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Document 62014CN0281

    Causa C-281/14 P: Impugnazione proposta il 9 giugno 2014 dalla Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 31 marzo 2014 , causa T-270/13, Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA)/Commissione europea, Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA)

    GU C 292 del 1.9.2014, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.9.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 292/17


    Impugnazione proposta il 9 giugno 2014 dalla Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 31 marzo 2014, causa T-270/13, Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA)/Commissione europea, Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA)

    (Causa C-281/14 P)

    2014/C 292/21

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) (rappresentanti: M. Muscardini, G. Greco e G. Carullo, avvocati)

    Altri parti nel procedimento: Commissione europea, Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA)

    Conclusioni

    La parte ricorrente chiede che la Corte di Giustizia voglia:

    accertata la legittimazione al ricorso di SACBO e l’impugnabilità del provvedimento del 18 marzo 2013, annullare integralmente l’ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2014 emessa nella causa T-270/13 e così, qualora ritenga che, ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte, lo stato degli atti lo consenta, accogliere totalmente le conclusioni presentate in primo grado, così formulate: accertata l’insussistenza dell’intento elusivo e dell’artificiosa suddivisione delle attività oggetto del cofinanziamento, annullare la determinazione in data 18 marzo 2013 della Ten-T EA nella parte in cui ha considerato inammissibili i costi esterni relativi alle attività 1, 2.1, 4, 5, 6 e 7, riducendo così il cofinanziamento dovuto e chiedendo la restituzione di 1 58  517,54 Euro, con ogni conseguenza di legge.

    con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    I.

    A sostegno dell’impugnazione dell’ordinanza con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso.

    I.1-.

    In ordine alla pronunciata carenza di legittimazione. Errore in diritto: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 263, par. 4, TFUE; artt. 6 e 13 CEDU; art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE; art. III. 8, par. 2, della Decisione C (2010) 4456; art. 296, par. 2, TFUE, per omessa e/o contraddittoria motivazione e pronuncia; artt. 107 e 108, par. 3, TFUE.

    vizio dell’ordinanza al punto in cui non ha considerato che SACBO è cofinanziatore, responsabile dell’intero investimento e soggetto attuatore dello stesso, che subisce perciò tutti gli effetti della decisione impugnata, sia per mancato recupero degli investimenti operati, sia in rapporto alle somme da restituire, sia in relazione agli addebiti ivi formulati, tutti inerenti alla condotta della ricorrente;

    violazione degli articoli 107 e 108 TFUE avendo il Tribunale omesso di considerare che la ripetizione da parte di ENAC del cofinanziamento è atto dovuto in forza del diritto UE, costituendo la mancata restituzione un illegittimo aiuto di Stato;

    vizio dell’ordinanza al punto in cui non ha considerato il ruolo di SACBO all’interno del procedimento che ha portato all’emanazione del provvedimento gravato;

    vizio dell’ordinanza al punto in cui non ha considerato la legittimazione di SACBO in ragione del danno all’immagine subito in conseguenza del provvedimento gravato.

    I .2-.

    In ordine alla non impugnabilità dell’atto comunicato. Errore in diritto: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 263, par. 4, TFUE e violazione degli art. III. 3.6 e III. 3.9 della decisione di finanziamento; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 296, par. 2, TFUE per contraddittorietà della motivazione.

    vizio dell’ordinanza al punto in cui non ha considerato che il provvedimento stabilisce già in modo chiaro e definitivo l’entità del finanziamento e le somme da restituire, sicché costituisce di per sé l’obbligo di restituzione;

    vizio dell’ordinanza al punto in cui non ha considerato che il provvedimento gravato costituisce l’atto conclusivo e definitivo della procedura di riduzione del finanziamento, autonoma e distinta dalla successiva fase di recupero effettivo.

    II.

    Riproduzione dei motivi di gravame di cui al ricorso di primo grado (1) ai fini dell’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte


    (1)  GU C 207, pag. 46.


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