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Document 62013TN0577
Case T-577/13: Action brought on 30 October 2013 — Zehnder v OHIM — UAB ‘Amalva’ (komfovent)
Causa T-577/13: Ricorso proposto il 30 ottobre 2013 — Zehnder/UAMI — UAB «Amalva» (komfovent)
Causa T-577/13: Ricorso proposto il 30 ottobre 2013 — Zehnder/UAMI — UAB «Amalva» (komfovent)
GU C 24 del 25.1.2014, p. 26–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 24/26 |
Ricorso proposto il 30 ottobre 2013 — Zehnder/UAMI — UAB «Amalva» (komfovent)
(Causa T-577/13)
2014/C 24/46
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG (Gränichen, Svizzera) (rappresentante: J. Krenzel, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: UAB «Amalva» (Vilnius, Lituania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 agosto 2013, procedimento R 255/2012-4; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo in bianco e nero contenente l’elemento denominativo «komfovent», per prodotti della classe 11 — registrazione di marchio comunitario n. 4 635 272
Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: i motivi sono quelli previsti all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario controverso
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di dichiarazione di nullità
Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 75 del regolamento sul marchio comunitario.