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Document 62015TN0520

Causa T-520/15 P: Impugnazione proposta il 7 settembre 2015 da Filip Mikulik avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 25 giugno 2015, F-67/14, Mikulik/Consiglio

GU C 354 del 26.10.2015, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 354/51


Impugnazione proposta il 7 settembre 2015 da Filip Mikulik avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 25 giugno 2015, F-67/14, Mikulik/Consiglio

(Causa T-520/15 P)

(2015/C 354/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Filip Mikulik (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 25 giugno 2015, F-67/14, Filip Mikulik/Consiglio dell’Unione europea, e statuire esso stesso sulla controversia;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica;

condannare il Consiglio alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce otto motivi.

1.

Il primo motivo verte sulla violazione del diritto dell’Unione e dei principi superiori di diritto quali il principio di buona amministrazione e il principio della parità di trattamento, nella misura in cui la Guida sulla valutazione riguardante le disposizioni generali di esecuzione in materia di valutazione, non sarebbe applicabile per analogia al procedimento di valutazione delle prestazioni di un funzionario in prova in occasione della sua nomina.

2.

Il secondo motivo verte sullo snaturamento dei fatti e dei mezzi di prova, in quanto il Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») avrebbe considerato che la società terza, un consulente della quale era coinvolto nel procedimento di valutazione del funzionario, non avesse goduto di un consolidamento della sua posizione in seno al Consiglio.

3.

Il terzo motivo verte sulla violazione del diritto dell’Unione e in particolare della giurisprudenza riguardante l’articolo 34 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e il dovere di sollecitudine, poiché il TFP avrebbe considerato che il periodo di prova e la valutazione si erano svolti in condizioni normali, sebbene il ricorrente fosse stato inquadrato e valutato da consulenti esterni e non abbia potuto beneficiare dell’affiancamento di un tutore.

4.

Il quarto motivo verte sulla violazione del principio della parità di trattamento, poiché il Consiglio non avrebbe applicato nel caso di specie le norme in materia di tutoraggio previste da direttive interne.

5.

Il quinto motivo verte su uno snaturamento dei fatti e dei mezzi di prova, in quanto il TFP non avrebbe considerato il tutoraggio e il micromanagement come due nozioni distinte ai sensi delle direttive interne.

6.

Il sesto motivo si basa sulla violazione del diritto dell’Unione e in particolare sull’articolo 34 dello Statuto, poiché il TFP avrebbe considerato che la non avvenuta trasmissione del primo parere al superiore gerarchico non era contraria a detto articolo.

7.

Il settimo motivo verte su uno snaturamento dei fatti e dei mezzi di prova, poiché il TFP non avrebbe verificato se il parere del comitato dei rapporti fosse stato tempestivamente comunicato al superiore gerarchico.

8.

L’ottavo motivo verte sulla violazione dell’articolo 34 dello Statuto, in quanto il TFP avrebbe considerato di non potersi sostituire all’istituzione nella valutazione delle prestazioni del ricorrente.


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