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Document 62015TO0522

Ordinanza del presidente del Tribunale del 15 dicembre 2015 (Estratti).
CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC e a. contro Commissione europea.
Procedimento sommario – Concorrenza – Intese – Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio – Decisione che infligge ammende – Garanzia bancaria – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Fumus boni iuris – Urgenza – Bilanciamento degli interessi.
Causa T-522/15 R.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2015:1012

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

15 dicembre 2015 ( *1 )

«Procedimento sommario — Concorrenza — Intese — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio — Decisione che infligge ammende — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Fumus boni iuris — Urgenza — Bilanciamento degli interessi»

Nella causa T‑522/15 R,

CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, con sede in Reggio Emilia (Italia),

Coopbox group SpA, con sede in Reggio Emilia,

Poliemme Srl, con sede in Reggio Emilia,

Coopbox Hispania, SL, con sede in Lorca (Spagna),

Coopbox Eastern s.r.o., con sede in Nové Mesto nad Váhom (Slovacchia),

rappresentate da S. Bariatti ed E. Cucchiara, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da F. Jimeno Fernandez, A. Biolan e P. Rossi, successivamente da Jimeno Fernandez, Rossi e L. Malferrari, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione C (2015) 4336 final della Commissione, del 24 giugno 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39563 – Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio), nella parte in cui essa impone alle ricorrenti l’obbligo di costituire una garanzia bancaria o di effettuare il pagamento provvisorio dell’importo delle ammende inflitte quale condizione per evitare la riscossione immediata di detto importo,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza ( 1 )

Fatti

1

La presente controversia concerne intese nel settore del confezionamento del cibo in vassoi di plastica polistirene e di plastica polipropilene, prodotti usati per l’imballaggio per vendita al dettaglio di alimenti freschi come carne, pollame e pesce. Gli ambiti geografici interessati dalle intese erano, segnatamente, l’Italia, l’Europa sudoccidentale e l’Europa centrale e orientale. I principali obiettivi degli accordi anticoncorrenziali erano tenere alti i prezzi, trasferire il prezzo crescente delle materie prime in maniera coordinata e mantenere lo status quo per la ripartizione storica della clientela e dei mercati. La Commissione europea contesta alle ricorrenti, CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Poliemme Srl, Coopbox Hispania, SL, e Coopbox Eastern s.r.o., di aver partecipato a dette intese.

2

Nella sua decisione C (2015) 4336 final, del 24 giugno 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39563 – Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio; in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata il 1o luglio 2015, la Commissione ha precisato che le ricorrenti facevano parte del gruppo Coopbox, la cui società madre controllava le società della divisione imballaggi per alimenti freschi del gruppo CCPL, un consorzio costituito da dieci cooperative che deteneva partecipazioni in numerose altre società e operava in settori distinti comprendenti, oltre agli imballaggi per alimenti freschi controllati attraverso Coopbox, i materiali di costruzione, i servizi alle imprese, l’energia e l’immobiliare. Secondo la Commissione, CCPL era a capo del gruppo CCPL. Alle ricorrenti sono state inflitte ammende per un importo totale di EUR 33694000, ovvero EUR 22137000 per l’infrazione commessa in Italia, EUR 10955000 per quella commessa nei paesi dell’Europa sudoccidentale ed EUR 602000 per quella commessa nei paesi dell’Europa centrale e orientale.

3

L’importo di dette ammende è stato fissato dopo la concessione, come misura di clemenza, di una riduzione del 20% dell’importo dell’ammenda che avrebbe dovuto essere inflitta alle ricorrenti per l’infrazione commessa in Italia e di una riduzione del 30% dell’importo delle ammende che avrebbero dovuto essere inflitte loro per le infrazioni commesse nei paesi dell’Europa sudoccidentale e in quelli dell’Europa centrale e orientale, ovvero una riduzione grosso modo di EUR 14 milioni, e ciò in applicazione della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17). La Commissione, inoltre, conformemente al paragrafo 35 dei suoi orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»), ha parzialmente accolto l’istanza delle ricorrenti nel senso della loro incapacità contributiva e accordato una riduzione del [riservato] ( 2 ) – pari grosso modo a EUR [riservato] – dell’importo finale delle ammende che avrebbe dovuto applicare loro.

4

L’articolo 2 della decisione impugnata prevede, all’ultimo paragrafo, che le ammende siano accreditate entro tre mesi dalla data di notifica e che, dopo la scadenza di tale termine, venga applicato automaticamente un tasso di interesse pari a quello applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue principali operazioni di rifinanziamento, a partire dal primo giorno del mese di adozione della decisione, maggiorato di 3,5 punti percentuali. L’impresa sanzionata che presentasse ricorso può assolvere l’obbligo di pagare l’ammenda entro la data stabilita o costituendo una garanzia bancaria o effettuando un pagamento provvisorio dell’ammenda.

