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Document 62015CN0122

    Causa C-122/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 10 marzo 2015 — C

    GU C 171 del 26.5.2015, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.5.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 171/22


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 10 marzo 2015 — C

    (Causa C-122/15)

    (2015/C 171/26)

    Lingua processuale: il finlandese

    Giudice del rinvio

    Korkein hallinto-oikeus

    Parti

    Ricorrente: C

    Altra parte nel procedimento: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

    Questioni pregiudiziali

    1.

    Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE (1) debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale come quella di cui alle disposizioni dell’articolo 124, paragrafi 1 e 4, della legge sull’imposta sul reddito (Tuloverolaki), riguardanti un’imposta suppletiva sui redditi pensionistici, rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e, di conseguenza, se a tale ipotesi si applichi il divieto di discriminazioni fondate sull’età ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    La seconda e la terza questione vengono poste soltanto per il caso in cui la Corte affermi che tale ipotesi rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

    2.

    In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) o b), della direttiva 2000/78/CE e l’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a una norma nazionale come l’articolo 124, paragrafi 1 e 4 della legge sull’imposta sul reddito (Tuloverolaki), riguardante un’imposta suppletiva sui redditi pensionistici, secondo la quale, in determinate situazioni, sui redditi di una persona fisica, il cui percepimento è legato quantomeno indirettamente all’età della persona, venga effettuato un prelievo dell’imposta sul reddito maggiore rispetto a quello che verrebbe effettuato sui redditi di corrispondente entità derivanti da attività lavorativa.

    3.

    Qualora le suddette disposizioni della direttiva 2000/78/CE e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ostino a una normativa nazionale come quella relativa all’imposta suppletiva sui redditi pensionistici, nel caso di specie resta da chiarire se l’articolo 6, paragrafo 1, della suddetta direttiva debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale come quella relativa all’imposta suppletiva sui redditi pensionistici, ai sensi di tale disposizione, possa essere considerata sia obiettiva e ragionevole, sia giustificata da una finalità legittima, in particolare da un giustificato obiettivo di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, poiché con l’imposta suppletiva sui redditi pensionistici, come si desume dai lavori preparatori della legge sull’imposta sul reddito, si persegue l’obiettivo di ottenere prelievi fiscali da percettori di redditi pensionistici aventi capacità contributiva, di ridurre il divario tra la pressione fiscale sui redditi pensionistici e quella sui redditi da attività lavorativa e di migliorare di stimoli per le persone anziane a rimanere attive nella vita lavorativa.


    (1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).


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