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Document 62014CA0489

Causa C-489/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 ottobre 2015 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Family Division (England and Wales) — Regno Unito] — A/B [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Litispendenza — Articoli 16 e 19, paragrafi 1 e 3 — Procedimento di separazione personale in un primo Stato membro e procedimento di divorzio in un secondo Stato membro — Competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita — Nozione di competenza «accertata» — Estinzione del primo procedimento e instaurazione di un nuovo procedimento di divorzio nel primo Stato membro — Conseguenze — Differenza di fuso orario tra gli Stati membri — Effetti sul procedimento di adizione delle autorità giurisdizionali]

GU C 389 del 23.11.2015, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 389/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 ottobre 2015 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Family Division (England and Wales) — Regno Unito] — A/B

(Causa C-489/14) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Litispendenza - Articoli 16 e 19, paragrafi 1 e 3 - Procedimento di separazione personale in un primo Stato membro e procedimento di divorzio in un secondo Stato membro - Competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita - Nozione di competenza «accertata» - Estinzione del primo procedimento e instaurazione di un nuovo procedimento di divorzio nel primo Stato membro - Conseguenze - Differenza di fuso orario tra gli Stati membri - Effetti sul procedimento di adizione delle autorità giurisdizionali])

(2015/C 389/12)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: A

Convenuto: B

Dispositivo

Nel caso di procedimenti di separazione personale e di divorzio instaurati tra le stesse parti dinanzi ad autorità giurisdizionali di due Stati membri, l’articolo 19, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita nel primo Stato membro si è estinto dopo l’adizione della seconda autorità giurisdizionale nel secondo Stato membro, le condizioni della litispendenza non sono più soddisfatte e, di conseguenza, la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita deve considerarsi non accertata.


(1)  GU C 26 del 26.1.2015.


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