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Document 62014TN0423

    Causa T-423/14: Ricorso proposto il 6 giugno 2014 — Larko/Commissione

    GU C 292 del 1.9.2014, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.9.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 292/48


    Ricorso proposto il 6 giugno 2014 — Larko/Commissione

    (Causa T-423/14)

    2014/C 292/59

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki A.E. (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti I. Drillerakis, E. Triantafillou, G. Psaroudakis, E. Rantos, N. Korogiannakis)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    accogliere integralmente il presente ricorso;

    annullare la decisione della Commissione del 27/3/2014 [SG-Greffe(2014) D/4621/28/03/2014] relativa all’aiuto di Stato a favore della ricorrente (n. SA.34572 (2013/C) (ex 2013/NN), attuato dalla Repubblica ellenica;

    disporre la restituzione, oltre agli interessi, di qualsiasi importo che sia stato eventualmente «recuperato» direttamente o indirettamente presso la ricorrente in esecuzione dell’atto impugnato, e

    condannare la convenuta a sopportare le spese processuali della ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti sei motivi:

    1.

    Il primo motivo riguarda la violazione da parte della convenuta degli articoli 107, paragrafo 1, e 296 TFUE, in quanto: a) le misure di aiuto n. 2, 3, 4 e 6 non possono essere considerate aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e b) anche nell’ipotesi in cui alcune tra le misure di aiuto n. 2, 3, 4 e 6 fossero considerate aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, tali aiuti sarebbero compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

    2.

    Il secondo motivo riguarda l’applicazione erronea e non giustificata dei criteri di notificazione previsti per gli aiuti di Stato e la violazione del principio di proporzionalità nel qualificare le misure n. 2, 4 e 6 come aiuti di Stato e nel quantificare l’elemento dell’aiuto.

    3.

    Il terzo motivo riguarda la carenza di motivazione e la violazione del principio di buona amministrazione in quanto nella motivazione delle misure n. 3, 4 e 6 non sono stati presi in considerazione i danni arrecati alla ricorrente dagli avvenimenti straordinari del 2009, che soddisfano le condizioni di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

    4.

    Il quarto motivo riguarda la carenza di motivazione e la violazione del principio di buona amministrazione in quanto non sono state considerate come un evento straordinario ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b, TFUE le ripercussioni della crisi economica greca e la conseguente interruzione dei pagamenti dei debiti che lo Stato greco aveva nei confronti della ricorrente,

    5.

    Il quinto motivo di annullamento si riferisce agli errori contenuti nel capo 4.5 e nel dispositivo della decisione impugnata, per quanto riguarda gli importi da recuperare: violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e dell’articolo 14 del regolamento n. 659/1999, insufficienza di motivazione, violazione del principio di proporzionalità, violazione del diritto di proprietà e carattere punitivo dell’ordine di recupero.


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