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Document 62015TN0505

Causa T-505/15: Ricorso proposto il 2 settembre 2015 — Ungheria/Commissione

GU C 381 del 16.11.2015, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/47


Ricorso proposto il 2 settembre 2015 — Ungheria/Commissione

(Causa T-505/15)

(2015/C 381/57)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: Z. Fehér, G. Koós e A. Pálfy, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

disporre l’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/4076 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui prevede, per quanto riguarda l’Ungheria, che si escluda dal finanziamento dell’Unione l’importo di EUR 6 3 24  349,33 in relazione all’audit in termini di condizionalità;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente si oppone alle constatazioni della Commissione.

Secondo quanto precisato dalla ricorrente, la Commissione ha segnalato che, ai sensi dei principi di base che disciplinano il controllo di ammissibilità, si devono considerare insufficienze fondamentali in termini di controllo sia le sanzioni non inflitte a causa del fatto che i controlli sul terreno relativi alla condizionalità (i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali) non sono stati effettuati, oppure lo sono stati in modo non corretto, sia le sanzioni previste nella normativa ma private della loro forza dissuasiva per il fatto di non essere state applicate o di esserlo state in modo erroneo. La Commissione ha aggiunto che, nel caso delle cosiddette «inadempienze di scarsa rilevanza» di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, le autorità ungheresi hanno applicato un margine di tolleranza in ragione del quale non sono state imposte sanzioni né sono stati presi in considerazione, contrariamente a quanto disposto dalla normativa dell’Unione, gli aspetti relativi alla salute umana ed animale.


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