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Document 62015TJ0762

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 luglio 2019 (Estratti).
Sony Corporation e Sony Electronics, Inc contro Commissione europea.
Concorrenza – Intese – Mercato delle unità a dischi ottici – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Accordi collusivi relativi a gare di appalto vertenti su unità a dischi ottici per computer portatili e da scrivania – Infrazione per oggetto – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Ammende – Infrazione unica e continuata – Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende.
Causa T-762/15.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:515

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

12 luglio 2019 ( *1 )

«Concorrenza – Intese – Mercato delle unità a dischi ottici – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Accordi collusivi relativi a gare di appalto vertenti su unità a dischi ottici per computer portatili e da scrivania – Infrazione per oggetto – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Ammende – Infrazione unica e continuata – Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende»

Nella causa T-762/15,

Sony Corporation, con sede in Tokyo (Giappone),

Sony Electronics, Inc., con sede in San Diego, California (Stati Uniti),

rappresentate da R. Snelders, avvocato, N. Levy e E. Kelly, solicitors,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da M. Farley, A. Biolan, C. Giolito, F. van Schaik e L. Wildpanner, successivamente da M. Farley, F. van Schaik, L. Wildpanner e A. Dawes, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento parziale della decisione C(2015) 7135 final della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39639 – Unità a dischi ottici), e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

composto da D. Gratsias, presidente, I. Labucka e I. Ulloa Rubio (relatore), giudici,

cancelliere: N. Schall, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 maggio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza ( 1 )

Fatti

1

Secondo la decisione C (2015) 7135 final, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39639 – Unità a dischi ottici) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), riguardante accordi collusivi nelle gare di appalto vertenti su unità a dischi ottici per computer portatili e da scrivania, organizzate da due produttori di computer, il gruppo Sony fabbrica prodotti nei settori audio, video, delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione per i mercati dei consumatori e professionali ed è un fornitore di contenuti, prodotti e servizi di intrattenimento (decisione impugnata, punto 15).

2

La Sony Corporation, prima ricorrente, società per azioni di diritto giapponese, è la capogruppo. La Sony Electronics, Inc., seconda ricorrente, è una controllata detenuta indirettamente al 100% dalla Sony Corporation e con sede negli Stati Uniti. La Sony Electronics, società disciplinata dal diritto del Delaware (Stati Uniti), esercita attività di ricerca e sviluppo, progettazione, ingegneria, vendite, marketing, distribuzione e servizi alla clientela (decisione impugnata, punto 16).

3

La Sony Corporation e la Sony Electronics (in prosieguo, insieme: «le ricorrenti» o la «Sony») sono denominate congiuntamente «Sony» nella decisione impugnata (decisione impugnata, punto 17).

4

La Sony Electronics era, con la Sony Corporation, l’ente giuridico che partecipava a nome della Sony ai procedimenti di gara d’appalto organizzati dalla Dell e ha continuato a farlo fino al 1o aprile 2007 (decisione impugnata, punto 18).

5

La Sony Optiarc, Inc. è una società per azioni di diritto giapponese. Essa è stata costituita il 3 aprile 2006 come impresa comune della Sony Corporation e della NEC Corporation, con la denominazione di Sony NEC Optiarc Inc. Ogni società controllante ha trasferito la sua rispettiva attività nel settore delle unità a disco ottico (in prosieguo: le «UDO») alla Sony NEC Optiarc. La Sony Corporation ha acquisito il 55% delle azioni con diritto di voto di tale impresa comune e la NEC Corporation il 45% restante (decisione impugnata, punto 19).

6

Tra il maggio 2003 e il marzo 2007 la Lite-On progettava e fabbricava prodotti UDO che erano alla fine venduti con il marchio Sony sulla base di accordi di condivisione dei profitti. In forza di tali accordi, la Sony era generalmente incaricata della vendita mentre la Lite-On era responsabile delle questioni relative alla qualità e all’ingegneria (decisione impugnata, punto 26).

