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Document 62015TN0320

Causa T-320/15: Ricorso proposto il 19 giugno 2015 — Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro/Commissione

GU C 254 del 3.8.2015, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 254/22


Ricorso proposto il 19 giugno 2015 — Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro/Commissione

(Causa T-320/15)

(2015/C 254/25)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA (Vicenza, Italia) (rappresentanti: M. Merola, M. Santacroce e M. Toniolo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la Decisione impugnata, con cui la Commissione ha escluso Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. dalla partecipazione a tutte le procedure per l’aggiudicazione di appalti e per la concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea, inclusa la procedura n. JRC/IPR/2014/C.5/0003 RC, pubblicata nella GU 2014/S 034-054569 e successive rettifiche, per una durata di due anni e dieci mesi;

condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il procedimento di esclusione è stato avviato in occasione della partecipazione della ricorrente a una procedura ristretta bandita dal Centro Comune di Ricerca il 18 febbraio 2014 per la costruzione di un nuovo edificio su sito di Ispra. La Commissione infatti, avrebbe saputo di certe irregolarità che sarebbero state commesse dalla società ricorrente.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti e conseguente errore di diritto per mancata applicazione della deroga di cui all’articolo 106, par. 1, ultimo comma del Regolamento finanziario.

Si fa valere a questo riguardo che la Decisione impugnata è viziata da difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti e conseguente errore di diritto nella parte in cui non ha applicato alla fattispecie l’art. 106, par. 1, ultimo comma, del Regolamento n. 966/2012. In particolare la Commissione ha errato nel non riconoscere che nel caso di specie ricorrevano gli estremi dell’art. 106, par. 1, lett. b), del Regolamento n. 966/2012; e nel non considerare adeguatamente l’evidenza documentale prodotta da Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. nel corso dell’istruttoria allo scopo di dimostrare di aver adottato «idonee misure» nei confronti del dott. E. Maltauro.

2.

Secondo motivo, vertente su l’inapplicabilità dell’articolo 106, par. 1, lett. c), del Regolamento finanziario.

Si fa valer a questo riguardo, in via subordinata, che la Decisione impugnata è viziata da travisamento dei fatti e difetto di motivazione nella parte in cui le ha imputato la responsabilità di un errore professionale grave ai sensi dell’art. 106, par. 1, lettera c), del Regolamento n. 966/2012. Dai documenti riguardanti le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il dott. E. Maltauro non si evince né che Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. sia venuta meno ai doveri di vigilanza e lealtà contrattuale, né che la stessa abbia tratto benefici dalle condotte illecite ascritte al suo ex amministratore delegato. Non vi erano pertanto gli estremi per ascrivere a Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. un errore professionale di gravità tale da integrare la citata causa di esclusione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio del contradittorio.

Si fa valere a questo riguardo, sempre in via subordinata, che la Ricorrente fa valere che la Decisione impugnata è viziata altresì per violazione del principio del contraddittorio, in quanto si fonda su elementi che non erano stati menzionati dalla Commissione nella lettera di avvio del procedimento e sui quali Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. non è mai stata posta in condizione di presentare le proprie osservazioni. Ciò non le ha permesso di difendersi adeguatamente con riferimento ad elementi risultati poi determinanti ai fini della sua esclusione da tutte le procedure per l’aggiudicazione di appalti e per la concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea e del Fondo Europeo di Sviluppo.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità nella determinazione del periodo di esclusione.

Si fa valere a questo riguardo, in via ulteriormente subordinata, che la Decisione di esclusione è stata adottata in violazione del principio di proporzionalità, in particolare nella parte in cui fissa il periodo di esclusione a due anni e dieci mesi. Questa durata è del tutto ingiustificata, contraria allo spirito e scopo delle norme del Regolamento n. 966/2012 e del Regolamento n. 1268/2012, che disciplinano le cause di esclusione, e manifestamente sproporzionata, in quanto gli elementi che avrebbero potuto avere riflessi negativi sulla moralità professionale di Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. erano stati da questa rimossi e non vi era più alcun motivo di temere pregiudizi finanziari o reputazionali per la Commissione.


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