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Document 62014TB0784

    Causa T-784/14: Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2015 — Romania/Commissione («Ricorso di annullamento — Risorse proprie dell’Unione — Responsabilità finanziaria degli Stati membri — Obbligo di versare alla Commissione la somma corrispondente alla perdita di risorse proprie — Lettera della Commissione — Atto non impugnabile — Irricevibilità»)

    GU C 381 del 16.11.2015, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.11.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 381/38


    Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2015 — Romania/Commissione

    (Causa T-784/14) (1)

    ((«Ricorso di annullamento - Risorse proprie dell’Unione - Responsabilità finanziaria degli Stati membri - Obbligo di versare alla Commissione la somma corrispondente alla perdita di risorse proprie - Lettera della Commissione - Atto non impugnabile - Irricevibilità»))

    (2015/C 381/44)

    Lingua processuale: il rumeno

    Parti

    Ricorrente: Romania (rappresentanti: R. Radu, I. Haţieganu e A. Buzoianu, agenti)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros e A. Stefanuc, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della presunta decisione della direzione generale Bilancio della Commissione contenuta nella lettera BUDG/B/03MV D(2014) 3079038, del 19 settembre 2014, con la quale quest’ultima avrebbe intimato alla Romania di mettere a sua disposizione la somma di EUR 14  883,79 lordi (dalla quale deve essere dedotto il 25 % a titolo di spese di riscossione) corrispondente alla perdita di risorse proprie tradizionali, entro il primo giorno lavorativo successivo al diciannovesimo giorno del secondo mese che segue l’invio di detta lettera.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    Non occorre statuire sulle domande di intervento della Repubblica slovacca e della Repubblica federale di Germania.

    3)

    La Romania è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

    4)

    La Romania, la Commissione, la Repubblica slovacca e la Repubblica federale di Germania sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle domande di intervento.


    (1)  GU C 65 del 23.2.2015.


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