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Document 62015TN0316

Causa T-316/15: Ricorso proposto l’11 giugno 2015 — Repubblica di Polonia/Commissione

GU C 294 del 7.9.2015, p. 75–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 294/75


Ricorso proposto l’11 giugno 2015 — Repubblica di Polonia/Commissione

(Causa T-316/15)

(2015/C 294/90)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 31 marzo 2015, notificata con il n. C(2015) 2230, relativa al rifiuto di un contributo finanziario da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a favore del grande progetto «Creazione di servizi innovativi nel centro di servizi comuni IBM di Breslavia», che costituisce parte del programma operativo «Economia innovativa», ricompreso nell’aiuto strutturale nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» in Polonia,

condannare la Commissione europea alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’erronea interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1080/2006 (1), avendo la Commissione ritenuto che l’investimento consistente nella creazione di centri di servizi comuni, con l’assunzione di specialisti della branca IT per lo sviluppo di servizi innovativi, non costituisca «investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro stabili» ai sensi di tale disposizione e di conseguenza non può essere cofinanziato con i contributi del FESR.

2.

Secondo motivo, vertente sull’erronea interpretazione delle condizioni di concessione del cofinanziamento mediante contributi del FESR, avendo la Comissione ritenuto che possano essere cofinanziati esclusivamente investimenti aventi «un potenziale eminentemente innovativo», nonché sull’erronea valutazione del progetto, avendo ritenuto che esso non assicura la compatibilità con l’asse prioritario del IV Programma operativo «Economia innovativa», per insussistenza di innovatività.

3.

Terzo motivo, vertente sull’erronea valutazione del progetto, avendo la Commissione constatato l’assenza di giustificazione per la concessione di un contributo pubblico, nonché sull’erronea interpretazione delle condizioni di concessione del cofinanziamento da parte del FESR, avendo ritenuto che il pagamento di dividendi sulla base dei principi previsti nel progetto costituisca un ostacolo alla concessione del cofinanziamento.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di leale collaborazione nonché sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento n. 1083/2006, per manifesta violazione del termine per la valutazione del progetto, per cambiamento di opinione, nel corso di tale valutazione, in merito alla possibilità di finanziamento dell’investimento nel settore dei servizi, nonché sull’omessa presa in considerazione dei chiarimenti apportati dalle autorità polacche quanto all’innovatività del progetto.


(1)  Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 , relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210, pag. 1).


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