7

L’infrazione di cui trattasi riguarda UDO utilizzate in personal computer (computer da scrivania e portatili) (in prosieguo: i «PC») prodotti dalla Dell e dalla Hewlett Packard (in prosieguo la «HP»). Le UDO sono anche utilizzate in numerosi altri apparecchi destinati ai consumatori, come i lettori di compact disc (in prosieguo: i «CD») o di dischi ottici digitali (in prosieguo: i «DVD»), le console di gioco e altri apparecchi elettronici periferici (decisione impugnata, punto 28).

8

Le UDO utilizzate nei PC si differenziano secondo la loro dimensione, il loro meccanismo di carica (a fessura o a vassoio) e i tipi di dischi che possono leggere o registrare. Le UDO possono essere suddivise in due gruppi: i lettori di media altezza («half-height»; in prosieguo: gli «HH») per computer da scrivania e i lettori sottili per computer portatili. Il sottogruppo dei lettori sottili comprende lettori di dimensioni diverse. Esistono diversi tipi di lettori HH e di lettori sottili secondo le loro funzionalità tecniche (decisione impugnata, punto 29).

9

La Dell e la HP sono i due principali fabbricanti di prodotti di origine nel mercato mondiale dei PC. La Dell e la HP utilizzano procedure di gara d’appalto classiche condotte su scala mondiale che implicano, in particolare, trattative trimestrali su un prezzo a livello mondiale e su volumi di acquisti con un ristretto numero di fornitori di UDO preselezionati. Come regola generale, le questioni regionali non hanno avuto alcun ruolo nelle gare d’appalto per UDO diverse da quelle legate alla domanda prevista per regioni che influenzano i volumi di acquisti globali (decisione impugnata, punto 32).

10

Le procedure di gara d’appalto consistevano in domande di preventivi, domande di preventivi elettronici, trattative online, aste elettroniche e trattative bilaterali (offline). Alla chiusura di una gara d’appalto i clienti attribuivano volumi ai fornitori di UDO partecipanti (o almeno alla maggior parte di essi, sempre che non fosse istituito un meccanismo di esclusione) secondo il prezzo che essi offrivano. Ad esempio, l’offerta vincente avrebbe ricevuto dal 34 al 45% dell’attribuzione totale dell’appalto per il trimestre in questione, la seconda migliore offerta dal 25 al 30%, la terza il 20% ecc. Tali procedure di appalto classiche erano utilizzate dai gruppi di clienti incaricati delle gare d’appalto al fine di realizzare un appalto efficace a prezzi competitivi. A tal fine, utilizzavano tutte le pratiche possibili per stimolare la concorrenza sui prezzi tra i fornitori di UDO (decisione impugnata, punto 33).

11

Per quanto riguarda la Dell, essa ha realizzato principalmente gare d’appalto mediante trattative online. Esse potevano avere una durata determinata o concludersi dopo un periodo definito, ad esempio 10 minuti dopo l’ultima offerta, se nessun fornitore di UDO presentava nuove offerte. In taluni casi, la trattativa online poteva durare diverse ore se la gara d’appalto era più animata o se la durata della trattativa online era prolungata al fine di incitare i fornitori di UDO a continuare a presentare offerte. Al contrario, anche quando la durata di una trattativa online era indeterminata e dipendeva dall’offerta finale, la Dell poteva annunciare in un dato momento la chiusura delle trattative online. La Dell poteva decidere di passare da una procedura mediante «sola graduatoria» a una procedura «alla cieca». Essa poteva, inoltre, annullare la trattativa online qualora la gara d’appalto o il suo risultato fossero giudicati insufficienti e poteva, invece, condurre trattative bilaterali. Il processo di trattativa online era controllato dai gestori mondiali degli acquisti incaricati di tali operazioni presso la Dell (decisione impugnata, punto 37).

