EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TN0592

Causa T-592/13: Ricorso proposto l’ 11 novembre 2013 — Ratioparts-Ersatzteile/UAMI — Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)

GU C 24 del 25.1.2014, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/29


Ricorso proposto l’11 novembre 2013 — Ratioparts-Ersatzteile/UAMI — Norwood Industries (NORTHWOOD professional forest equipment)

(Causa T-592/13)

2014/C 24/52

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ratioparts-Ersatzteile-Vertriebs GmbH (Euskirchen, Germania) (rappresentante: M. Koch, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Norwood Industries (Kilworthy, Canada)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione della seconda commissione di ricorso del 28 agosto 2013, (procedimento R 356/2013-2) nel senso di respingere in toto l’opposizione B1771461; e

condannare l’opponente alle spese del procedimento di opposizione e il convenuto nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso alle spese sostenute nel corso di tale procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «NORTHWOOD professional forest equipment» per prodotti e servizi delle classi 8, 9, 20, 25 e 35 — registrazione di marchio comunitario n. 9 412 776

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Norwood Industries

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo comunitario «NORWOOD» per prodotti della classe 7

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009


Top