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Document 62014CA0583

Causa C-583/14: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 29 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Benjámin Dávid Nagy/Vas Megyei Rendőr-főkapitányság (Rinvio pregiudiziale — Principio di non discriminazione — Articolo 18 TFUE — Cittadinanza dell’Unione — Articolo 20 TFUE — Libera circolazione delle persone — Articolo 63 TFUE — Libera circolazione dei capitali — Circolazione stradale — Conducenti residenti nello Stato membro di cui trattasi — Obbligo di fornire subito e sul posto, durante un controllo di polizia, la prova della regolarità dell’utilizzo di veicoli immatricolati in un altro Stato)

GU C 429 del 21.12.2015, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 429/6


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 29 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Benjámin Dávid Nagy/Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

(Causa C-583/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Principio di non discriminazione - Articolo 18 TFUE - Cittadinanza dell’Unione - Articolo 20 TFUE - Libera circolazione delle persone - Articolo 63 TFUE - Libera circolazione dei capitali - Circolazione stradale - Conducenti residenti nello Stato membro di cui trattasi - Obbligo di fornire subito e sul posto, durante un controllo di polizia, la prova della regolarità dell’utilizzo di veicoli immatricolati in un altro Stato))

(2015/C 429/07)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Benjámin Dávid Nagy

Convenuto: Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

Dispositivo

L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE osta a una normativa nazionale, la quale disponga che, in linea di principio, sulla rete stradale dello Stato membro di cui trattasi possono circolare solo i veicoli provvisti di un’autorizzazione amministrativa e di targhe di immatricolazione rilasciate da tale Stato membro e che, se un soggetto residente in questo medesimo Stato intende avvalersi di una deroga alla norma suddetta, fondata sul fatto che egli utilizza un veicolo messogli a disposizione dal titolare dello stesso stabilito in un altro Stato membro, tale residente deve essere in grado di dimostrare subito e sul posto, durante un controllo di polizia, che egli soddisfa i requisiti di applicazione di detta deroga, come previsti dalla normativa nazionale in parola, a pena di inflizione immediata e senza possibilità di esenzione di una sanzione pecuniaria equivalente a quella applicabile in caso di violazione dell’obbligo di immatricolazione.


(1)  GU C 96 del 23.3.2015.


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