5

Al riguardo la lettera di notifica della decisione impugnata precisa che, scaduto il termine di pagamento, la Commissione darà avvio al recupero del credito, che produrrà interessi di pieno diritto dal giorno successivo a detta scadenza fino al giorno del pagamento effettivo compreso. Gli interessi saranno calcolati al tasso di base dello 0,05%, maggiorato di 3,5 punti, ossia a un tasso del 3,55%. In caso di ricorso, le ricorrenti dovranno provvedere alla copertura dell’ammenda entro la scadenza del termine, vuoi costituendo una garanzia finanziaria accettabile dal contabile della Commissione vuoi effettuando un pagamento provvisorio dell’ammenda. In caso di costituzione di una garanzia finanziaria, l’importo dell’ammenda produrrà interessi a un tasso dell’1,55%. Qualsiasi ritardo nel pagamento o nella costituzione della garanzia finanziaria darà luogo all’applicazione di interessi di mora calcolati al tasso di base succitato, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Procedimento e conclusioni delle parti

6

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 settembre 2015, le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’annullamento delle ammende loro inflitte dalla decisione impugnata ovvero, in subordine, per la riduzione dell’importo di tali ammende. A sostegno del ricorso esse allegano, segnatamente, una violazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza nella determinazione dell’importo delle ammende inflitte.

7

Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 settembre 2015, le ricorrenti hanno introdotto la presente domanda di provvedimenti provvisori, in cui chiedono, sostanzialmente, che il presidente del Tribunale voglia:

sospendere l’esecuzione della decisione impugnata nella parte in cui impone loro l’obbligo di costituire una garanzia bancaria o di effettuare il pagamento provvisorio dell’importo delle ammende quale condizione per evitare la riscossione immediata di detto importo;

condannare la Commissione alle spese.

8

Nelle sue osservazioni scritte, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 15 ottobre 2015, la Commissione chiede che il presidente del Tribunale voglia:

respingere la domanda di provvedimenti provvisori;

condannare le ricorrenti alle spese.

9

Le ricorrenti hanno risposto alle osservazioni della Commissione con memoria del 28 ottobre 2015. La Commissione ha preso posizione al riguardo con memoria del 6 novembre 2015, cui ha fatto seguito uno scambio di email nei giorni 18, 23 e 30 novembre nonché il 3 dicembre 2015.

In diritto

Considerazioni generali

[omissis]

14

Nelle circostanze del caso di specie, occorre esaminare anzitutto se sia soddisfatta la condizione relativa al fumus boni iuris. Quanto alla portata precisa di tale esame, dall’articolo 2 della decisione impugnata e dalla lettera di notifica della stessa (v. punti 4 e 5 supra) si inferisce che la domanda di provvedimenti provvisori non può avere altro oggetto utile che ottenere una dispensa dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria, soluzione meno onerosa del pagamento provvisorio delle ammende inflitte, quale condizione necessaria per evitare la riscossione immediata di queste ultime da parte della Commissione (v., in tal senso, ordinanza del 29 ottobre 2009, Novácke chemické závody/Commissione,T‑352/09 R, EU:T:2009:422, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

Sul fumus boni iuris

[omissis]

16

Nella fattispecie, a sostegno del capo di conclusioni presentato in subordine nell’ambito del procedimento principale e diretto alla riduzione dell’importo delle ammende loro inflitte, le ricorrenti contestano alla Commissione, in particolare, di non aver tenuto debito conto dell’incapacità contributiva del gruppo CCPL, di cui esse sono parte. La Commissione, pur riconoscendo la drammatica crisi finanziaria vissuta da detto gruppo, avrebbe rifiutato di accordare alle ricorrenti una maggior riduzione dell’importo delle ammende inflitte, che permettesse loro di sopravvivere sul mercato.

17

Le ricorrenti ricordano che il gruppo CCPL sta attraversando una fase di gravissima crisi finanziaria e che per questo ha elaborato un piano di ristrutturazione, il cui contenuto è stato comunicato alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo. Gli elementi essenziali del piano consisterebbero nella razionalizzazione del portafoglio di partecipazioni e, in particolare, nella cessione delle partecipazioni relative a settori diversi dal confezionamento alimentare. In conformità a quanto previsto dal piano, in data 8 agosto 2014, CCPL avrebbe sottoscritto con le banche creditrici un accordo di «standstill», valido fino al 30 giugno 2015, avente ad oggetto una moratoria sul rimborso delle quote capitale e l’impegno a non revocare i fidi accordati. Tale accordo di «standstill» sarebbe stato volto a consentire loro la prosecuzione delle attività di implementazione e finalizzazione del piano di ristrutturazione. Secondo le ricorrenti, la dismissione delle partecipazioni non permetterebbe di liberare risorse finanziarie sufficienti a rimborsare l’intera esposizione del gruppo CCPL verso le banche, pari a EUR [riservato]. La porzione di indebitamento inevasa dovrebbe quindi essere rinegoziata con le banche creditrici, rifinanziata e rimborsata oltre l’orizzonte temporale del piano di ristrutturazione. Ora, da un lato, detto piano non è stato ancora approvato dalle banche creditrici, dall’altro, le ricorrenti considerano che, al di fuori di esso, il gruppo CCPL non disponga di disponibilità finanziarie per far fronte alle ammende inflitte con la decisione impugnata.

18

Le ricorrenti sottolineano che la Commissione riconosce essa stessa, nell’allegato IV della decisione impugnata e in applicazione del paragrafo 35 degli orientamenti del 2006 (v. punto 3 supra), il pericolo imminente della loro liquidazione forzata. Di conseguenza, trovano totalmente incomprensibile che la Commissione abbia potuto stimare che esse fossero in grado di sostenere ammende di importo complessivo superiore a EUR 33 milioni entro il 1o ottobre 2015, tanto più che non potevano disporre a tal fine di alcuna delle fonti di finanziamento menzionate dalla Commissione nell’allegato IV della decisione impugnata.

19

In effetti, visto che la Commissione contesta a Coopbox il fatto che il piano di ristrutturazione preveda proventi per EUR [riservato], ma destini al pagamento delle ammende inflitte solo EUR [riservato], mentre Coopbox aveva inizialmente accantonato EUR [riservato] a tale scopo nel bilancio 2013, le ricorrenti sottolineano che l’iscrizione di tale accantonamento di EUR [riservato] di per sé non voleva affatto dire che, alla data di adozione della decisione impugnata, esse avrebbero disposto della liquidità necessaria a far fronte all’eventuale sanzione. Ribadiscono che le uniche risorse di cui il gruppo CCPL potrebbe disporre sono quelle derivanti dall’attuazione del piano di ristrutturazione, che però sarebbe ancora subordinato all’approvazione delle banche creditrici. In ogni caso, i proventi derivanti dalle previste dismissioni non sarebbero sufficienti a rimborsare l’intera esposizione verso le banche, pari a EUR [riservato].

20

Peraltro, l’importo di soli EUR [riservato] da destinare al pagamento delle ammende non sarebbe stato «scelto» liberamente dalle ricorrenti; si tratterebbe piuttosto della soglia di sostenibilità del piano di ristrutturazione fissata dalle banche creditrici. In altre parole, dette banche sarebbero disposte ad accettare il piano solamente a condizione che il livello della sanzione non superi la soglia di EUR [riservato]. Le ricorrenti, dal canto loro, al fine di evitare il fallimento, non avrebbero altra scelta se non quella di accettare il piano nei termini di fatto imposti dalle banche creditrici.

21

Nella misura in cui la Commissione ritiene che il gruppo CCPL sia in posizione di generare ulteriori risorse al di fuori di detto piano, in particolare con la vendita di partecipazioni finanziarie minoritarie, come le partecipazioni nelle società Refincoop SpA, Erzelli Energia Srl, Smec Srl, Sagif SpA e Athenia Net Srl, o con l’eventuale sostegno finanziario dell’azionariato – in particolare, delle cooperative CMB SC e CCFS SC –, le ricorrenti affermano che pretendere che il loro gruppo destini il corrispettivo ricavato dalla vendita delle partecipazioni al pagamento delle ammende, anziché al ripianamento dei suoi debiti, determinerebbe la loro liquidazione forzata. Di conseguenza, quand’anche si riuscisse a far cassa dalla vendita delle predette partecipazioni, i corrispettivi andrebbero innanzitutto utilizzati per pagare i debiti. D’altro lato, [riservato].

[omissis]

26

Per ciò che concerne la possibilità di generare ulteriori risorse dall’eventuale sostegno finanziario dell’azionariato di CCPL, deve innanzitutto rilevarsi, secondo le ricorrenti, che quattro delle cooperative socie di CCPL – Coopsette SC, Unieco SC, Open Co SC e C.E.A.P. SC – versano in condizioni finanziarie critiche. Per quanto riguarda le altre (in particolare, le cooperative CMB e CCFS), le ricorrenti fanno presente, da un lato, che la partecipazione detenuta da CMB in CCPL, oltre ad essere inferiore al 20%, ha carattere puramente istituzionale. Essendo, infatti, un consorzio tra cooperative di primo livello, CCPL avrebbe la finalità principale di facilitare gli scopi mutualistici dei propri soci. Sarebbe pertanto difficile individuare un interesse concreto economico o industriale da parte di CMB che giustifichi un suo impegno finanziario in soccorso di CCPL. D’altro lato, le disposizioni interne che disciplinano l’attività finanziaria di CCFS stabilirebbero limiti massimi di esposizione nei confronti di ciascun socio, pari a un sesto del patrimonio netto contabile dell’ultimo bilancio approvato, al fine di evitare elevate concentrazioni del rischio in capo a singole società. Ora, tenuto conto della drastica riduzione del patrimonio netto di CCPL, per via delle perdite nel 2013 e nel 2014, sarebbe stato fuori questione che CCFS desse seguito alla sua richiesta di credito.

