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Document 62015CN0560

Causa C-560/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 30 ottobre 2015 — Europa Way Srl, Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e a.

GU C 38 del 1.2.2016, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 30 ottobre 2015 — Europa Way Srl, Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e a.

(Causa C-560/15)

(2016/C 038/34)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Europa Way Srl, Persidera SpA

Resistenti: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’intervento normativo contestato e i conseguenti atti applicativi hanno o meno violato le regole secondo le quali le funzioni di regolamentazione del mercato televisivo spettano ad una autorità amministrativa indipendente (artt. 3 ed 8 della direttiva 2002/21/CE (1), cd. direttiva quadro, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE (2));

2)

se l’intervento normativo contestato e i conseguenti atti applicativi hanno o meno violato le disposizioni (art. 7 della direttiva 2002/20/CE (3), cd. direttiva autorizzazioni, e art. 6 della direttiva 2002/21/CE, cd. direttiva quadro), che prevedono il previo svolgimento di una consultazione pubblica da parte dell’Autorità indipendente nazionale di regolamentazione del settore;

3)

se il diritto dell’Unione europea, in particolare, l’art. 56 TFUE, l’art. 9 della direttiva 2002/21/CE, cd. direttiva quadro, gli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE, cd. direttiva autorizzazioni, e gli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE (4), cd. direttiva concorrenza, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità, effettività e pluralismo dell’informazione, osta all’annullamento della procedura di beauty contest — che era stata indetta per rimediare, nel sistema dell’assegnazione delle frequenze digitali televisive, all’illegittima esclusione di operatori del mercato e per consentire l’accesso degli operatori minori — ed alla sua sostituzione con altra procedura di gara onerosa, laddove ha previsto l’imposizione ai partecipanti di requisiti ed obblighi non richiesti in precedenza agli incumbents, rendendo oneroso e diseconomico il confronto concorrenziale;

4)

se il diritto dell’Unione europea, in particolare, l’art. 56 TFUE, l’art. 9 della direttiva 2002/21/CE, cd. direttiva quadro, gli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE, cd. direttiva autorizzazioni, gli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE, cd. direttiva concorrenza, e l’art. 258 del TFUE, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità, effettività e pluralismo dell’informazione, osta alla riconfigurazione del Piano di assegnazione delle frequenze, con la riduzione delle reti nazionali da 25 a 22 (e la conservazione agli incumbents della stessa disponibilità di mux), la riduzione dei lotti di gara a 3 mux, l’assegnazione di frequenze in banda VHF-III a rischio di forti interferenze;

5)

se la tutela del principio del legittimo affidamento, così come elaborato dalla Corte di giustizia, sia compatibile con l’annullamento della procedura di beauty contest che non ha consentito alle appellanti, già ammesse alla procedura gratuita, di risultare sicure aggiudicatarie di alcuni dei lotti oggetto della gara;

6)

se la normativa dell’Unione in materia di assegnazione dei diritti di uso delle frequenze (artt. 8 e 9 della direttiva 2002/21/CE, cd. direttiva quadro, articoli 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE, cd. direttiva autorizzazioni, articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE, cd. direttiva concorrenza) sia compatibile con l’emanazione di una disposizione, come quella di cui all’art. 3 quinquies del d.l. n. 16 del 2012, che è distonica rispetto alle caratteristiche proprie del mercato radiotelevisivo.


(1)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33).

(2)  Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 337, pag. 37).

(3)  Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21).

(4)  Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249, pag. 21).


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