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Document 62014TA0591

Causa T-591/14: Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2015 — BSH/UAMI (PerfectRoast) («Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo PerfectRoast — Diniego di registrazione — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»)

GU C 389 del 23.11.2015, p. 53–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 389/53


Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2015 — BSH/UAMI (PerfectRoast)

(Causa T-591/14) (1)

((«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo PerfectRoast - Diniego di registrazione - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»))

(2015/C 389/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: S. Biagosch, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 16 giugno 2014 (procedimento R 359/2014-5), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo PerfectRoast.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 16 giugno 2014 (procedimento R 359/2014-5) è annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso contro la decisione dell’esaminatore di rigettare la domanda di registrazione del marchio comunitario PerfectRoast per gli «scaldacqua», gli «scaldatori a immersione» e i «cuociuova».

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 351 del 6.10.2014.


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