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Document 62014CA0276

Causa C-276/14: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Gmina Wrocław/Minister Finansów (Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 9, paragrafo 1 — Articolo 13, paragrafo 1 — Soggetti passivi — Interpretazione dei termini «in modo indipendente» — Ente comunale — Attività economiche svolte da un’unità organizzativa di un comune in veste diversa da quella di pubblica autorità — Possibilità di qualificare una siffatta unità come «soggetto passivo» ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/112 — Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3, TUE)

GU C 381 del 16.11.2015, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/7


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Gmina Wrocław/Minister Finansów

(Causa C-276/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 9, paragrafo 1 - Articolo 13, paragrafo 1 - Soggetti passivi - Interpretazione dei termini «in modo indipendente» - Ente comunale - Attività economiche svolte da un’unità organizzativa di un comune in veste diversa da quella di pubblica autorità - Possibilità di qualificare una siffatta unità come «soggetto passivo» ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/112 - Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3, TUE))

(2015/C 381/07)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Gmina Wrocław

Convenuto: Minister Finansów

Dispositivo

L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che enti di diritto pubblico, quali le unità iscritte al bilancio comunale di cui al procedimento principale, non possono essere qualificati come soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in quanto non soddisfano il criterio di indipendenza previsto da tale disposizione.


(1)  GU C 303 dell’8.9.2014.


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