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Document 62014TA0719

Causa T-719/14: Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2016 — Tri Ocean Energy/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento di capitali — Errore di valutazione»)

GU C 392 del 24.10.2016, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/29


Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2016 — Tri Ocean Energy/Consiglio

(Causa T-719/14) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento di capitali - Errore di valutazione»))

(2016/C 392/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tri Ocean Energy (Il Cairo, Egitto) (rappresentanti: B. Kennelly, barrister, P. Saini, QC, e N. Sheikh, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e A. Vitro, agenti)

Oggetto

Ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE e volto all’annullamento della decisione di esecuzione 2014/678/PESC del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2014, L 283, pag. 59), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1013/2014 del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2014, L 283, pag. 9), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione 2014/678/PESC del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 1013/2014 del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nella parte in cui riguardano la Tri Ocean Energy.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Tri Ocean Energy.


(1)  GU C 448 del 15.12.2014.


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