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Document 62014CB0152

Causa C-152/14: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Autorità per l’energia elettrica e il gas /Antonella Bertazzi e a. (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 4 — Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico — Procedura di stabilizzazione — Assunzione in ruolo senza concorso pubblico di lavoratori a tempo determinato — Determinazione dell’anzianità — Omessa considerazione dei periodi di servizio svolti nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato — Principio di non discriminazione)

GU C 409 del 17.11.2014, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 409/26


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Autorità per l’energia elettrica e il gas /Antonella Bertazzi e a.

(Causa C-152/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico - Procedura di stabilizzazione - Assunzione in ruolo senza concorso pubblico di lavoratori a tempo determinato - Determinazione dell’anzianità - Omessa considerazione dei periodi di servizio svolti nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato - Principio di non discriminazione))

2014/C 409/38

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Autorità per l’energia elettrica e il gas

Convenuti: Antonella Bertazzi, Annalise Colombo, Maria Valeria Contin, Angela Filippina Marasco, Guido Guissani, Lucia Lizzi, Fortuna Peranio

Dispositivo

1)

La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale, la quale esclude totalmente che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un’autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l’anzianità di quest’ultimo al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo, nell’ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, allorché le funzioni esercitate nell’espletamento del contratto di lavoro a tempo determinato coincidano con quelle di un dipendente di ruolo inquadrato nella corrispondente categoria della stessa autorità, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra, ciò che spetta al giudice nazionale verificare. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia svolto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.

2)

L’obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico non può costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro quando, come nel procedimento principale, la normativa nazionale controversa esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio svolti da lavoratori nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione.


(1)  GU C 194 del 24.6.2014.


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