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Document 62015CN0544

    Causa C-544/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichts Berlin (Germania) il 19 ottobre 2015 — Sahar Fahimian/Repubblica federale di Germania

    GU C 429 del 21.12.2015, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 429/13


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichts Berlin (Germania) il 19 ottobre 2015 — Sahar Fahimian/Repubblica federale di Germania

    (Causa C-544/15)

    (2015/C 429/17)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Verwaltungsgericht Berlin

    Parti

    Ricorrente: Sahar Fahimian

    Convenuta: Repubblica federale di Germania

    Interveniente: Stadt Darmstadt

    Questioni pregiudiziali

    1

    a.

    Se l’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (1) debba essere interpretato nel senso che le autorità competenti degli Stati membri dispongono nello stabilire se un cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso per i motivi indicati negli articoli da 7 a 11 della direttiva debba essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica di un margine di discrezionalità in ragione del quale la valutazione delle autorità è soggetta soltanto a un limitato controllo giurisdizionale.

    b.

    In caso di risposta affermativa alla questione 1a:

    A quali limiti giuridici siano soggette le autorità competenti degli Stati membri nel valutare se un cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso per i motivi indicati negli articoli da 7 a 11 della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, debba essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica, in particolare, rispetto alle circostanze di fatto alla base della valutazione e alla loro analisi.

    2.

    A prescindere dalla risposta alle questioni 1a e 1b:

    Se l’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono, in base ad esso, in una fattispecie come quella in esame in cui un cittadino di un paese terzo proveniente dall’Iran, che ha ivi conseguito il proprio titolo di studio universitario presso la Sharif University of Technology (Teheran) specializzata in tecnologia, ingegneria e fisica, chiede di poter entrare nel paese al fine di compiere un dottorato di ricerca nel settore della sicurezza informatica nell’ambito del progetto «Sistemi incorporati e mobili affidabili», in particolare sullo sviluppo di meccanismi efficaci di protezione per smartphone negare l’ammissione nel loro territorio sulla base del fatto che non può essere escluso che le competenze acquisite nel contesto del progetto di ricerca sarebbero impiegate impropriamente in Iran, ad esempio, per acquisire informazioni riservate nei paesi occidentali, ai fini della repressione interna o, in generale, nell’ambito della violazione dei diritti dell’uomo.


    (1)  GU L 375, pag. 12.


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