EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0292

Causa C-292/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Vergabekammer Südbayern (Germania) il 16 giugno 2015 — Hörmann Reisen GmbH/Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg

GU C 294 del 7.9.2015, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 294/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Vergabekammer Südbayern (Germania) il 16 giugno 2015 — Hörmann Reisen GmbH/Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg

(Causa C-292/15)

(2015/C 294/41)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Vergabekammer Südbayern

Parti

Ricorrente: Hörmann Reisen GmbH

Resistenti: Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg

Questioni pregiudiziali

1)

Se a una procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007 (1), in combinato disposto con la direttiva 2004/18/CE (2) o con la direttiva 2014/24/UE (3), si applichino, in linea di principio, le sole disposizioni di tali direttive, non trovando quindi applicazione le norme del regolamento (CE) n. 1370/2007 che derogano alle menzionate direttive.

2)

Se, di conseguenza, l’ammissibilità del subappalto in una procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007, in combinato disposto con la direttiva 2004/18/CE o con la direttiva 2014/24/UE, sia disciplinata esclusivamente dalle regole elaborate dalla Corte di giustizia in relazione alla direttiva 2014/18/UE e dalle disposizioni di cui all’articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, oppure se, in deroga ad esse, un’amministrazione aggiudicatrice, anche in una siffatta procedura di aggiudicazione, possa imporre agli offerenti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1370/2007, una quota percentuale di fornitura diretta (commisurata ai chilometri tabellari).

3)

Se, in caso di applicabilità dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1370/2007 alle procedure di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007, in combinato disposto con la direttiva 2004/18/CE o con la direttiva 2014/24/UE, l’amministrazione aggiudicatrice sia libera di definire, alla luce del considerando 19 del regolamento (CE) n. 1370/2007, la quota di fornitura diretta, con la conseguenza che risulti giustificabile la prescrizione, da parte dell’ente aggiudicatore, di una quota di fornitura diretta del 70 %, commisurata ai chilometri tabellari.


(1)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315, pag. 1).

(2)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

(3)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).


Top