[omissis]

32

Al riguardo occorre anzitutto rilevare che l’argomentazione a carattere generale e di principio con cui la Commissione afferma di non essere tenuta, ai fini della determinazione dell’importo di un’ammenda, a considerare la situazione finanziaria deficitaria dell’impresa interessata, pena procurare un indebito vantaggio concorrenziale alle imprese meno adatte alle condizioni del mercato, non è pertinente nel presente contesto. È pacifico, infatti, che la Commissione ha effettivamente tenuto conto, nell’allegato IV della decisione impugnata e in applicazione del paragrafo 35 degli orientamenti del 2006, della situazione finanziaria deficitaria delle ricorrenti.

33

In particolare, la Commissione ha considerato, in detto allegato, che [riservato]. Secondo la Commissione, [riservato] e ciò principalmente per [riservato]. Tali fattori hanno inciso in modo significativo sull’indebitamento di Coopbox, [riservato]. Sempre secondo la Commissione, nulla nell’attuale situazione di Coopbox indica che siano disponibili [riservato]. La Commissione ravvisa, dunque, [riservato].

34

Nella fattispecie, si tratta, dunque, non di dirimere questioni di principio, quali intavolate dalla Commissione, bensì di verificare se quest’ultima, accordando una riduzione dell’importo dell’ammenda appena del [riservato] a titolo dell’incapacità contributiva di «Coopbox», abbia debitamente considerato la crisi finanziaria che stava attraversando il gruppo CCPL alla data di adozione della decisione impugnata. In tale contesto sussistono più elementi nel senso che la Commissione avrebbe effettivamente sottovalutato, nella decisione impugnata, la gravità della situazione finanziaria deficitaria delle ricorrenti all’interno del gruppo CCPL.

35

Infatti, in primo luogo, accordando a «Coopbox» una riduzione dell’importo dell’ammenda appena del [riservato], la Commissione ha apparentemente omesso di valutare appieno la forza finanziaria del gruppo CCPL. È d’uopo osservare, al riguardo, che, nel contesto del presente procedimento sommario, è pacifico tra le parti, e gli elementi del fascicolo comprovano, come il gruppo CCPL attraversi una crisi finanziaria che ha richiesto l’elaborazione di un piano di ristrutturazione il quale, nella versione iniziale del 2014, era agganciato a un accordo di «standstill» con le banche creditrici del gruppo ed è stato aggiornato nell’aprile 2015. Gli elementi essenziali del piano consistono nella ristrutturazione del debito del gruppo CCPL e nella dismissione di determinate partecipazioni, destinando i proventi delle cessioni al rilancio delle attività economiche del gruppo, ma anche al rimborso dei suoi debiti verso le banche.

36

Le ricorrenti insistono, senza valida controargomentazione della Commissione, sulla necessità di un’attuazione efficace del piano di ristrutturazione, che appare decisiva per la sopravvivenza finanziaria del gruppo; la precaria situazione di quest’ultimo è, infatti, amplificata dalla circostanza che il piano non è stato ancora definitivamente approvato dalle banche creditrici, e ciò – secondo queste ultime – proprio per la considerevole entità delle ammende inflitte alle ricorrenti. In tale contesto, benché la Commissione abbia espresso un certo scetticismo al riguardo, non sorprende, prima facie, che dette banche cerchino di imporre come prioritario al gruppo CCPL il recupero dei crediti bancari precedenti all’adozione della decisione impugnata, prevedendo solo in subordine – nell’ambito di un piano elaborato anch’esso prima di detta decisione – il pagamento della futura sanzione. Quanto al fatto di prevedere appena EUR [riservato] a tal titolo, esso sembra esprimere l’incertezza dell’importo dei proventi attesi dalla ristrutturazione del gruppo, e in particolare dalla vendita di attivi, dei quali le banche temono, non senza ragione, che possano rivelarsi insufficienti già al recupero, prioritario, dei loro crediti.

[omissis]

39

In terzo luogo, affermando che le ricorrenti sarebbero in condizione di coprire le ammende inflitte avvalendosi delle risorse di talune cooperative socie di CCPL, segnatamente CMB e CCFS, la Commissione sembra non considerare la struttura cooperativa del gruppo CCPL. Infatti, diversamente da un gruppo economico che, nell’ambito di un’organizzazione verticale integrata, è diretto da una società madre la quale identifica e determina la strategia economica nonché gli interessi comuni di tutti i membri del gruppo, con la conseguenza di una responsabilità finanziaria reciproca, i soci di una cooperativa conservano, di regola, una maggiore indipendenza economica e finanziaria. Fondata sul principio della cooperazione, la cooperativa ha il solo obiettivo di servire gli interessi dei soci, segnatamente fornendo loro servizi, organizzando la vendita centralizzata dei loro prodotti, procedendo all’acquisto comune delle materie prime oppure offrendo opportunità di lavoro. Ne consegue che un socio avrà un interesse oggettivo solo assai limitato a sostenere finanziariamente un altro socio in seno alla medesima cooperativa. Quanto all’interesse di un socio ad assicurare la sopravvivenza finanziaria della «sua» cooperativa in caso di minaccia di liquidazione forzata, sarà anch’esso limitato, dipendendo dai vantaggi concreti che tale socio trae dalla sua partecipazione, dalle possibilità di aderire a un’altra cooperativa, se del caso di nuova costituzione, in caso di estinzione della vecchia nonché dai costi afferenti a tale nuova adesione.

