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Document 62016CA0425

Causa C-425/16: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Hansruedi Raimund / Michaela Aigner [Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale e industriale — Marchio dell’Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 96, lettera a) — Azione per contraffazione — Articolo 99, paragrafo 1 — Presunzione di validità — Articolo 100 — Domanda riconvenzionale di nullità — Relazione tra un’azione per contraffazione e una domanda riconvenzionale di nullità — Autonomia processuale]

GU C 424 del 11.12.2017, pp. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 424/10


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Hansruedi Raimund / Michaela Aigner

(Causa C-425/16) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale e industriale - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 96, lettera a) - Azione per contraffazione - Articolo 99, paragrafo 1 - Presunzione di validità - Articolo 100 - Domanda riconvenzionale di nullità - Relazione tra un’azione per contraffazione e una domanda riconvenzionale di nullità - Autonomia processuale])

(2017/C 424/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Hansruedi Raimund

Convenuta: Michaela Aigner

Dispositivo

1)

L’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che l’azione per contraffazione avviata dinanzi a un tribunale dei marchi dell’Unione europea, conformemente all’articolo 96, lettera a), di tale regolamento, non può essere respinta per un motivo di nullità assoluta, come quello previsto all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, senza che tale tribunale abbia accolto la domanda riconvenzionale di nullità proposta dal convenuto nell’ambito di tale azione di contraffazione, in base all’articolo 100, paragrafo 1, dello stesso regolamento, e fondata su questo stesso motivo di nullità.

2)

Le disposizioni del regolamento n. 207/2009 devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che il tribunale dei marchi dell’Unione europea possa respingere l’azione per contraffazione ai sensi dell’articolo 96, lettera a), di tale regolamento, per un motivo di nullità assoluta, quale quello previsto all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, anche qualora la decisione sulla domanda riconvenzionale di nullità, proposta conformemente all’articolo 100, paragrafo 1, dello stesso regolamento, e fondata su questo stesso motivo di nullità, non sia divenuta definitiva.


(1)  GU C 402 del 31.10.2016.


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