Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0528

    Causa T-528/15: Ricorso proposto l’8 settembre 2015 — Bimbo/UAMI — Globo (Bimbo)

    GU C 381 del 16.11.2015, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.11.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 381/48


    Ricorso proposto l’8 settembre 2015 — Bimbo/UAMI — Globo (Bimbo)

    (Causa T-528/15)

    (2015/C 381/59)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Bimbo, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Globo SpA Servizi Commerciali (Illasi, Italia)

    Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

    Richiedente del marchio controverso interessato: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio controverso interessato: il marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale «Bimbo» — Domanda di registrazione n. 10 028 405

    Procedimento dinanzi all’UAMI: opposizione

    Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 7 luglio 2015 nei procedimenti riuniti R 2512/2013-4 e 2549/2013-4

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    modificare la decisione impugnata conformemente all’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento sul marchio comunitario, respingendo la domanda di marchio comunitario n. 10 028 405 nella classe 28;

    in subordine e unicamente in ipotesi di rigetto della suesposta domanda, annullare la decisione impugnata;

    condannare i convenuti alle spese, come stabilito nell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale (ex articolo 87, paragrafo 2).

    Motivi invocati

    Violazione della regola 19, paragrafi 1, 2 e 3, e della regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95;

    violazione dell’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e della relativa giurisprudenza;

    violazione dell’articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009;

    violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

    violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.


    Top