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Document 62013TN0559

Causa T-559/13: Ricorso proposto il 25 ottobre 2013 — Giovanni Cosmetics/UAMI — Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI)

GU C 24 del 25.1.2014, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/23


Ricorso proposto il 25 ottobre 2013 — Giovanni Cosmetics/UAMI — Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI)

(Causa T-559/13)

2014/C 24/41

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Giovanni Cosmetics, Inc. (Rancho Dominguez, Stati Uniti) (rappresentanti: J. van den Berg e M. Meddens-Bakker, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vasconcelos & Gonçalves, SA (Lisbona, Portogallo)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 13 agosto 2013, procedimento R 1189/2012-2;

respingere la domanda di marchio comunitario n. 9 232 471;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «GIOVANNI GALLI» per prodotti e servizi delle classi 3, 14 e 18 — domanda di marchio comunitario n. 9 232 471

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione comunitaria n. 2 404 283 del marchio denominativo «GIOVANNI», per prodotti della classe 3

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario.


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