40

Altrettanto vale, in linea di principio, per la struttura del gruppo CCPL, riguardo al quale le ricorrenti fanno presente, in sostanza, senza essere contraddette dalla Commissione, che è un consorzio tra cooperative di primo livello, con la finalità principale di facilitare gli scopi mutualistici dei propri soci, compresa CMB, la cui partecipazione ha carattere puramente istituzionale. È lecito concluderne che CMB – messa dinanzi alla scelta se utilizzare le proprie risorse apparentemente considerevoli (v. punto 28 supra) per sostenere una struttura cooperativa fortemente indebitata ed esposta, proprio a causa delle ammende inflitte, al rischio di liquidazione forzata, oppure per investire, se del caso, in una nuova struttura cooperativa – non ha un concreto interesse a impegnarsi a fornire alla società capogruppo CCPL o alle cooperative consociate un sostegno finanziario importante. Tale interesse appare, per le medesime ragioni, minimo per la cooperativa di finanziamento CCFS, la cui attività è peraltro soggetta a regole bancarie strette e che è già il finanziatore principale del gruppo CCPL, tanto più che, per proprio regolamento, il suo credito ha dovuto essere adeguatamente garantito. Orbene, in ragione della sua difficile situazione finanziaria, il gruppo CCPL non appare affatto in grado di concedere a CCFS garanzie ulteriori, ciò che sembra escludere, prima facie, qualsiasi ragionevole possibilità di finanziamento, da parte di CCFS, delle ammende inflitte nella decisione impugnata.

41

Così, l’argomentazione sviluppata dalle ricorrenti per dimostrare che la Commissione ha sottovalutato la situazione finanziaria deficitaria del gruppo CCPL non appare, prima facie, priva di serio fondamento. In ogni caso, il giudice dei procedimenti sommari può solo constatare che la valutazione degli elementi testé evocati merita un esame approfondito da parte del giudice del merito nell’ambito del procedimento principale. Di conseguenza, sussiste un fumus boni iuris perché sia accordata alle ricorrenti una riduzione dell’importo delle ammende inflitte più consistente di quella accordata dalla Commissione nella decisione impugnata.

42

Occorre aggiungere che, ai sensi dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), il Tribunale ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi contro le decisioni con cui la Commissione abbia fissato un’ammenda o una penalità di mora. Nella fattispecie, sussiste una probabilità sufficiente che, avvalendosi di tale competenza nello statuire sul ricorso principale, il Tribunale riduca ulteriormente l’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti (v., in tal senso, ordinanza del 13 aprile 2011, Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione, T‑393/10 R, Racc., EU:T:2011:178, punto 60). Infatti, il giudice del merito, quando esercita il suo potere di riforma, può tener conto della situazione di diritto e di fatto vigente alla data in cui statuisce (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 1974, Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione, 6/73 e 7/73, Racc., EU:C:1974:18, punti 5152; del 14 luglio 1995, CB/Commissione,T‑275/94, Racc., EU:T:1995:141, punto 61, e del 5 ottobre 2011, Romana Tabacchi/Commissione,T‑11/06, Racc., EU:T:2011:560, punti da 282 a 285). Orbene, ai punti 3 e 42 della memoria del 28 ottobre 2015, le ricorrenti sottolineano, senza essere utilmente contraddette dalla Commissione, che nel terzo trimestre del 2015 la situazione economica e finanziaria del gruppo CCPL, e in particolare delle cooperative Coopsette e Open, si è ulteriormente aggravata rispetto a quella considerata nella decisione impugnata.

43

Al termine del suo esame del fumus boni iuris, il giudice dei procedimenti sommari considera, pertanto, che sussiste, prima facie, una forte probabilità che il giudice del merito accordi alle ricorrenti una riduzione sostanziale dell’importo delle ammende inflitte dalla Commissione nella decisione impugnata.

Sull’urgenza

[omissis]

48

Come si apprende dall’articolo 2 della decisione impugnata e dalla lettera di notifica della stessa (v. punti 4 e 5 supra), la Commissione ha autorizzato le ricorrenti a costituire una garanzia bancaria per assolvere provvisoriamente all’obbligo di pagamento delle ammende inflitte, senza dover versare le somme richieste entro la data stabilita.

