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Document 62015TB0178

    Causa T-178/15: Ordinanza del Tribunale dell’8 giugno 2016 — Kohrener Landmolkerei e DHG/Commissione [«Sistema delle specialità tradizionali garantite — Regolamento (UE) n. 1151/2012 — Lettera della Commissione che informa le autorità nazionali competenti del deposito tardivo del loro atto di opposizione — Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico»]

    GU C 270 del 25.7.2016, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.7.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 270/45


    Ordinanza del Tribunale dell’8 giugno 2016 — Kohrener Landmolkerei e DHG/Commissione

    (Causa T-178/15) (1)

    ([«Sistema delle specialità tradizionali garantite - Regolamento (UE) n. 1151/2012 - Lettera della Commissione che informa le autorità nazionali competenti del deposito tardivo del loro atto di opposizione - Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico»])

    (2016/C 270/51)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrenti: Kohrener Landmolkerei GmbH (Penig, Germania) e DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH (Frohburg, Germania) (rappresentante: A Wagner, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Guillem Carrau e G. von Rintelen, agenti)

    Oggetto

    Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione contenuta nella lettera del 9 febbraio 2015 del direttore della direzione B «Relazioni multilaterali, politica di qualità» della direzione generale «Agricoltura e sviluppo rurale» della Commissione, recante il riferimento Ares (2015)529719, che informa le autorità tedesche competenti che il deposito avvenuto il 5 gennaio 2015 del loro atto di opposizione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1), era tardivo.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto in quanto manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico.

    2)

    La Kohrener Landmolkerei GmbH e la DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


    (1)  GU C 245 del 27.7.2015.


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