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Document 62014CN0219

    Causa C-219/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Employment Tribunals, Birmingham (Regno Unito) il 6 maggio 2014 — Kathleen Greenfield/The Care Bureau Ltd

    GU C 223 del 14.7.2014, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.7.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 223/8


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Employment Tribunals, Birmingham (Regno Unito) il 6 maggio 2014 — Kathleen Greenfield/The Care Bureau Ltd

    (Causa C-219/14)

    2014/C 223/11

    Lingua processuale: l'inglese

    Giudice del rinvio

    Employment Tribunals, Birmingham

    Parti

    Ricorrente: Kathleen Greenfield

    Resistente: The Care Bureau Ltd

    Questioni pregiudiziali

    i)

    Se il principio «pro rata temporis», di cui alla clausola 4, paragrafo 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, debba essere interpretato nel senso che esige che una disposizione di diritto nazionale (come gli articoli 13, 13A e 14 del regolamento sull’orario di lavoro) abbia come effetto che, in caso di incremento dell’orario di lavoro di un lavoratore, la quantità di ferie già accumulate debba essere adeguata proporzionalmente al nuovo orario di lavoro, con il risultato che il lavoratore che incrementi il suo orario di lavoro avrebbe diritto a che le ferie maturate siano ricalcolate sulla base del maggior numero di ore.

    ii)

    Se la clausola 4, paragrafo 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale o l’articolo 7 della direttiva sull’orario di lavoro (1) debbano essere interpretati nel senso che ostano a che una disposizione di diritto nazionale (come gli articoli 13, 13A e 14 del regolamento sull’orario di lavoro) abbia come effetto, in caso di incremento dell’orario di lavoro di un lavoratore, che la quantità di ferie già accumulate debba essere adeguata proporzionalmente al nuovo orario di lavoro, con il risultato che il lavoratore che incrementi il suo orario di lavoro avrebbe diritto a che le ferie maturate siano ricalcolate sulla base del nuovo numero di ore.

    iii)

    In caso di risposta affermativa alle questioni sub i) e/o sub ii), se il ricalcolo si applichi solamente a quella parte dell’anno di riferimento per il calcolo delle ferie durante il quale il lavoratore ha lavorato per un maggior numero di ore o a un altro periodo.

    iv)

    Nel calcolare il periodo di ferie godute da un lavoratore, se la clausola 4, paragrafo 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale o l’articolo 7 della direttiva sull’orario di lavoro debbano essere interpretati nel senso che impongono che una disposizione di diritto nazionale (come gli articoli 13, 13A e 14 del regolamento sull’orario di lavoro) debba avere l’effetto di adottare un approccio diverso a seconda che si tratti di calcolare un’indennità sostitutiva delle ferie annuali al termine del rapporto di lavoro o di calcolare il diritto del lavoratore alle ferie annuali residue in caso di mantenimento del rapporto di lavoro.

    v)

    In caso di risposta affermativa alla questione sub iv), quale sia il diverso approccio da adottare.


    (1)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).


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