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Document 62015CN0282

Causa C-282/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Braunschweig (Germania) l'11 giugno 2015 — Queisser Pharma GmbH & Co. KG/Repubblica federale di Germania

GU C 294 del 7.9.2015, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 294/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Braunschweig (Germania) l'11 giugno 2015 — Queisser Pharma GmbH & Co. KG/Repubblica federale di Germania

(Causa C-282/15)

(2015/C 294/37)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Braunschweig

Parti

Ricorrente: Queisser Pharma GmbH & Co. KG

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 34, 35 e 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: «TFUE») in combinato disposto con l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una disciplina nazionale che vieti la produzione, il trattamento o l’immissione in commercio di un integratore alimentare con aminoacidi (nel caso di specie: la L-istidina) qualora non sia stata concessa al riguardo una deroga temporanea soggetta ad ulteriori presupposti di fatto e rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione nazionale.

2)

Se dalla collocazione logico-sistematica degli articoli 14, 6, 7, 53 e 55 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, si evinca che divieti nazionali per singoli alimenti o ingredienti possano essere disposti a livello nazionale soltanto nel rispetto delle condizioni ivi indicate, ostando ad una disciplina nazionale come quella descritta sub 1.

3)

Se l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (2), debba essere interpretato nel senso che osti a una disciplina nazionale come quella descritta sub 1.


(1)  GU L 31, pag. 1.

(2)  GU L 404, pag. 26.


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