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Document 62014CB0534

    Causa C-534/14: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale di Bergamo — Italia) — procedimento penale a carico di Andrea Gaiti, Sidi Amidou Billa, Joseph Arasomwan, Giuseppe Carissimi, Sahabou Songne (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Questioni pregiudiziali identiche — Articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Libertà di stabilimento — Libera prestazione di servizi — Giochi d’azzardo — Normativa nazionale — Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze — Nuova procedura di gara — Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato — Cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco — Restrizione — Ragioni imperative di interesse generale — Proporzionalità)

    GU C 270 del 25.7.2016, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.7.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 270/10


    Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale di Bergamo — Italia) — procedimento penale a carico di Andrea Gaiti, Sidi Amidou Billa, Joseph Arasomwan, Giuseppe Carissimi, Sahabou Songne

    (Causa C-534/14) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Questioni pregiudiziali identiche - Articoli 49 TFUE e 56 TFUE - Libertà di stabilimento - Libera prestazione di servizi - Giochi d’azzardo - Normativa nazionale - Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze - Nuova procedura di gara - Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato - Cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco - Restrizione - Ragioni imperative di interesse generale - Proporzionalità))

    (2016/C 270/13)

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale di Bergamo

    Procedimento penale a carico di

    Andrea Gaiti, Sidi Amidou Billa, Joseph Arasomwan, Giuseppe Carissimi, Sahabou Songne

    Dispositivo

    1)

    Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in materia di giochi d’azzardo, come quella controversa nel procedimento principale, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.

    2)

    Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale restrittiva, come quella controversa nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


    (1)  GU C 34 del 2.2.2015.


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