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Document 62015CN0098

    Causa C-98/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Spagna) il 27 febbraio 2015 — María Begoña Espadas Recio/Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)

    GU C 171 del 26.5.2015, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.5.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 171/17


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Spagna) il 27 febbraio 2015 — María Begoña Espadas Recio/Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)

    (Causa C-98/15)

    (2015/C 171/20)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona

    Parti

    Ricorrente: María Begoña Espadas Recio

    Convenuto: Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se, in applicazione della giurisprudenza derivante dalla sentenza della Corte di giustizia del 10 giugno 2010, Bruno e a., C-395/08, si debba ritenere che la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, allegato alla direttiva 97/81/CE (1), relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, sia applicabile a una prestazione contributiva di disoccupazione come quella di cui all’articolo 210 della legge generale sulla previdenza sociale spagnola, finanziata esclusivamente con i contributi versati dal lavoratore e dai suoi datori di lavoro e calcolata in base ai periodi di impiego per i quali sono stati versati contributi nei sei anni precedenti alla situazione legale di disoccupazione.

    2)

    In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se, in applicazione della giurisprudenza derivante dalla sentenza Bruno e a., citata, la clausola 4 dell’accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta a una disposizione nazionale, quale l’articolo 3, paragrafo 4, del regio decreto n 625, del 2 aprile 1985 (normativa sulle prestazioni di disoccupazione), richiamato dalla regola quarta della settima disposizione addizionale, paragrafo 1, della legge generale sulla previdenza sociale, che, nei casi di lavoro a tempo parziale «verticale» (lavoro per tre soli giorni alla settimana), esclude, ai fini del calcolo della durata della prestazione di disoccupazione, i giorni non lavorati, sebbene siano stati versati i contributi corrispondenti a tali giorni, con conseguente riduzione della durata della prestazione riconosciuta.

    3)

    Se il divieto di discriminazione, diretta o indiretta, fondata sul sesso, di cui all’articolo 4 della direttiva 79/7 (2), debba essere interpretato nel senso che esso osta o si oppone a una disposizione nazionale, quale l’articolo 3, paragrafo 4, del [regio decreto n. 625/1985], che, nei casi di lavoro a tempo parziale «verticale» (lavoro per tre soli giorni alla settimana), esclude dal computo dei giorni di contribuzione i giorni non lavorati, con conseguente riduzione della durata della prestazione di disoccupazione.


    (1)  GU L 14, pag. 9.

    (2)  Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6, pag. 24).


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