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Document 62015TN0480

Causa T-480/15: Ricorso proposto il 19 agosto 2015 — KZ e altri/Commissione

GU C 337 del 12.10.2015, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 337/39


Ricorso proposto il 19 agosto 2015 — KZ e altri/Commissione

(Causa T-480/15)

(2015/C 337/44)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrenti: KZ (Polonia), LA (Polonia), LB (Austria), LC (Austria) (rappresentanti: S. Dudzik, consulente legale, e J. Budzik, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea C(2015) 4284 final del 19 giugno 2015 nel caso AT.39864 — BASF, recante rigetto della denuncia dei ricorrenti sulla base dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 772/2004 (1);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo: violazione del principio di un’effettiva tutela legale e del diritto a un’effettiva tutela giurisdizionale

Respingendo la denuncia dei ricorrenti sulla base dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) della Commissione n. 773/2004 in una situazione integrante una violazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, a danno dei ricorrenti — mentre l’organo nazionale competente per la tutela della concorrenza non era in condizione di avviare un procedimento in quanto il termine fissato dal diritto nazionale per aprire un procedimento per violazione del diritto della concorrenza era scaduto, e inoltre i ricorrenti non avevano avuto la possibilità effettiva di chiedere un risarcimento mediante un’azione dinanzi ai giudici nazionali — la Commissione ha violato i diritti dei ricorrenti a un’effettiva tutela legale e a un’effettiva tutela giurisdizionale.

2.

Secondo motivo: violazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 17, paragrafo 1, seconda frase, del Trattato sull’Unione europea, 7, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004, e 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (2)

partendo dal presupposto che l’interesse dell’Unione europea non giustificasse l’apertura di un procedimento sulla base della denuncia dei ricorrenti, la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione;

respingendo la denuncia dei ricorrenti e rifiutandosi di aprire un procedimento sulla base del presupposto infondato che i requisiti che disciplinano l’accertamento di una violazione dell’articolo 101 TFUE, individuati nella sentenza del Tribunale del 17 luglio 1998 nella causa T-111/96, Promedia/Commissione, non sarebbero applicabili nell’ipotesi di abuso di un procedimento penale o amministrativo, la Commissione ha violato il principio di efficacia pratica di cui agli articoli 101 TFUE e 102 TFUE.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione n. 773/2004, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123, pag. 18).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).


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