12

Per quanto riguarda la HP le principali procedure di gara d’appalto utilizzate erano le domande di preventivi e le domande di preventivi elettronici. Le due procedure sono state realizzate online utilizzando la stessa piattaforma. Per quanto riguarda, da un lato, le domande di preventivi, esse erano trimestrali. Esse combinavano trattative online e trattative bilaterali offline divise in un determinato intervallo, generalmente due settimane. I fornitori di UDO erano invitati a un turno di gara d’appalto aperto durante un periodo determinato per presentare il proprio preventivo sulla piattaforma online o mediante posta elettronica. Una volta terminato il primo turno di aste, la HP si riuniva con ogni partecipante e avviava trattative sulla base dell’offerta del fornitore di UDO al fine di ottenere la miglior offerta di ciascun fornitore senza divulgare l’identità o l’offerta presentata dagli altri fornitori di UDO. Per quanto riguarda, dall’altro lato, le domande di preventivi elettronici, esse erano di norma organizzate sotto forma di una gara d’appalto inversa. Gli offerenti si collegavano quindi alla piattaforma online all’ora specificata e la vendita all’asta iniziava al prezzo fissato dalla HP. I partecipanti che presentavano offerte progressivamente ridotte erano informati del loro posto in graduatoria ogni volta che era presentata una nuova offerta. Alla fine del tempo impartito, il fornitore di UDO che aveva presentato l’offerta più bassa vinceva la vendita all’asta e gli altri fornitori erano posti al secondo e terzo posto in graduatoria secondo le loro offerte (decisione impugnata, punti da 41 a 44).

Procedimento amministrativo

13

Il 14 gennaio 2009, la Commissione ha ricevuto una domanda d’immunità ai sensi della sua comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2006»), presentata dalla Philips. Il 29 gennaio e il 2 marzo 2009 tale domanda è stata completata al fine di includervi, accanto alla Philips, la Lite-On e la loro impresa comune Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation (in prosieguo: la «PLDS») (decisione impugnata, punto 54).

14

Il 29 giugno 2009 la Commissione ha inviato una domanda di informazioni a imprese attive nel settore delle UDO (decisione impugnata, punto 55).

15

Il 30 giugno 2009 la Commissione ha concesso un’immunità condizionata alla Philips, alla Lite-On e alla PLDS (decisione impugnata, punto 56).

16

Il 18 luglio 2012 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti a tredici fornitori di UDO, tra i quali le ricorrenti (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti»). Essa ha indicato che tali società avevano violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), avendo partecipato a un’intesa relativa alle UDO, che andava dal 5 febbraio 2004 al 29 giugno 2009, consistente a coordinare il proprio comportamento nelle gare di appalto organizzate da due produttori di computer, la Dell e la HP.

17

Il 29 ottobre 2012 in risposta alla comunicazione degli addebiti, le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni scritte.

18

Il 23 novembre 2012 la Dell ha risposto alla domanda di informazioni che le aveva inviato la Commissione (decisione impugnata, punto 61).

19

Un’audizione orale si è tenuta il 29 e il 30 novembre 2012 alla quale hanno partecipato tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti (decisione impugnata, punto 60).

20

Il 14 dicembre 2012 la Commissione ha chiesto a tutte le parti di fornire i documenti rilevanti ricevuti dalla Dell e dalla HP. Tutte le parti hanno risposto a tali domande e ciascuna parte ha avuto accesso alle risposte date dagli altri fornitori di UDO (decisione impugnata, punto 62).

21

Il 21 ottobre 2015, la Commissione ha adottato la decisione C(2015) 7135 final, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39639 – Unità a dischi ottici) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), riguardante accordi collusivi relativi a gare di appalto vertenti su unità a dischi ottici per computer portatili e da scrivania, organizzate da due produttori di computer.

Decisione impugnata

22

Nella decisione impugnata la Commissione ha considerato che le partecipanti all’intesa avevano coordinato i loro comportamenti anticoncorrenziali almeno dal 23 giugno 2004 al 25 novembre 2008. Essa ha precisato che tale coordinamento era effettuato mediante una rete di contatti bilaterali paralleli. Essa ha indicato che i partecipanti all’intesa intendevano adattare i loro volumi sul mercato e fare in modo che i prezzi si mantenessero a livelli più elevati di quelli che avrebbero avuto in assenza di tali contatti bilaterali (decisione impugnata, punto 67).

