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Document 62015CN0376
Joined Cases C-376/15 P and C-377/15 P: Appeal brought on 9 July 2015 by Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd against the judgment of the General Court (Fourth Chamber) delivered on 29 April 2015 in Joined Cases T-558/12 and T-559/12: Changshu City Standard Parts Factory and Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd v Council of the European Union
Cause riunite C-376/15 P e C-377/15 P: Impugnazione proposta il 9 luglio 2015 da Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 aprile 2015, cause riunite T-558/12 e T-559/12, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea
Cause riunite C-376/15 P e C-377/15 P: Impugnazione proposta il 9 luglio 2015 da Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 aprile 2015, cause riunite T-558/12 e T-559/12, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea
GU C 381 del 16.11.2015, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 381/12 |
Impugnazione proposta il 9 luglio 2015 da Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 aprile 2015, cause riunite T-558/12 e T-559/12, Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea
(Cause riunite C-376/15 P e C-377/15 P)
(2015/C 381/15)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd (rappresentanti: R. Antonini, avvocato, E. Monard, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI)
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
1) |
annullare la sentenza del Tribunale, cause riunite T-558/12 e T-559/12, Changshu City Standard Parts Factory and Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea; |
2) |
accogliere le conclusioni delle ricorrenti nel loro ricorso dinanzi al Tribunale e annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 del Consiglio, del 4 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2009 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (1), nella parte in cui riguarda le ricorrenti; |
3) |
condannare il Consiglio alle spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia, comprese quelle delle ricorrenti; |
4) |
condannare le parti intervenienti alle proprie spese. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti sostengono che il Tribunale, in particolare per quanto riguarda la nozione di «tutte le operazioni di esportazione [comparabili]» e il rapporto tra le disposizioni di cui trattasi, ha commesso un errore di diritto interpretando in modo errato gli articoli 2, paragrafo 10, e 2, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) e gli articoli 2, paragrafo 4, e 2, paragrafo 4, comma 2, dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994, e ha imposto un onere della prova irragionevole a carico delle ricorrenti.
Le ricorrenti sostengono inoltre che il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando in modo errato l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea e l’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994, non ha preso in considerazione talune domande delle ricorrenti e ha commesso un errore di diritto nel valutare l’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE.