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Document 62015CN0424

Causa C-424/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 31 luglio 2015 — Xabier Ormaetxea Garai e Bernardo Lorenzo Almendros/Administración del Estado

GU C 363 del 3.11.2015, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 363/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 31 luglio 2015 — Xabier Ormaetxea Garai e Bernardo Lorenzo Almendros/Administración del Estado

(Causa C-424/15)

(2015/C 363/26)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrenti: Xabier Ormaetxea Garai e Bernardo Lorenzo Almendros

Convenuta: Administración del Estado

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’interpretazione della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 (1), che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, consenta di considerare compatibile con la stessa, sotto il profilo della salvaguardia effettiva degli interessi generali di competenza dell’organismo nazionale di regolamentazione in materia, l’istituzione, da parte del legislatore nazionale, di un organismo di regolamentazione e di vigilanza che risponda ad un modello istituzionale non specializzato, il quale riunisce in un unico organismo gli organi di vigilanza nell’ambito dell’energia, delle telecomunicazioni e della concorrenza, inter alia, esistenti sino a quel momento.

2)

Se le condizioni di «indipendenza» delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, cui si riferisce l’articolo 3, paragrafi 2 e 3 bis, della direttiva 2002/21/CE, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE (2), debbano essere analoghe a quelle richieste per le autorità nazionali di controllo in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 28 della direttiva 95/46/CE (3).

3)

Se i principi elaborati nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, dell’8 aprile 2014 (4) siano applicabili alla situazione in cui i responsabili di un’autorità nazionale di regolamentazione delle telecomunicazioni siano sollevati dall’incarico prima della scadenza del rispettivo mandato, in conseguenza dell’entrata in vigore di un nuovo quadro normativo che istituisce un organo di vigilanza in cui confluiscono diverse autorità nazionali di regolamentazione di settori regolamentati. Se tale cessazione anticipata dalle funzioni, dovuta alla mera entrata in vigore di una nuova legge nazionale e non alla perdita sopravvenuta dei requisiti personali dei rispettivi titolari, stabiliti ex ante dal diritto nazionale, possa essere considerata compatibile con il disposto di cui all’articolo 3, paragrafo 3 bis, della direttiva 2002/21/CE.


(1)  GU L 108, pag. 33.

(2)  GU L 337, pag. 37.

(3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

(4)  C-288/12, EU:C:2014:237.


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