This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62013TN0507
Case T-507/13: Action brought on 23 September 2013 — SolarWorld e.a. v Commission
Causa T-507/13: Ricorso proposto il 23 settembre 2013 — SolarWorld e altri/Commissione
Causa T-507/13: Ricorso proposto il 23 settembre 2013 — SolarWorld e altri/Commissione
GU C 325 del 9.11.2013, p. 50–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 325 del 9.11.2013, p. 48–48
(HR)
|
9.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/50 |
Ricorso proposto il 23 settembre 2013 — SolarWorld e altri/Commissione
(Causa T-507/13)
2013/C 325/80
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: SolarWorld AG (Bonn, Germania); Brandoni solare SpA (Castelfidardo, Italia); Global Sun Ltd (Sliema, Malta); Silicio Solar, SAU (Puertollano, Spagna); e Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare il ricorso ammissibile e fondato; |
|
— |
annullare la decisione 2013/423/UE della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese; e |
|
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
|
1) |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata ha violato il diritto delle ricorrenti a un equo processo e il principio di buona amministrazione, i diritti della difesa delle ricorrenti e gli articoli 8, paragrafo 4, e 19, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base (1), in quanto:
|
|
2) |
Secondo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione e una violazione degli articoli 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base, in quanto la decisione impugnata si discosta in modo arbitrario dai risultati delle indagini della Commissione e stabilisce prezzi minimi all’importazione a livelli che sono manifestamente inadeguati a rimuovere il pregiudizio per i produttori dell’Unione europea. |
|
3) |
Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in quanto la decisione impugnata accetta e rafforza l’accordo orizzontale di fissazione dei prezzi ed è, pertanto, contraria al principio di non distorsione della concorrenza nel mercato interno stabilito dal TFUE. |
(1) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).