23

La Commissione ha precisato, nella decisione impugnata, che il coordinamento tra i partecipanti all’intesa riguardava i conti clienti della Dell e della HP, i due più importanti fabbricanti di prodotti di origine nel mercato mondiale dei PC. Secondo la Commissione, oltre alle trattative bilaterali con i loro fornitori di UDO, la Dell e la HP applicavano procedure di gara d’appalto standard, che avvenivano almeno ogni trimestre. Essa ha rilevato che i membri dell’intesa utilizzavano la loro rete di contatti bilaterali per manipolare tali procedure di gara d’appalto, ostacolando in tal modo i tentativi dei loro clienti di stimolare la concorrenza mediante i prezzi (decisione impugnata, punto 68).

24

Secondo la Commissione gli scambi regolari di informazioni hanno, in particolare, permesso ai membri dell’intesa di avere una conoscenza ben precisa delle intenzioni dei propri concorrenti ancor prima di impegnarsi nella procedura di gara d’appalto e, di conseguenza, prevedere la propria strategia concorrenziale (decisione impugnata, punto 69).

25

La Commissione ha aggiunto che, ad intervalli regolari, i membri dell’intesa scambiavano informazioni sui prezzi relativamente a conti clienti determinati nonché informazioni senza legami con i prezzi, quali la produzione esistente e la capacità di fornitura, lo stato del magazzino, la situazione rispetto alla graduatoria, il momento dell’introduzione di nuovi prodotti o di aggiornamenti. Essa ha rilevato che, inoltre, i fornitori di UDO sorvegliavano i risultati finali delle procedure di gara d’appalto chiuse, vale a dire la graduatoria, i prezzi e il volume ottenuti (decisione impugnata, punto 70).

26

La Commissione ha altresì indicato che, pur tenendo a mente che dovevano tenere segreti i loro contatti, i fornitori utilizzavano, per contattarsi, i mezzi che ritenevano sufficientemente adatti a raggiungere il risultato voluto. Essa ha precisato che, peraltro, un tentativo di convocare una riunione di lancio per organizzare riunioni multilaterali regolari tra i fornitori di UDO era fallito nel 2003, dopo essere stato rivelato ad un cliente. Secondo la Commissione al suo posto vi sono stati contatti bilaterali, essenzialmente sotto forma di chiamate telefoniche e, talvolta, anche per mezzo di messaggi di posta elettronica, incluso su indirizzi mail privati (hotmail) e servizi di messaggistica istantanei, o durante riunioni, principalmente a livello dei gestori dei conti mondiali (decisione impugnata, punto 71).

27

La Commissione ha constatato che i partecipanti all’intesa si contattavano regolarmente e che i contatti, principalmente per telefono, si intensificavano al momento delle procedure di gara d’appalto, durante le quali avvenivano diverse telefonate al giorno tra alcune coppie di partecipanti all’intesa. Essa ha precisato che, in genere, i contatti tra alcune coppie di partecipanti all’intesa erano significativamente più elevati di quelli tra altre coppie (decisione impugnata, punto 72).

28

Quanto al calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti, la Commissione si è basata sugli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti per il calcolo delle ammende»).

29

Innanzitutto, per determinare l’importo di base dell’ammenda, la Commissione ha considerato che, tenuto conto delle differenze significative nella durata della partecipazione dei fornitori e al fine di rendere al meglio l’effetto reale dell’intesa, era opportuno ricorrere a une media annuale calcolata sulla base del valore reale delle vendite realizzate dalle imprese durante i mesi civili completi della loro rispettiva partecipazione all’infrazione (decisione impugnata, punto 527).

