EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TN0611

Causa T-611/13: Ricorso proposto il 21 novembre 2013 — Australian Gold/UAMI — Effect Management & Holding (HOT)

GU C 24 del 25.1.2014, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/34


Ricorso proposto il 21 novembre 2013 — Australian Gold/UAMI — Effect Management & Holding (HOT)

(Causa T-611/13)

2014/C 24/63

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Australian Gold LLC (Indianapolis, Stati Uniti) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Effect Management & Holding GmbH (Vöcklabruck, Austria)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 settembre 2013, procedimento R 1881/2012-4;

condannare il convenuto e, qualora dovesse intervenire, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «HOT» per prodotti delle classi 3, 5, 16 e 25 — registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 797 277

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: i motivi sono quelli previsti dall’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento sul marchio comunitario

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento parziale della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto parziale del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con gli articoli 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e 8, paragrafo 3, del regolamento sul marchio comunitario.


Top