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Document 62015CA0282

Causa C-282/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 gennaio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Braunschweig — Germania) — Queisser Pharma GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle merci — Articoli da 34 a 36 TFUE — Situazione puramente interna — Sicurezza alimentare — Regolamento (CE) n. 178/2002 — Articolo 6 — Principio di analisi del rischio — Articolo 7 — Principio di precauzione — Regolamento (CE) n. 1925/2006 — Normativa di uno Stato membro che vieta la produzione e l’immissione in commercio di integratori alimentari contenenti amminoacidi — Situazione in cui una deroga temporanea a tale divieto rientra nel potere discrezionale dell’autorità nazionale)

GU C 70 del 6.3.2017, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 70/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 gennaio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Braunschweig — Germania) — Queisser Pharma GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-282/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle merci - Articoli da 34 a 36 TFUE - Situazione puramente interna - Sicurezza alimentare - Regolamento (CE) n. 178/2002 - Articolo 6 - Principio di analisi del rischio - Articolo 7 - Principio di precauzione - Regolamento (CE) n. 1925/2006 - Normativa di uno Stato membro che vieta la produzione e l’immissione in commercio di integratori alimentari contenenti amminoacidi - Situazione in cui una deroga temporanea a tale divieto rientra nel potere discrezionale dell’autorità nazionale))

(2017/C 070/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Braunschweig

Parti

Ricorrente: Queisser Pharma GmbH & Co. KG

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

Gli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta di produrre, trattare o immettere in commercio qualsiasi integratore alimentare contenente amminoacidi, salva deroga accordata da un’autorità nazionale che dispone al riguardo di un potere discrezionale, quando tale normativa si fonda su un’analisi del rischio che riguarda solo taluni amminoacidi, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. In ogni caso, tali articoli devono essere interpretati nel senso che ostano a una siffatta normativa nazionale quando essa prevede che le deroghe al divieto previsto da detta legislazione possono essere accordate solo per un periodo determinato anche nel caso in cui sia dimostrata l’innocuità di una sostanza.


(1)  GU C 294 del 7.9.2015.


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