30

La Commissione ha, infatti, chiarito che il valore delle vendite è stato calcolato sulla base delle vendite di UDO destinate ai computer portatili e da scrivania fatturati alle società HP e Dell situate nel SEE (decisione impugnata, punto 528).

31

La Commissione ha, peraltro, considerato che, poiché il comportamento anticoncorrenziale nei confronti della HP era iniziato più tardi e al fine di tenere conto dell’evoluzione dell’intesa, il valore rilevante delle vendite sarebbe calcolato separatamente per la HP e per la Dell, e che sarebbero applicati due coefficienti moltiplicatori in funzione della durata (decisione impugnata, punto 530).

32

Per quanto riguarda le ricorrenti, poiché la partecipazione della Sony ai contatti nei confronti della HP non è stata dimostrata, la Commissione ha considerato la sua responsabilità solo per il coordinamento nei confronti della Dell (decisione impugnata, punto 531).

33

La Commissione ha, quindi, deciso che, poiché gli accordi di coordinamento dei prezzi rientravano, per loro stessa natura, nelle infrazioni più gravi di cui all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE e che l’intesa si estendeva almeno al SEE, la percentuale applicata a titolo della gravità nel caso di specie era del 16% per tutti i destinatari della decisione impugnata (decisione impugnata, punto 544).

34

Poi, la Commissione ha indicato che, alla luce delle circostanze del caso di specie, essa aveva deciso di aggiungere un importo del 16% a fini di dissuasione (decisione impugnata, punti 554 e 555).

35

Inoltre, la Commissione ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti del 3% per tenere conto del fatto che esse non erano a conoscenza della parte dell’infrazione unica e continuata relativa alla HP, al fine di riflettere in modo adeguato e sufficiente la natura meno grave del loro comportamento (decisione impugnata, punto 561).

36

Da ultimo, la Commissione ha considerato che, poiché la Sony aveva realizzato un fatturato totale mondiale pari a EUR 59252000000 nel corso dell’esercizio precedente l’adozione della decisione impugnata, fosse appropriato applicare all’importo di base un coefficiente moltiplicatore di 1,2 (decisione impugnata, punto 567).

37

Il dispositivo della decisione impugnata, nella parte in cui riguarda le ricorrenti, recita quanto segue:

«Articolo 1

Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE, avendo partecipato, durante i periodi indicati, a un’infrazione unica e continuata, composta da diverse infrazioni distinte, nel settore delle unità a dischi ottici, nell’insieme del SEE, consistita in accordi di coordinamento dei prezzi:

(…)

f)

[le ricorrenti] dal 23 agosto 2004 al 15 settembre 2006, per il loro coordinamento nei confronti della Dell

(…)

Articolo 2

Per l’infrazione di cui all’articolo 1, sono inflitte rispettivamente le seguenti ammende:

(…)

f)

[le ricorrenti], responsabili in solido: EUR 21024000».

Procedimento e conclusioni delle parti

38

Con atto introduttivo depositato alla cancelleria del Tribunale il 31 dicembre 2015, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

39

La Commissione ha depositato il proprio controricorso il 25 maggio 2016.

40

Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 91 del suo regolamento di procedura, ha invitato la Commissione a fornire determinati documenti relativi a dichiarazioni riservate. La Commissione ha indicato che essa non poteva fornire le trascrizioni di tali dichiarazioni riservate, depositate nell’ambito del suo programma di clemenza.

41

Con ordinanza del 23 aprile 2018, adottata in forza, da un lato, dell’articolo 24, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e, dall’altro, dell’articolo 91, lettera b) e dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale (Quinta Sezione) ha ordinato alla Commissione di fornire dette trascrizioni. Tali trascrizioni potevano essere consultate dagli avvocati delle ricorrenti presso la cancelleria del Tribunale prima dell’udienza.

42

La Commissione ha fornito dette trascrizioni il 24 aprile 2018 e i rappresentanti delle ricorrenti le hanno consultate presso la cancelleria del Tribunale il 30 aprile 2018.

43

Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza del 2 maggio 2018.

