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Document 62013TN0507

Causa T-507/13: Ricorso proposto il 23 settembre 2013 — SolarWorld e altri/Commissione

GU C 325 del 9.11.2013, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 325 del 9.11.2013, p. 48–48 (HR)

9.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/50


Ricorso proposto il 23 settembre 2013 — SolarWorld e altri/Commissione

(Causa T-507/13)

2013/C 325/80

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: SolarWorld AG (Bonn, Germania); Brandoni solare SpA (Castelfidardo, Italia); Global Sun Ltd (Sliema, Malta); Silicio Solar, SAU (Puertollano, Spagna); e Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

annullare la decisione 2013/423/UE della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese; e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata ha violato il diritto delle ricorrenti a un equo processo e il principio di buona amministrazione, i diritti della difesa delle ricorrenti e gli articoli 8, paragrafo 4, e 19, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base (1), in quanto:

la Commissione ha raggiunto un accordo con il governo cinese e la camera di commercio cinese per i macchinari e le attrezzature, che agisce per conto di un ampio gruppo di produttori esportatori cinesi, senza comunicare in modo adeguato i termini essenziali dell’impegno in esame;

la Commissione non ha concesso alle parti interessate la possibilità di presentare efficacemente e tempestivamente osservazioni sull’accordo relativo all’impegno approvato con la decisione impugnata.

2)

Secondo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione e una violazione degli articoli 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base, in quanto la decisione impugnata si discosta in modo arbitrario dai risultati delle indagini della Commissione e stabilisce prezzi minimi all’importazione a livelli che sono manifestamente inadeguati a rimuovere il pregiudizio per i produttori dell’Unione europea.

3)

Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in quanto la decisione impugnata accetta e rafforza l’accordo orizzontale di fissazione dei prezzi ed è, pertanto, contraria al principio di non distorsione della concorrenza nel mercato interno stabilito dal TFUE.


(1)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).


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