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Document 62014TB0779

Causa T-779/14: Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2015 — Repubblica slovacca/Commissione europea («Ricorso di annullamento — Risorse proprie dell’Unione — Responsabilità finanziaria degli Stati membri — Obbligo di versare alla Commissione l’importo corrispondente a una perdita di risorse proprie — Lettera della Commissione — Atto non impugnabile — Irricevibilità»)

GU C 381 del 16.11.2015, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/37


Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2015 — Repubblica slovacca/Commissione europea

(Causa T-779/14) (1)

((«Ricorso di annullamento - Risorse proprie dell’Unione - Responsabilità finanziaria degli Stati membri - Obbligo di versare alla Commissione l’importo corrispondente a una perdita di risorse proprie - Lettera della Commissione - Atto non impugnabile - Irricevibilità»))

(2015/C 381/43)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Grønfeldt, A. Tokár e M. Wasmeier, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della pretesa decisione della direzione generale bilancio della Commissione contenuta nella lettera BUDG/B/03MV D (2014) 3139078 del 24 settembre 2014, con la quale quest’ultima intimerebbe alla Repubblica slovacca di mettere a sua disposizione un importo lordo pari a 1 4 53  723,12 euro (da cui occorre detrarre il 25 % a titolo di spese di riscossione) corrispondente a una perdita di risorse proprie tradizionali, entro il primo giorno feriale successivo al diciannovesimo giorno del secondo mese successivo all’invio di detta lettera

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento della Repubblica federale di Germania e della Romania.

3)

La Repubblica slovacca è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Repubblica slovacca, la Commissione, la Repubblica federale di Germania e la Romani sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle domande d’intervento.


(1)  GU C 89 del 16.3.2015.


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