49

Al riguardo occorre ricordare che richiedere eventualmente la costituzione di una garanzia bancaria corrisponde a una linea di condotta generale e ragionevole della Commissione, sicché solo in presenza di circostanze eccezionali le ricorrenti possono essere dispensate dall’obbligo di costituire una tale garanzia quale condizione per evitare la riscossione immediata delle ammende inflitte [v., in tal senso, ordinanze del 23 marzo 2001, FEG/Commissione,C‑7/01 P(R), Racc., EU:C:2001:183, punto 44 e giurisprudenza ivi citata, e Fapricela/Commissione, punto 46 supra, EU:T:2011:395, punto 22 e giurisprudenza ivi citata].

50

Per stabilire la sussistenza di tali circostanze eccezionali, le ricorrenti devono, in linea di principio, dimostrare o che per esse è oggettivamente impossibile costituire una garanzia bancaria o che costituirla metterebbe a repentaglio la loro esistenza (v., in tal senso, ordinanze Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione, punto 42 supra, EU:T:2011:178, punto 23 e giurisprudenza ivi citata, nonché Fapricela/Commissione, punto 46 supra, EU:T:2011:395, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

51

Tali due circostanze eccezionali sono alternative e non cumulabili. Di conseguenza, se le ricorrenti sono in grado di dimostrare adeguatamente che per esse è oggettivamente impossibile costituire una garanzia bancaria per le ammende inflitte, occorre, conformemente alla giurisprudenza citata al punto precedente, riconoscere l’urgenza della sospensione dell’esecuzione richiesta.

[omissis]

56

Nella fattispecie, risulta dal fascicolo che il gruppo CCPL si è rivolto, nel luglio 2015, a tredici istituti di credito – Unicredit, Intesa SanPaolo, Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro, Unipol Banca, Banca Popolare di Milano, Banco Popolare, BPER, Cariparma, Carige, CCFS, Coopfond e Carisbo – per ottenere una garanzia bancaria che coprisse le ammende inflitte alle ricorrenti nella decisione impugnata. Tali domande di garanzia sono state tutte respinte.

[omissis]

61

A leggere tali documenti è inevitabile constatare che la stragrande maggioranza degli istituti di credito interpellati ha giustificato il proprio diniego adducendo argomenti dettagliati relativi alla situazione economica e finanziaria incerta del gruppo CCPL, che non avrebbe permesso loro di concedere la garanzia bancaria richiesta. Essi si sono fondati, al riguardo, sui pertinenti documenti contabili patrimoniali e finanziari del gruppo CCPL, sul piano elaborato per la ristrutturazione dello stesso e sull’entità delle ammende inflitte.

62

Riguardo al contesto delle corrispondenti domande di garanzia bancaria, risulta dal fascicolo che, agli inizi del luglio 2015, una società di consulenza strategica aveva contattato, per mail, su incarico del gruppo CCPL gli istituti di credito interpellati, fra i quali le banche creditrici finanziatrici abituali del gruppo CCPL, e diversi avvocati. In tale occasione, detto studio ha sottoposto loro un documento che prospettava «ipotesi di scenari alternativi» per il gruppo identificando due diversi percorsi: impugnare la decisione, con rilascio di garanzia bancaria e deposito di un accordo per la ristrutturazione dei debiti del gruppo, onde evitare il fallimento, oppure ricorrere ad una procedura concorsuale di natura liquidatoria. Tale documento ha esposto, in particolare, i vantaggi della ristrutturazione con rilascio di garanzia bancaria, rispetto all’ipotesi del concordato, in termini di valore della liquidazione degli attivi e di recupero dei crediti. In tale contesto sono state illustrate le modalità di allocazione tra gli istituti di credito delle quote della garanzia bancaria, nel senso che otto banche, tra cui quelle finanziatrici abituali, fornirebbero garanzie parziali di importo corrispondente, per ciascuna banca, al rispettivo credito verso il gruppo.

63

Tutto ciò considerato, il giudice dei procedimenti sommari non vede ragionevole motivo di dubitare che il documento testé menzionato – che la Commissione definisce un mero documento preparatorio della discussione da condurre con le banche finanziatrici – sia stato effettivamente uno degli elementi su cui gli istituti di credito interpellati hanno fondato il loro diniego di accordare la garanzia bancaria richiesta. Tale diniego vale, dunque, anche per eventuali garanzie pro quota.

64

Ne consegue che le ricorrenti, in quanto membri del gruppo CCPL, si sono sforzate per tempo e seriamente di procurarsi una garanzia bancaria che coprisse le ammende loro inflitte. Tali sforzi sono rimasti vani, perché gli istituti di credito contattati hanno respinto le richieste di garanzia dopo aver approfonditamente esaminato la situazione finanziaria ed economica del gruppo CCPL, come denota la quasi totalità delle loro lettere di diniego, le quali mostrano che detti istituti erano perfettamente al corrente della situazione dell’intero gruppo. In tali circostanze è, pertanto, inconferente che la sola società Unipol Banca abbia giustificato il suo diniego dando appena atto di una «approfondita valutazione della richiesta».

