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Document 62016CA0360

Causa C-360/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesrepublik Deutschland / Aziz Hasan (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — Modalità e termini per la formulazione di una richiesta di ripresa in carico — Rientro illegale di un cittadino di un paese terzo in uno Stato membro che ha operato un trasferimento — Articolo 24 — Procedura di ripresa in carico — Articolo 27 — Mezzo di ricorso — Portata del sindacato giurisdizionale — Circostanze successive al trasferimento)

GU C 104 del 19.3.2018, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesrepublik Deutschland / Aziz Hasan

(Causa C-360/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo - Modalità e termini per la formulazione di una richiesta di ripresa in carico - Rientro illegale di un cittadino di un paese terzo in uno Stato membro che ha operato un trasferimento - Articolo 24 - Procedura di ripresa in carico - Articolo 27 - Mezzo di ricorso - Portata del sindacato giurisdizionale - Circostanze successive al trasferimento))

(2018/C 104/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland

Convenuto: Aziz Hasan

Dispositivo

1)

L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce del considerando 19 di tale regolamento e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede che il controllo giurisdizionale della decisione di trasferimento deve basarsi sulla situazione di fatto esistente allorché si è tenuta l’ultima udienza dinanzi al giudice adito o, in mancanza di udienza, al momento in cui detto giudice si pronuncia sul ricorso.

2)

L’articolo 24 del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale un cittadino di un paese terzo, dopo aver presentato una domanda di protezione internazionale in un primo Stato membro, è stato trasferito verso tale Stato membro a seguito del rigetto di una nuova domanda presentata presso un secondo Stato membro ed è poi tornato, senza titolo di soggiorno, nel territorio di quest’ultimo, detto cittadino può essere sottoposto a una procedura di ripresa in carico e che non è possibile procedere a un ulteriore trasferimento di tale persona verso il primo di tali Stati membri senza che venga seguita detta procedura.

3)

L’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale un cittadino di un paese terzo è ritornato, senza titolo di soggiorno, nel territorio di uno Stato membro che ha effettuato in passato il suo trasferimento verso un altro Stato membro, la richiesta di ripresa in carico deve essere inviata entro i termini previsti da tale disposizione e che gli stessi non possono iniziare a decorrere prima che lo Stato membro richiedente abbia avuto conoscenza del rientro della persona interessata nel proprio territorio.

4)

L’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, quando la richiesta di ripresa in carico non è presentata entro i termini di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento, lo Stato membro nel cui territorio si trova la persona interessata senza titolo di soggiorno è competente per l’esame della nuova domanda di protezione internazionale che tale persona deve essere autorizzata a presentare.

5)

L’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che il fatto che la procedura di ricorso contro una decisione che ha respinto una prima domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro sia ancora pendente non deve essere considerato come equivalente alla presentazione di una nuova domanda di protezione internazionale in tale Stato membro, ai sensi di tale disposizione.

6)

L’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, qualora la richiesta di ripresa in carico non sia presentata entro i termini di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento e la persona interessata non si sia avvalsa della facoltà di cui deve disporre di presentare una nuova domanda di protezione internazionale:

lo Stato membro nel cui territorio la persona interessata si trova senza titolo di soggiorno può ancora formulare una richiesta di ripresa in carico, e che

detta disposizione non autorizza il trasferimento di tale persona in un altro Stato membro senza che sia formulata una richiesta siffatta.


(1)  GU C 343 del 19.9.2016.


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