza che il suo incarico possa essere interpretato come una mera messa a disposizione del suo personale all'ente committente.

28 Compete ai giudici nazionali accertare, alla luce degli elementi interpretativi di cui sopra, se il servizio di assistenza a domicilio prestato a favore di persone disabili del Comune di Guadalajara e quello di sorveglianza del deposito sanitario della Bundeswehr di Efringen-Kirchen fossero organizzati sotto forma di entità economica nell'ambito della prima impresa concessionaria o aggiudicataria dell'appalto.

29 Per poter determinare se sussistano le caratteristiche di un trasferimento di un'entità, dev'essere preso in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo di impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno di elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività. Tali elementi costituiscono tuttavia soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente (v., in particolare, le citate sentenze Spijkers e Redmond Stichting, rispettivamente punti 13 e 14).

30 Così, la mera circostanza che il servizio fornito dal precedente e dal nuovo concessionario o dal precedente o dal nuovo appaltatore sia analogo non consente di concludere nel senso che sussista il trasferimento di un'entità economica tra le imprese che si sono succedute. Infatti, un'entità del genere non può essere ridotta all'attività che le era affidata. La sua identità emerge anche da altri elementi quali il personale che la compone, il suo inquadramento, l'organizzazione del suo lavoro, i metodi di gestione e ancora, all'occorrenza, i mezzi di gestione a sua disposizione (sentenza Süzen, citata, punto 15).

31 Come si è già ricordato al punto 29 della presente sentenza, il giudice nazionale deve tener conto in particolare, nell'ambito della valutazione delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione de qua, del genere di impresa o di stabilimento di cui trattasi. Ne consegue che l'importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri attinenti alla sussistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 varia necessariamente in funzione dell'attività esercitata, o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell'impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento in questione. Quando, in particolare, un'entità economica sia in grado, in determinati settori, di operare senza elementi patrimoniali - materiali o immateriali - significativi, la conservazione della sua identità, al di là dell'operazione di cui essa è oggetto, non può, per ipotesi, dipendere dalla cessione di tali elementi (sentenza Süzen, citata, punto 18).

32 Orbene, quando, in determinati settori in cui l'attività si fonda essenzialmente sulla mano d'opera, un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un'attività comune può corrispondere ad un'entità economica, si deve necessariamente ammettere che una siffatta entità possa conservare la sua identità al di là del trasferimento qualora il nuovo imprenditore non si limiti a proseguire l'attività stessa, ma riassuma anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore a tali compiti. In siffatta ipotesi, il nuovo imprenditore acquisisce infatti l'insieme organizzato di elementi che gli consentirà il proseguimento delle attività o di talune attività dell'impresa cedente in modo stabile (sentenza Süzen, citata, punto 21).

33 Spetta ai giudici nazionali accertare, alla luce di tutti gli elementi interpretativi sopra esposti, se nelle fattispecie si sia verificato un trasferimento.

34 Occorre pertanto risolvere le questioni pregiudiziali dichiarando che l'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187 dev'essere interpretato nel senso che quest'ultima si applica ad una situazione nella quale un ente pubblico, che aveva dato in concessione il proprio servizio di assistenza a domicilio delle persone disabili o aggiudicato l'appalto per la sorveglianza di alcuni suoi locali ad una prima impresa, decide, alla scadenza o in seguito a recesso dal contratto che la vincolava a quest'ultima, di dare in concessione tale servizio o assegnare tale appalto a una seconda impresa, purché l'operazione si accompagni al trasferimento di un'entità economica tra le due imprese. La nozione di entità economica si richiama ad un complesso organizzato di persone e di elementi che consentono l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo. La mera circostanza che i servizi di volta in volta prestati dal precedente e dal nuovo concessionario o appaltatore siano analoghi non consente di concludere nel senso che sussista il trasferimento di un'entità del genere.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

35 Le spese sostenute dai governi tedesco, spagnolo, francese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal Superior de Justicia della Castiglia-La Mancia e dall'Arbeitsgericht di Lörrach, con ordinanze 25 aprile 1996 e 28 novembre 1995, dichiara:

L'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, dev'essere interpretato nel senso che quest'ultima si applica ad una situazione nella quale un ente pubblico, che aveva dato in concessione il proprio servizio di assistenza a domicilio delle persone disabili o aggiudicato l'appalto per la sorveglianza di alcuni suoi locali ad una prima impresa, decide, alla scadenza o in seguito a recesso dal contratto che la vincolava a quest'ultima, di dare in concessione tale servizio o assegnare tale appalto a una seconda impresa, purché l'operazione si accompagni al trasferimento di un'entità economica tra le due imprese. La nozione di entità economica si richiama ad un complesso organizzato di persone e di elementi che consentono l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo. La mera circostanza che i servizi di volta in volta prestati dal precedente e dal nuovo concessionario o appaltatore siano analoghi non consente di concludere nel senso che sussista il trasferimento di un'entità del genere.

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