[omissis]

66

Essendosi viste rifiutare una garanzia bancaria da un totale di dodici istituti di credito, che hanno motivato il diniego nei termini testé esposti, le ricorrenti hanno dimostrato adeguatamente di essere oggettivamente impossibilitate a costituire detta garanzia, tanto più che, in situazioni analoghe, la giurisprudenza ha già ritenuto sufficienti due o tre dinieghi (ordinanze del 13 luglio 2006, Romana Tabacchi/Commissione,T‑11/06 R, Racc., EU:T:2006:217, punti 102103, e 1. garantovaná/Commissione, punto 44 supra, EU:T:2011:63, punto 56).

67

Nessuno degli argomenti addotti dalla Commissione per infirmare tale conclusione può avere seguito.

68

In primo luogo, la Commissione contesta alle ricorrenti di non aver fatto sufficiente affidamento sulle risorse del gruppo CCPL, ovvero di non essersi rivolte alle cooperative socie di CCPL, in particolare a CMB o a CCFS, che detenevano ciascuna il 19,42% del suo capitale e disponevano di risorse sufficienti (v. punto 28 supra), per ottenere un sostegno finanziario che potesse coprire eventuali garanzie bancarie.

69

Al riguardo occorre ricordare che la considerazione della forza del gruppo cui appartiene il richiedente provvedimenti provvisori si fonda sull’idea che gli interessi oggettivi di tale parte non esulino da quelli delle persone che la controllano o che sono membri dello stesso gruppo; ciò vale, tenuto conto della struttura dell’azionariato del gruppo, anche per gli azionisti di minoranza che detengano il 50, il 40 o anche solo il 30% del capitale della società di cui trattasi (v., in tal senso, ordinanze Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione, punto 42 supra, EU:T:2011:178, punto 38; del 21 giugno 2011, MB System/Commissione,T‑209/11 R, EU:T:2011:297, punto 35, nonché del 26 settembre 2013, Tilly-Sabco/Commissione,T‑397/13 R, EU:T:2013:502, punto 41).

70

Tuttavia, come esposto ai precedenti punti 39 e 40, non sussiste una convergenza di interessi sufficientemente stretta in seno al gruppo CCPL, in particolare tra le cooperative CMB e CCFS, da un lato, e le ricorrenti, società madre e consociate, dall’altro. Di conseguenza, la nozione di gruppo di cui al precedente punto 69 non è applicabile in un contesto cooperativo, talché nella fattispecie non può essere tenuto conto delle risorse finanziarie di CMB e di CCFS. Pertanto, non è necessario determinare se una partecipazione minoritaria pari ad appena il 19,42% del capitale possa essere considerata sufficientemente importante perché trovi applicazione la nozione di gruppo.

[omissis]

75

Tutto ciò considerato, le ricorrenti hanno dimostrato adeguatamente l’urgenza del provvedimento provvisorio richiesto.

Sul bilanciamento degli interessi

[omissis]

77

Nella fattispecie, le ricorrenti hanno dimostrato non solo l’urgenza dei provvedimenti provvisori richiesti, fornendo la prova che è stato loro oggettivamente impossibile ottenere una garanzia bancaria a copertura delle ammende, ma anche il fumus boni iuris della loro domanda sussidiaria diretta alla riduzione dell’importo di tali ammende. Occorre pertanto riconoscere che esse hanno un interesse legittimo alla sospensione dell’esecuzione dell’obbligo in loro capo di costituire una garanzia bancaria per tali ammende (v., in tal senso, ordinanza Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione, punto 42 supra, EU:T:2011:178, punto 63). Se non si accogliesse la loro domanda di provvedimenti provvisori, la Commissione potrebbe, infatti, procedere alla riscossione immediata delle ammende, ciò che comporterebbe, con ogni probabilità, la liquidazione forzata delle ricorrenti che, invece, secondo quanto indicato dalla stessa Commissione nell’allegato IV della decisione impugnata, andrebbe evitata. Inoltre, è pacifico che il gruppo CCPL conta attualmente 882 dipendenti, di cui 647 nel settore dell’imballaggio di alimenti freschi, sicché, in caso di liquidazione forzata, il livello di disoccupazione aumenterebbe, come la stessa Commissione ha esplicitamente riconosciuto nell’allegato IV della decisione impugnata.

78

Dato che la Commissione evoca l’interesse pubblico al mantenimento dell’efficacia delle regole di concorrenza dell’Unione europea e all’effetto deterrente delle ammende che essa infligge, occorre constatare che tale interesse non osta al principio di una riduzione, finanche sostanziale, dell’importo delle ammende previste. Infatti, come risulta dal paragrafo 35 degli orientamenti del 2006, la Commissione si riserva esplicitamente il diritto di accordare riduzioni di ammenda per tener conto della mancanza di capacità contributiva di un’impresa. Il diritto di accordare una dispensa dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria non può, dunque, essere negato al giudice dei procedimenti sommari che sia chiamato a trovare, per la durata del procedimento principale, un equilibrio tra l’effetto deterrente dell’ammenda inflitta e la situazione finanziaria dell’impresa sanzionata.

