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Document 62016CA0629

    Causa C-629/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — procedimento promosso da CX (Rinvio pregiudiziale — Trasporti internazionali su strada — Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia — Articolo 9 — Protocollo addizionale — Articoli 41 e 42 — Libera prestazione dei servizi — Clausola di standstill — Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE Turchia — Articoli 5 e 7 — Libera circolazione delle merci — Normativa nazionale che limita il diritto delle imprese di trasporto merci aventi sede in Turchia di far circolare i propri veicoli nel territorio dello Stato membro interessato — Obbligo di ottenere vuoi un’autorizzazione rilasciata nei limiti di un contingente fissato sulla base di un accordo bilaterale stipulato tra tale Stato membro e la Turchia vuoi un permesso accordato per un singolo trasporto che presenti un rilevante interesse pubblico)

    GU C 319 del 10.9.2018, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.9.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 319/4


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — procedimento promosso da CX

    (Causa C-629/16) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Trasporti internazionali su strada - Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia - Articolo 9 - Protocollo addizionale - Articoli 41 e 42 - Libera prestazione dei servizi - Clausola di standstill - Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE Turchia - Articoli 5 e 7 - Libera circolazione delle merci - Normativa nazionale che limita il diritto delle imprese di trasporto merci aventi sede in Turchia di far circolare i propri veicoli nel territorio dello Stato membro interessato - Obbligo di ottenere vuoi un’autorizzazione rilasciata nei limiti di un contingente fissato sulla base di un accordo bilaterale stipulato tra tale Stato membro e la Turchia vuoi un permesso accordato per un singolo trasporto che presenti un rilevante interesse pubblico))

    (2018/C 319/04)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Verwaltungsgerichtshof

    Parti

    CX

    con l’intervento di: Bezirkshauptmannschaft Schärding

    Dispositivo

    Le disposizioni dell’Accordo che crea un’Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, concluso, approvato e confermato, a nome di quest’ultima dalla decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, del protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles, concluso, approvato e confermato a nome della Comunità dal regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, e della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all’attuazione della fase finale dell’unione doganale, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, in base alla quale le imprese di trasporto merci su strada aventi sede in Turchia possono effettuare un siffatto trasporto verso o attraverso il territorio di tale Stato membro solo se dispongono di documenti che sono rilasciati nei limiti di un contingente stabilito per tale tipo di trasporto a titolo dell’accordo bilaterale stipulato tra tale Stato membro e la Repubblica di Turchia o se è stato loro accordato un permesso in forza di un rilevante interesse pubblico, purché tale normativa non comporti nuove restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, di detto protocollo addizionale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


    (1)  GU C 104 del 3.4.2017.


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