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Document 62014TN0516

    Causa T-516/14 P: Impugnazione proposta il 9 luglio 2014 da Christodoulos Alexandrou avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 14 maggio 2014 , causa F-140/12, Alexandrou/Commissione

    GU C 292 del 1.9.2014, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.9.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 292/57


    Impugnazione proposta il 9 luglio 2014 da Christodoulos Alexandrou avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 14 maggio 2014, causa F-140/12, Alexandrou/Commissione

    (Causa T-516/14 P)

    2014/C 292/70

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Christodoulos Alexandrou (Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo) (rappresentante: R. Duta, avocat)

    Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    con riserva di qualsivoglia motivo di diritto o di fatto e di mezzo di prova presenti o futuri, dichiarare la presente impugnazione ricevibile nella forma e giustificata nel merito;

    di conseguenza, riformare, se non annullare, per le ragioni enunciate, la sentenza impugnata;

    all’occorrenza, rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica per la prosecuzione del procedimento, perché statuisca conformemente all’emananda sentenza;

    condannare la controinteressata alla totalità delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe rifiutato di valutare gli argomenti del ricorrente fondati sul regolamento n. 1049/2001 (1), in particolare sul suo articolo 9, paragrafo 4.

    2.

    Secondo motivo, vertente su un’erronea applicazione della sentenza del 29 giugno 2011, Angioi/Commissione, F-7/07, RaccPI, EU:F:2011:97, in quanto si tratterebbe di una giurisprudenza restrittiva, obsoleta e non orientata ai concorsi che si svolgono (esclusivamente per via telematica) senza supporto cartaceo.

    In subordine, per il caso in cui detta sentenza sia giudicata applicabile, il ricorrente ritiene di soddisfare le condizioni definite da tale giurisprudenza.

    3.

    Terzo motivo, vertente sull’omessa applicazione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, dell’articolo 44, paragrafo 2, del suo stesso regolamento di procedura.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


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