[omissis]

80

Risulta da quanto precede che, viste le specifiche circostanze della situazione di fatto e di diritto delle ricorrenti, segnatamente l’impossibilità oggettiva per queste ultime di costituire, ancor oggi, una garanzia bancaria a copertura delle ammende inflitte, gli interessi delle stesse devono prevalere su quelli evocati dalla Commissione.

81

Si deve tuttavia osservare, da un lato, che un fumus boni iuris è stato riconosciuto solo per il capo di conclusioni sussidiario, ovvero quello inteso a una riduzione delle ammende inflitte, e, dall’altro, che le ricorrenti si sono dichiarate pronte, nelle memorie del 28 ottobre e del 18 nonché del 30 novembre 2015, a intraprendere un percorso di pagamento rateizzato delle ammende. Al riguardo esse hanno ricordato che il piano di ristrutturazione del gruppo CCPL – sottoposto all’approvazione delle banche creditrici – consentiva al momento di destinare al pagamento delle ammende l’importo di EUR [riservato], dichiarandosi peraltro disposte – con riserva di approvazione delle banche – a destinare a tale pagamento gli eventuali introiti derivanti dalla ipotizzata cessione delle partecipazioni in Refincoop, Erzelli Energia e Smec, sino a EUR [riservato] o anche più.

82

Nella memoria del 30 novembre 2015 le ricorrenti hanno aggiunto che, una volta dismesse le partecipazioni in Refincoop, Erzelli Energia e Smec, l’unico asset di cui disporrebbero sarebbe la partecipazione nel [riservato], ovvero nel ramo dell’imballaggio di alimenti freschi. Affinché la Commissione non proceda nei loro confronti ad atti di esecuzione della decisione impugnata, e per coprire la totalità dell’importo delle ammende inflitte, le ricorrenti mettono in conto di cedere a terzi [riservato], iscritto in bilancio per un valore superiore a EUR [riservato]. In tal caso, sarebbe impossibile prevedere la data di tale cessione e il termine in cui i relativi proventi potrebbero essere utilizzati per il pagamento delle ammende. Inoltre, la possibilità, per le ricorrenti, di procedere alla cessione del [riservato] sarebbe subordinata all’approvazione delle banche creditrici.

[omissis]

85

In tali circostanze, affinché sia tenuto conto degli interessi finanziari dell’Unione nonché dell’effetto deterrente delle ammende inflitte, occorre subordinare il rilascio della dispensa richiesta alla condizione che le ricorrenti:

trasmettano, con cadenza trimestrale, alla Commissione informazioni regolari e dettagliate sull’attuazione del piano di ristrutturazione del gruppo CCPL e sull’importo dei proventi liberati dalla vendita degli attivi di quest’ultimo tanto in esecuzione quanto «al di fuori» del piano;

versino alla Commissione:

la somma di EUR 5 milioni, non appena l’avranno realizzata da detta vendita, e

la totalità dei proventi della programmata dismissione delle partecipazioni in Refincoop, Erzelli Energia e Smec, non appena saranno realizzati.

[omissis]

 

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

 

1)

È sospeso l’obbligo imposto alle ricorrenti, CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Poliemme Srl, Coopbox Hispania, SL, e Coopbox Eastern s.r.o., di costituire a favore della Commissione europea una garanzia bancaria per evitare la riscossione immediata delle ammende loro inflitte ai sensi dell’articolo 2 della decisione C (2015) 4336 final della Commissione, del 24 giugno 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39563 – Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio), a condizione che:

entro un mese dalla notifica della presente ordinanza, poi ogni tre mesi fino all’adozione della decisione nel procedimento principale, e comunque al sopravvenire di ogni evento atto a influire sulla loro futura capacità di assolvere le ammende inflitte, le ricorrenti presentino per iscritto alla Commissione un resoconto particolareggiato dello stato di attuazione del piano di ristrutturazione del gruppo CCPL e dell’importo dei proventi liberati dalla vendita degli attivi di quest’ultimo tanto in esecuzione quanto «al di fuori» di detto piano;

le ricorrenti versino alla Commissione la somma di EUR 5 milioni, non appena l’avranno realizzata da detta vendita, nonché la totalità dei proventi liberati dalla programmata dismissione delle partecipazioni in Refincoop SpA, Erzelli Energia Srl e Smec Srl, non appena saranno realizzati.

 

2)

Le spese sono riservate.

 

Lussemburgo, 15 dicembre 2015

 

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

M. Jaeger


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

( 1 ) Vengono riprodotti unicamente i punti della presente ordinanza di cui il Tribunale ritiene utile la pubblicazione.

( 2 ) Dati riservati occultati.

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