44

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte che le riguarda;

in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda loro inflitta;

condannare la Commissione alle spese.

45

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare le ricorrenti alle spese.

In diritto

46

Le ricorrenti sollevano due motivi a sostegno del presente ricorso, il primo vertente, in sostanza, sull’esistenza di una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e il secondo, proposto in via subordinata, vertente sul calcolo dell’ammenda inflitta.

[omissis]

Sul secondo motivo, formulato in via subordinata, secondo il quale la fissazione dell’importo dell’ammenda è viziata da errori di fatto e di diritto nonché da un’insufficienza di motivazione

[omissis]

Sulla terza parte, vertente sull’imposizione di un coefficiente di dissuasione unicamente alla Sony

[omissis]

292

Va ricordato che la necessità di garantire un effetto dissuasivo sufficiente all’ammenda esige che l’importo della stessa sia modulato al fine di tener conto dell’effetto perseguito sull’impresa cui essa è inflitta, e ciò affinché l’ammenda non sia resa insignificante, o al contrario eccessiva, con particolare riferimento alla capacità finanziaria dell’impresa in questione, in conformità alle esigenze derivanti, da un lato, dalla necessità di garantire l’efficacia dell’ammenda e, dall’altro, dal rispetto del principio di proporzionalità (v. sentenza del 13 luglio 2011, General Technic-Otis e a./Commissione, T-141/07, T-142/07, T-145/07 et T-146/07, EU:T:2011:363, punto 239 e giurisprudenza ivi citata).

293

Le dimensioni e le risorse globali di un’impresa sono i criteri pertinenti rispetto all’obiettivo perseguito, ossia garantire l’effettività dell’ammenda adeguandone l’importo in considerazione delle risorse globali dell’impresa e della sua capacità di mobilizzare i fondi necessari per il pagamento di detta ammenda. Infatti, la fissazione della percentuale di maggiorazione dell’importo di base per assicurare un sufficiente effetto dissuasivo all’ammenda è diretta più a garantire l’efficacia dell’ammenda che a dar conto della nocività dell’infrazione per il gioco normale della concorrenza e, pertanto, della gravità della detta infrazione (v. sentenza del 13 luglio 2011, General Technic-Otis e a./Commissione, T-141/07, T-142/07, T-145/07 e T-146/07, EU:T:2011:363, punto 241 e giurisprudenza ivi citata).

294

Nella specie, le ricorrenti non contestano l’importo, indicato al punto 567 della decisione impugnata, del fatturato totale mondiale realizzato dalla Sony nel corso dell’esercizio precedente l’adozione di detta decisione, ovvero EUR 59252000000.

295

Il solo argomento della ricorrente è che il fatturato totale delle società controllanti di alcuni altri destinatari della decisione impugnata è paragonabile o superiore a quello della Sony, la quale ha anche sofferto perdite considerevoli nel 2014, periodo durante il quale società controllanti, come la Samsung, controllante della TSST, e l’Hitachi, controllante della HLDS, avrebbero registrato profitti significativi.

296

Orbene, va sottolineato che, sebbene sia stata imputata alla Sony Corporation l’infrazione della Sony Electronics, sua controllata, (punti 507 e 569 della decisione impugnata) al punto che la Commissione le chiama, congiuntamente la «Sony» nella decisione impugnata (v. punto 3 supra), l’infrazione alla quale la TSST e la HLDS hanno partecipato non è stata imputata, rispettivamente, alla Samsung e alla Hitachi (punti da 11 a 14 e 569 della decisione impugnata).

297

Non può essere contestato alla Commissione di aver applicato un coefficiente dissuasivo alle ricorrente mentre non ha aumentato l’importo delle ammende inflitte alla TSST e alla HLDS alla luce del fatturato totale e dei benefici realizzati dalla Samsung e dalla Hitachi.

298

Si deve, quindi, respingere tale argomento delle ricorrente, e il secondo motivo in toto.

[omissis]

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Sony Corporation e la Sony Electronics, Inc. sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

 

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 luglio 2019.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

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