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Document 62015CN0376

Cause riunite C-376/15 P e C-377/15 P: Impugnazione proposta il 9 luglio 2015 da Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 aprile 2015, cause riunite T-558/12 e T-559/12, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea

GU C 381 del 16.11.2015, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/12


Impugnazione proposta il 9 luglio 2015 da Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 aprile 2015, cause riunite T-558/12 e T-559/12, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea

(Cause riunite C-376/15 P e C-377/15 P)

(2015/C 381/15)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd (rappresentanti: R. Antonini, avvocato, E. Monard, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI)

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

1)

annullare la sentenza del Tribunale, cause riunite T-558/12 e T-559/12, Changshu City Standard Parts Factory and Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea;

2)

accogliere le conclusioni delle ricorrenti nel loro ricorso dinanzi al Tribunale e annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 del Consiglio, del 4 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2009 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (1), nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

3)

condannare il Consiglio alle spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia, comprese quelle delle ricorrenti;

4)

condannare le parti intervenienti alle proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che il Tribunale, in particolare per quanto riguarda la nozione di «tutte le operazioni di esportazione [comparabili]» e il rapporto tra le disposizioni di cui trattasi, ha commesso un errore di diritto interpretando in modo errato gli articoli 2, paragrafo 10, e 2, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) e gli articoli 2, paragrafo 4, e 2, paragrafo 4, comma 2, dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994, e ha imposto un onere della prova irragionevole a carico delle ricorrenti.

Le ricorrenti sostengono inoltre che il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando in modo errato l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea e l’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994, non ha preso in considerazione talune domande delle ricorrenti e ha commesso un errore di diritto nel valutare l’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE.


(1)  GU L 275, pag. 1.

(2)  GU L 343, pag. 51.


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